CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 27663/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6783-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 239, presso lo dell'avvuudto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del 4697 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3705/2015 della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST. di CATANIA, depositata il 07/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che G.V,[OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dell'Agenzia delle entrate, in relazione all'atto di compravendita del 23 maggio 2008 con il quale la contribuente aveva acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. un fabbricato commerciale e tre capannoni pertinenziali siti in Ragusa, che aveva elevato ai fini delle imposte ipocatastali il valore dichiarato in atto da C 1.200.000 ad C 3.330.000, con richiesta delle maggiori imposte dovute. maggiorate dì interessi e di sanzioni. La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso con decisione successivamente riformata, su appello dell'Agenzia delle entrate, dalla CTR della Sicilia che rideterminava il valore complessivo del compendio immobiliare in C 2.673.000. La società contribuente, sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3705/34/15, depositata il 7/9/2015; resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che Deve rilevarsi che, con ordinanza resa all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte ha sospeso il processo in relazione al comprovato accesso della ricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018. La ricorrente ha inoltre depositato, con nota del 4/6/2019, la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e la quietanza di versamento (F24) della prima rata. L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del dl. n. 119 del 2018, stabilisce che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istan.za di trattane. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. In ragione di siffatti rilievi va dichiarata l'estinzione del giudizio. Non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, conseguendo la definizione del giudizio dall'esercizio di facoltà riservate alla parte controricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021. effettuata da remoto.