CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 33940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sebtenza del 12/02/2014 del GIP TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, pronunziandosi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere ex art.129 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto essendo decorso il termine prescrizionale. L'imputazione ha ad oggetto una ipotesi di furto di energia elettrica (accertato in Latina il 12.2.2014) e risultano indicate solo nel titolo del reato le aggravanti della violenza sulle cose e di beni esposti alla pubblica fede (625 nn. 2 e 7 cod. pen.). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, denunziando violazione di legge.Sostiene il ricorrente che, pur non essendo esplicitato nella motivazione, il giudice è pervenuto erroneamente alla declaratoria di prescrizione, non considerando la sussistenza delle due circostanze aggravanti in ragione delle quali il termine ordinario è di anni 10 (12.2.2024) e quello massimo è di anni 12 e mesi sei (12.8.2026) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Correttamente nella sentenza impugnata è stata rilevata la decorrenza del termine ordinario di prescrizione pari a sei anni, giacché le due aggravanti cui fa riferimento il Procuratore Generale ricorrente non risultano contestate in fatto, essendo solo state indicate dal Pubblico Ministero facendo riferimento all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen., mentre nella descrizione della condotta oggetto della imputazione non sono riportati in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie di furto pluriaggravata. 3. Va qui ribadito, in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che può ritenersi rituale una contestazione delle circostanze aggravanti solo nel caso di formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021 -dep. 02/03/2022- Mezzina, Rv. 282982 Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008,, Fornaro, Rv. 242027; si veda anche quanto precisato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Ro il 27 aprile 2022 Il consigl