CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19377 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7702/07/17, depositata in data 19 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di rettifica del valore relativo al trasferimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], del compendio immobiliare - in comproprietà anche con Rosalba, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - sul rilievo che la rettifica fosse stata disposta in base a una stima sommaria e senza previo sopralluogo da parte del tecnico UTE, assumendo una stima inferiore sulla base di una perizia di parte; -la Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso; -avverso questa decisione proponeva appello l'ente finanziario; -resisteva in giudizio l'appellata, chiedendo la conferma della impugnata decisione; -con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio accogliendo le osservazioni del consulente di parte, ha determinato il valore dell'immobile in euro 154.0000, ovvero in soli 40.000,00 euro in più rispetto al valore dichiarato nell'atto di trasferimento immobiliare; -per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate sulla base di un solo motivo; -è rimasta intimata la contribuente;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360 n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 TUR nonché irragionevole motivazione per avere il decidente posto a fondamento della sua decisione la perizia di parte che aveva adottato il medesimo metodo di stima dell'U.T.E., vista la carenza oggettiva di elementi di comparazione diretta nonché la contrazione del mercato immobiliare nella macro area considerata. Nell'illustrare il motivo, l'amministrazione, in realtà, lamenta che la CTR, nell'aderire acriticamente alle conclusioni del perito che aveva proceduto ad un abbattimento del 50% del valore emerso dai dati OMI, non aveva considerato la documentazione prodotta né esplicitato le ragioni del suo convincimento, deducendo quindi il vizio di apparente motivazione. 2. In via preliminare si deve osservare che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto che «L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014; n.26310/2017). L'agenzia fiscale, infatti, anche se ha sussunto formalmente la critica alla sentenza impugnata nell'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella sostanza l'ha poi sviluppata in termini di apparente motivazione, quindi secondo la previsione di cui al n. 5 della medesima disposizione codicistica.Il punto essenziale e, come appena oltre si dirà, dirimente della censura non concerne tanto il giudizio della CTR in ordine al criterio legale di stima adottato, criterio utilizzato anche dal perito di parte, quanto, come pure denunciato dalla ricorrente stessa, la carenza di argomentazioni in ordine al ritenuto abbattimento nella misura del 50% del valore, giustificato sulla circostanza che la perizia "era fondata sui parametri riconducibili direttamente all'immobile in oggetto". Sicché è evidente che non tanto si tratta di valutare la sussistenza di una violazione di legge, ma piuttosto di considerare se la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di apparente motivazione. 3.Ebbene, l'amministrazione lamenta, con il suddetto mezzo, che dalla motivazione della sentenza impugnata non sarebbe consentito comprendere in alcun modo la ratio decidendi e le conclusioni cui è giunto il giudice di appello, il quale ha ritenuto congruo un importo di poco superiore a quello indicato nell'atto di trasferimento immobiliare senza argomentare le ragioni del proprio convincimento, assumendo che la perizia di parte si fonda su "parametri riconducibili all'immobile". 4.0ccorre muovere dalla considerazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché Da motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurirnis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n.11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009). In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. 5. Venendo al caso di specie, il giudice a quo, premesso che la stima UTE non era stata preceduta da sopralluogo ma si era fondata su foto aeree, ha rilevato che gli immobili assunti come parametro di confronto avevano destinazione abitativa e non alberghiera come il compendio de quo e che, inoltre, l'Agenzia aveva ritenuto ipoteticamente esistenti 90 appartamenti, mentre si trattava di un unico complesso non diviso di mq. 1100; per poi aggiungere che il perito di parte aveva offerto una stima più vicina al valore venale dell'immobile. La regionale ha dunque esplicato le argomentazioni che l'hanno indotta ad accogliere la tesi della contribuente, indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo così possibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012, v. sulla medesima questione, Cass., sez. 50, n. 1028/2022; n. 10227/2022). 6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va respinto. 7. Nulla sulle spese essendo rimasta intimata la contribuente. 8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;