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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 35280/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9tIte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]-44 tet.

A e.cc_o se,:x.~.10 o0-( A.‘te_02v)-o udito il diferrSore Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 15 febbraio 2024 il Tribunale di Trani - costituito ai sensi dell'art. 324 cod.proc.pen. - ha annullato il decreto di convalida di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, con restituzione a [OSCURATO:PERSONA] dei telefoni cellulari in sequestro. 1.1 In fatto, va brevemente ricordato che: a) in data 25 gennaio 2024 i Carabinieri di Spinazzola operavano il sequestro dei due apparecchi cellulari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di danneggiamento seguito da incendio; b) era stato appiccato il fuoco, durante la notte tra il 24 e il 25 gennaio ad una vettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], ex coniuge del Glionna.

Costui non aveva accettato la separazione ed era stato già denunziato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel precedente mese di settembre per minacce. [OSCURATO:PERSONA] e il Glionna vivono separati ma in due appartamenti siti nel medesimo stabile; c) in sede di prime indagini si accertava che sul lato sinistro del garage del Glionna era installata una telecamera, priva di memoria interna , con sola possibilità di visione delle immagini tramite lo smartphone; d) la visione delle immagini di una telecamera comunale forniva elementi di sospetto a carico del Glionna, indicati in atti. 1.2 Ciò posto, venivano sequestrati gli apparecchi cellulari in uso al Glionna, ritenuti pertinenti al reato o comunque utili a fini di indagine.

In particolare si compie riferimento, nella motivazione della convalida, alla necessaria estrazione della copia forense dei telefoni sequestrati.

Secondo il Tribunale, tuttavia, non vi è - in tutta evidenza - alcuna pertinenzialità tra il reato commesso e gli apparecchi telefonici.

Le esigenze probatorie, peraltro non congruamente motivate, sono insussistenti, anche in ragione del fatto che la videocamera ubicata presso il garage del Glionna era priva di scheda di registrazione, come accertato dagli stessi verbalizzanti.

Si tratterebbe, dunque, di un sequestro con finalità meramente esplorative, da ritenersi non consentito.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale. 2.1 II ricorrente deduce mera apparenza di motivazione.

Viene illustrata l'attività di indagine e si evidenzia che nella motivazione della convalida si faceva riferimento per relationem al contenuto degli atti di indagine.

In ogni caso, si rappresenta che l'apprensione degli smartphone si era resa necessaria - come chiarito nella informativa - per reperire informazioni sulla 'posizione' tenuta dall'indagato e per comprendere se lo stesso avesse rimosso la scheda di registrazione della telecamera per eludere le indagini (o se vi fossero registrazioni salvate).

In rapporto a tali finalità non poteva, dunque, ritenersi assente l'argomentazione idonea a sostenere il provvedimento di sequestro, con mera apparenza di motivazione della decisione emessa dal Tribunale.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Premesso che, trattandosi di provvedimento emesso ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen. viene in rilievo quale possibile vizio la sola violazione di legge - qui dedotta dal ricorrente in termini di assenza/apparenza di motivazione-; va rilevato che la motivazione della decisione impugnata non può dirsi apparente, sia perché esprime una valutazione logica, sia perché applica con sufficiente chiarezza alcuni principi di diritto più volte espressi da questa Corte di legittimità. 3.2 In particolare va rilevato che: a) il reato per cui si procede è quello di danneggiamento seguito da incendio ; b) in rapporto a tale reato non vi vede come possa ritenersi 'corpo di reato' un apparecchio cellulare, vista la descrizione normativa della categoria di cui all'art. 253 comma 2 cod.proc.pen.; c) in chiave di utilità probatoria la consultazione dello smartphone non risulta argomentata in modo coerente dall'accusa, come si è ritenuto da parte del Tribunale in modo non implausibile. 3.3 Ciò perché nella motivazione del sequestro - anche se a fini di prova - va compiutamente indicata la finalizzazione del provvedimento di sequestro a fini ricostruttivi e nel caso in esame la situazione di fatto non rendeva necessario, come ritenuto dal Tribunale, il vincolo reale, anche sulla base del principio di necessaria proporzionalità, pacificamente applicabile anche al sequestro probatorio ( v.

Sez.

U n. 36072 del 19.4.2018, rv 273548, ove si è affermato che il requisito della proporzionalità della misura è espressione del principio di ragionevolezza e contiene in sé, inoltre, quello della "residualità" della misura : proprio la necessaria componente della misura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela -come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti - contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato non possa pervenirsi con modalità meno afflittive ; v. anche in tema di sequestro di apparecchi elettronici Sez.

VI n. 17312 del 15.2.204, rv 286358 ). 3.4 In effetti, calandosi nella verifica della necessità probatoria, il Tribunale ha rilevato che la telecamera posizionata nei pressi del garage dell'indagato era priva di scheda di registrazione, il che esclude che potessero esservi immagini registrate sullo smartphone (e, tra l'altro, non si comprende se la telecamera inquadrava un luogo effettivamente rilevante a fini investigativi, rispetto alla ubicazione della vettura oggetto di danneggiamento); al tempo stesso va rilevato che anche la verifica della 'posizione' appare - nella concreta situazione di fatto - del tutto irrilevante, posto che l'indagato e la persona offesa abitano presso il medesimo stabile (ove era anche parcheggiato il veicolo) il che taglie significato alla verifica circa la 'presenza in quel luogo' del Glionna.

Da qui la ragionevole - e non assertiva - affermazione del Tribunale circa il perseguimento di finalità meramente esplorative (in ragione della 'mera ipotesi' della esistenza di una utilità probatoria, non suffragata da un minimo elemento obiettivo), non consentito in virtù del ricordato principio di proporzione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9tIte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]-44 tet. A e.cc_o se,:x.~.10 o0-( A.‘te_02v)-o udito il diferrSore Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 febbraio 2024 il Tribunale di Trani - costituito ai sensi dell'art. 324 cod.proc.pen. - ha annullato il decreto di convalida di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, con restituzione a [OSCURATO:PERSONA] dei telefoni cellulari in sequestro. 1.1 In fatto, va brevemente ricordato che: a) in data 25 gennaio 2024 i Carabinieri di Spinazzola operavano il sequestro dei due apparecchi cellulari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di danneggiamento seguito da incendio; b) era stato appiccato il fuoco, durante la notte tra il 24 e il 25 gennaio ad una vettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], ex coniuge del Glionna. Costui non aveva accettato la separazione ed era stato già denunziato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel precedente mese di settembre per minacce. [OSCURATO:PERSONA] e il Glionna vivono separati ma in due appartamenti siti nel medesimo stabile; c) in sede di prime indagini si accertava che sul lato sinistro del garage del Glionna era installata una telecamera, priva di memoria interna , con sola possibilità di visione delle immagini tramite lo smartphone; d) la visione delle immagini di una telecamera comunale forniva elementi di sospetto a carico del Glionna, indicati in atti. 1.2 Ciò posto, venivano sequestrati gli apparecchi cellulari in uso al Glionna, ritenuti pertinenti al reato o comunque utili a fini di indagine. In particolare si compie riferimento, nella motivazione della convalida, alla necessaria estrazione della copia forense dei telefoni sequestrati. Secondo il Tribunale, tuttavia, non vi è - in tutta evidenza - alcuna pertinenzialità tra il reato commesso e gli apparecchi telefonici. Le esigenze probatorie, peraltro non congruamente motivate, sono insussistenti, anche in ragione del fatto che la videocamera ubicata presso il garage del Glionna era priva di scheda di registrazione, come accertato dagli stessi verbalizzanti. Si tratterebbe, dunque, di un sequestro con finalità meramente esplorative, da ritenersi non consentito. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale. 2.1 II ricorrente deduce mera apparenza di motivazione. Viene illustrata l'attività di indagine e si evidenzia che nella motivazione della convalida si faceva riferimento per relationem al contenuto degli atti di indagine. In ogni caso, si rappresenta che l'apprensione degli smartphone si era resa necessaria - come chiarito nella informativa - per reperire informazioni sulla 'posizione' tenuta dall'indagato e per comprendere se lo stesso avesse rimosso la scheda di registrazione della telecamera per eludere le indagini (o se vi fossero registrazioni salvate). In rapporto a tali finalità non poteva, dunque, ritenersi assente l'argomentazione idonea a sostenere il provvedimento di sequestro, con mera apparenza di motivazione della decisione emessa dal Tribunale. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Premesso che, trattandosi di provvedimento emesso ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen. viene in rilievo quale possibile vizio la sola violazione di legge - qui dedotta dal ricorrente in termini di assenza/apparenza di motivazione-; va rilevato che la motivazione della decisione impugnata non può dirsi apparente, sia perché esprime una valutazione logica, sia perché applica con sufficiente chiarezza alcuni principi di diritto più volte espressi da questa Corte di legittimità. 3.2 In particolare va rilevato che: a) il reato per cui si procede è quello di danneggiamento seguito da incendio ; b) in rapporto a tale reato non vi vede come possa ritenersi 'corpo di reato' un apparecchio cellulare, vista la descrizione normativa della categoria di cui all'art. 253 comma 2 cod.proc.pen.; c) in chiave di utilità probatoria la consultazione dello smartphone non risulta argomentata in modo coerente dall'accusa, come si è ritenuto da parte del Tribunale in modo non implausibile. 3.3 Ciò perché nella motivazione del sequestro - anche se a fini di prova - va compiutamente indicata la finalizzazione del provvedimento di sequestro a fini ricostruttivi e nel caso in esame la situazione di fatto non rendeva necessario, come ritenuto dal Tribunale, il vincolo reale, anche sulla base del principio di necessaria proporzionalità, pacificamente applicabile anche al sequestro probatorio ( v. Sez. U n. 36072 del 19.4.2018, rv 273548, ove si è affermato che il requisito della proporzionalità della misura è espressione del principio di ragionevolezza e contiene in sé, inoltre, quello della "residualità" della misura : proprio la necessaria componente della misura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela -come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti - contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato non possa pervenirsi con modalità meno afflittive ; v. anche in tema di sequestro di apparecchi elettronici Sez. VI n. 17312 del 15.2.204, rv 286358 ). 3.4 In effetti, calandosi nella verifica della necessità probatoria, il Tribunale ha rilevato che la telecamera posizionata nei pressi del garage dell'indagato era priva di scheda di registrazione, il che esclude che potessero esservi immagini registrate sullo smartphone (e, tra l'altro, non si comprende se la telecamera inquadrava un luogo effettivamente rilevante a fini investigativi, rispetto alla ubicazione della vettura oggetto di danneggiamento); al tempo stesso va rilevato che anche la verifica della 'posizione' appare - nella concreta situazione di fatto - del tutto irrilevante, posto che l'indagato e la persona offesa abitano presso il medesimo stabile (ove era anche parcheggiato il veicolo) il che taglie significato alla verifica circa la 'presenza in quel luogo' del Glionna. Da qui la ragionevole - e non assertiva - affermazione del Tribunale circa il perseguimento di finalità meramente esplorative (in ragione della 'mera ipotesi' della esistenza di una utilità probatoria, non suffragata da un minimo elemento obiettivo), non consentito in virtù del ricordato principio di proporzione. Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così
Decreto Cassazione n. 35280/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris