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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38403/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di L'Aquila in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., disponendo che fosse consentito all'interessato di acqui- stare al cd. sopravvitto gli stessi generi alimentari compresi nel «modello 72» previsto per i detenuti sottoposti al regime ordinario, nonché di cucinare senza limiti di orario, previa disapplicazione dell'ordine di servizio difforme e delle disposizioni eventualmente difformi.

2. Con ordinanza in data 26/10/2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione avverso il predetto provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

In particolare, il Collegio ha evidenziato come la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi configurasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario; e come il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria, secondo cui l'equiparazione dei «modelli 72» tra detenuti in regime ordinario e detenuti sottoposti all'art. 41-bis Ord. pen. potesse consentire la creazione di posizioni di supremazia ricollegabili alla disponibilità di generi alimentari di lusso, non tenesse conto del fatto che le limitazioni dei cibi acquistabili siano estranee alla ratio dell'istituto, assumendo un valore esclusivamente afflittivo, non essendo la deroga al regime ordinario giustificata dalla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale e alla consumazione di ulteriori delitti all'esterno degli Istituti di pena.

3. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti stretta- mente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 69, comma 6 lett. b), e degli artt. 1, 35 bis, 41-bis Ord. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione.

3.1. Il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., come l'ordinanza impugnata abbia erroneamente ritenuto che la previsione di determinate fasce orarie per la cottura dei cibi incida, attraverso una restrizione ingiustificatamente afflittiva, sul diritto del detenuto, fino ad impedirne l'esercizio.

Infatti, la previsione di ampie finestre temporali entro le quali cucinare, per complessive cinque ore al giorno, si inquadrerebbe in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze che vengono in considerazione nella gestione della realtà penitenziario.3.2.

Quanto, poi, al regime dei beni acquistabili al sopravvitto, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2018 con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti a regime differenziato, traendo arbitrariamente l'affermazione della illegittimità della limitazione, per costoro, dei cibi da acquistare, asserita- mente irragionevole e riconducibile a scelta meramente afflittiva.

In realtà, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza prima citata, nell'affermare che «va combattuto in ogni modo il manifestarsi all'interno del carcere di forme di potere dei detenuti più forti o più facoltosi, suscettibili anche di rafforzare le orga- nizzazioni criminali», avrebbe ritenuto legittimo il mantenimento di modalità di controllo tali da escludere che attraverso l'acquisto di beni alimentari di lusso o di particolare pregio possa essere acquisita o mantenuta una posizione di supremazia all'interno dell'istituto penitenziario.

Dunque, l'ordinanza impugnata, nel ritenere che l'abolizione del divieto di cuocere cibi avesse l'effetto di rendere disapplicabili tutte le norme con essa collegate, sarebbe illogica e contraddirebbe l'esigenza di impedire che i detenuti in regime differenziato, potendo scegliere liberamente i cibi da acquistare, possano creare all'interno del carcere meccanismi di potere che la stessa Consulta espressamente ritiene debbano essere evitati.

Infine, il ricorso evidenzia che tra i prodotti esclusi dalla lista dei generi alimentari per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, figurano quelli confezionati in barattoli di vetro, metallo o altra lega, la cui disponibilità in capo a tali ristretti dovrebbe essere impedita in considerazione della pericolosità intrinseca dei materiali in questione e dell'uso improprio e pericoloso che ne potrebbe essere fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

1.1. Muovendo dall'analisi del primo profilo di doglianza, deve osservarsi preliminarmente che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6 lett. b), Ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto» incise da condotte dell'Amministrazione penitenziaria di inosservanza di disposizioni previste dalla legge n. 354 del 1975 e dal relativo regolamento di esecuzione, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».

Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del rimedio risarcitorio è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto».Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla cottura dei cibi e all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediati riflessi anche sul diritto alla salute; fermo restando che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 e, ancor prima, nella sentenza n. 351 del 1996 (secondo cui, mancando la congruità tra le misure restrittive e le finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, dette misure «non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale»).

1.2. Nondimeno, costituisce ormai ius receptum che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo.

Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo impingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione peniten- ziaria.

Peraltro, come si è anticipato, il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali.

1.3. Nel caso di specie, per quanto attiene alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite con il regolamento di istituto, va osservato che la relativa disciplina costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata».

In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie, pare avere operato un ragionevole contempera- mento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.

In altri termini, la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia).

Pertanto, deve condividersi il rilievo dell'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi abbia inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non parrebbe esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (per la stessa valutazione, vds.

Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, non massimata).

Né risulta pertinente, nella specie, il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, posto che detta pronuncia non comporta, necessariamente, che il carcere non possa disciplinare le modalità con le quali tale facoltà è consentita.

1.4. Le considerazioni che precedono devono essere, peraltro, integrate da una ulteriore precisazione.

Se è vero che l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinare le modalità orarie di esercizio dell'attività di cottura dei cibi all'interno delle camere di detenzione, deve altresì sottolinearsi come dalla lettura del provvedimento non sia dato comprendere se la previsione di fasce orarie sia circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato ovvero anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti, nello specifico ai detenuti comuni allocati nella sezione [OSCURATO:PERSONA].

Ritiene il Collegio che tale profilo debba essere chiarito, al fine di veri- ficare se l'esercizio della potestà organizzatoria da parte dell'Amministrazione possa, in realtà, celare una differenziazione del regime penitenziario del tutto ingiustificata, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio.

Ne consegue, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza, con riferimento al profilo in esame, deve essere compiuto con rinvio, onde consentire al Tribunale aquilano di effettuare una ulteriore verifica anche in relazione alla questione da ultimo indicata.

2. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto.

L'Amministrazione ricorrente sottolinea come il divieto di acquisto di determinati cibi sia finalizzato a evitare, in un'ottica preventiva, il pericolo che il detenuto, sottoposto a regime differenziato, possa conseguire la disponibilità di quantità e qualità di cibi tali da consentirgli di dimostrare e/o di imporre il suo carisma, o spessore criminale, al resto della popolazione carceraria.

In relazione a tale profilo, la Corte costituzionale ha, però, riconosciuto come le regole carcerarie ordinarie prevedano, ex art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti detenuti; e come il regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. non consenta il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato «gruppo di socialità» di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. c), Ord. pen., dell'ulteriore limitazione alla possibilità per il detenuto di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti.

Ne consegue, dunque, che ove riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto, la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisto e/o detenzione sarebbe pienamente giustificata.

Nel caso di specie, nondimeno, dal tenore del provvedimento impugnato è possibile ricavare che i beni di cui si chiede l'autorizzazione all'acquisto da parte del detenuto sono costituiti da generi alimentari compresi nel «modello 72» dei detenuti ordinari, ma non anche in quello previsto per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41- bis Ord. pen.

Beni la cui acquisizione, secondo l'apprezzamento compiuto dai Giudici di merito, non configura la possibilità di alcun vulnus alle esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire forme di comuni- cazione con l'esterno o, comunque, il perpetuarsi di logiche di tipo associativo nel contesto penitenziario.

2.1. Tale valutazione, nella specie, non è stata intaccata dal ricorso dell'Amministrazione penitenziaria, la quale ha cercato di censurare la decisione del Tribunale di sorveglianza attraverso due argomenti fondamentali, entrambi eccentrici rispetto alla descritta traiettoria motivazionale.

Sotto un primo aspetto, si è osservato che l'individuazione di un differente catalogo di generi alimentari si giustificherebbe con la necessità di contrastare il conseguimento di una posizione di supremazia, evidenziandosi la possibilità di acquistare beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti.

In proposito, tuttavia, è appena il caso di osservare che la possibilità di acquisire beni di lusso è già esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti; mentre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (si veda, in proposito, il già citato art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).

2.2. Sotto altro aspetto, il riferimento del ricorso alla possibile idoneità offensiva dei contenitori dei generi alimentari (in vetro o metallo) è certamente estraneo alla già richiamata finalità dell'art. 41-bis Ord. pen. e pertiene, al più, all'ambito di operatività di altri istituti dell'ordinamento penitenziario, in parti- colare all'art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario, fermo restando che, in caso di specifiche esigenze di cautela, esse potrebbero essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzative di carattere generale.

Diversamente, la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni acquistabili, sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finirebbe per diventare ingiustificata, risolvendosi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (cfr. sentenza n. 97 del 5 maggio 2020), sul rilievo che l'introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, ... omissis ... si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario» dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del Ministero deve essere accolto con riferimento alla valutazione delle limitazioni orarie per la cottura dei cibi, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio su detto punto, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

Nel resto, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla prescrizione relativa alle fasce orarie per la cottura de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di L'Aquila in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., disponendo che fosse consentito all'interessato di acqui- stare al cd. sopravvitto gli stessi generi alimentari compresi nel «modello 72» previsto per i detenuti sottoposti al regime ordinario, nonché di cucinare senza limiti di orario, previa disapplicazione dell'ordine di servizio difforme e delle disposizioni eventualmente difformi. 2. Con ordinanza in data 26/10/2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione avverso il predetto provvedimento del Magistrato di sorveglianza. In particolare, il Collegio ha evidenziato come la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi configurasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario; e come il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria, secondo cui l'equiparazione dei «modelli 72» tra detenuti in regime ordinario e detenuti sottoposti all'art. 41-bis Ord. pen. potesse consentire la creazione di posizioni di supremazia ricollegabili alla disponibilità di generi alimentari di lusso, non tenesse conto del fatto che le limitazioni dei cibi acquistabili siano estranee alla ratio dell'istituto, assumendo un valore esclusivamente afflittivo, non essendo la deroga al regime ordinario giustificata dalla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale e alla consumazione di ulteriori delitti all'esterno degli Istituti di pena. 3. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti stretta- mente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 69, comma 6 lett. b), e degli artt. 1, 35 bis, 41-bis Ord. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. 3.1. Il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., come l'ordinanza impugnata abbia erroneamente ritenuto che la previsione di determinate fasce orarie per la cottura dei cibi incida, attraverso una restrizione ingiustificatamente afflittiva, sul diritto del detenuto, fino ad impedirne l'esercizio. Infatti, la previsione di ampie finestre temporali entro le quali cucinare, per complessive cinque ore al giorno, si inquadrerebbe in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze che vengono in considerazione nella gestione della realtà penitenziario.3.2. Quanto, poi, al regime dei beni acquistabili al sopravvitto, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2018 con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti a regime differenziato, traendo arbitrariamente l'affermazione della illegittimità della limitazione, per costoro, dei cibi da acquistare, asserita- mente irragionevole e riconducibile a scelta meramente afflittiva. In realtà, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza prima citata, nell'affermare che «va combattuto in ogni modo il manifestarsi all'interno del carcere di forme di potere dei detenuti più forti o più facoltosi, suscettibili anche di rafforzare le orga- nizzazioni criminali», avrebbe ritenuto legittimo il mantenimento di modalità di controllo tali da escludere che attraverso l'acquisto di beni alimentari di lusso o di particolare pregio possa essere acquisita o mantenuta una posizione di supremazia all'interno dell'istituto penitenziario. Dunque, l'ordinanza impugnata, nel ritenere che l'abolizione del divieto di cuocere cibi avesse l'effetto di rendere disapplicabili tutte le norme con essa collegate, sarebbe illogica e contraddirebbe l'esigenza di impedire che i detenuti in regime differenziato, potendo scegliere liberamente i cibi da acquistare, possano creare all'interno del carcere meccanismi di potere che la stessa Consulta espressamente ritiene debbano essere evitati. Infine, il ricorso evidenzia che tra i prodotti esclusi dalla lista dei generi alimentari per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, figurano quelli confezionati in barattoli di vetro, metallo o altra lega, la cui disponibilità in capo a tali ristretti dovrebbe essere impedita in considerazione della pericolosità intrinseca dei materiali in questione e dell'uso improprio e pericoloso che ne potrebbe essere fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 1.1. Muovendo dall'analisi del primo profilo di doglianza, deve osservarsi preliminarmente che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6 lett. b), Ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto» incise da condotte dell'Amministrazione penitenziaria di inosservanza di disposizioni previste dalla legge n. 354 del 1975 e dal relativo regolamento di esecuzione, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del rimedio risarcitorio è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto».Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla cottura dei cibi e all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediati riflessi anche sul diritto alla salute; fermo restando che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 e, ancor prima, nella sentenza n. 351 del 1996 (secondo cui, mancando la congruità tra le misure restrittive e le finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, dette misure «non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale»). 1.2. Nondimeno, costituisce ormai ius receptum che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo impingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione peniten- ziaria. Peraltro, come si è anticipato, il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali. 1.3. Nel caso di specie, per quanto attiene alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite con il regolamento di istituto, va osservato che la relativa disciplina costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata». In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie, pare avere operato un ragionevole contempera- mento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. In altri termini, la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia). Pertanto, deve condividersi il rilievo dell'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi abbia inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non parrebbe esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (per la stessa valutazione, vds. Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, non massimata). Né risulta pertinente, nella specie, il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, posto che detta pronuncia non comporta, necessariamente, che il carcere non possa disciplinare le modalità con le quali tale facoltà è consentita. 1.4. Le considerazioni che precedono devono essere, peraltro, integrate da una ulteriore precisazione. Se è vero che l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinare le modalità orarie di esercizio dell'attività di cottura dei cibi all'interno delle camere di detenzione, deve altresì sottolinearsi come dalla lettura del provvedimento non sia dato comprendere se la previsione di fasce orarie sia circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato ovvero anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti, nello specifico ai detenuti comuni allocati nella sezione [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene il Collegio che tale profilo debba essere chiarito, al fine di veri- ficare se l'esercizio della potestà organizzatoria da parte dell'Amministrazione possa, in realtà, celare una differenziazione del regime penitenziario del tutto ingiustificata, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. Ne consegue, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza, con riferimento al profilo in esame, deve essere compiuto con rinvio, onde consentire al Tribunale aquilano di effettuare una ulteriore verifica anche in relazione alla questione da ultimo indicata. 2. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto. L'Amministrazione ricorrente sottolinea come il divieto di acquisto di determinati cibi sia finalizzato a evitare, in un'ottica preventiva, il pericolo che il detenuto, sottoposto a regime differenziato, possa conseguire la disponibilità di quantità e qualità di cibi tali da consentirgli di dimostrare e/o di imporre il suo carisma, o spessore criminale, al resto della popolazione carceraria. In relazione a tale profilo, la Corte costituzionale ha, però, riconosciuto come le regole carcerarie ordinarie prevedano, ex art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti detenuti; e come il regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. non consenta il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato «gruppo di socialità» di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. c), Ord. pen., dell'ulteriore limitazione alla possibilità per il detenuto di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti. Ne consegue, dunque, che ove riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto, la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisto e/o detenzione sarebbe pienamente giustificata. Nel caso di specie, nondimeno, dal tenore del provvedimento impugnato è possibile ricavare che i beni di cui si chiede l'autorizzazione all'acquisto da parte del detenuto sono costituiti da generi alimentari compresi nel «modello 72» dei detenuti ordinari, ma non anche in quello previsto per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41- bis Ord. pen. Beni la cui acquisizione, secondo l'apprezzamento compiuto dai Giudici di merito, non configura la possibilità di alcun vulnus alle esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire forme di comuni- cazione con l'esterno o, comunque, il perpetuarsi di logiche di tipo associativo nel contesto penitenziario. 2.1. Tale valutazione, nella specie, non è stata intaccata dal ricorso dell'Amministrazione penitenziaria, la quale ha cercato di censurare la decisione del Tribunale di sorveglianza attraverso due argomenti fondamentali, entrambi eccentrici rispetto alla descritta traiettoria motivazionale. Sotto un primo aspetto, si è osservato che l'individuazione di un differente catalogo di generi alimentari si giustificherebbe con la necessità di contrastare il conseguimento di una posizione di supremazia, evidenziandosi la possibilità di acquistare beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti. In proposito, tuttavia, è appena il caso di osservare che la possibilità di acquisire beni di lusso è già esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti; mentre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (si veda, in proposito, il già citato art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). 2.2. Sotto altro aspetto, il riferimento del ricorso alla possibile idoneità offensiva dei contenitori dei generi alimentari (in vetro o metallo) è certamente estraneo alla già richiamata finalità dell'art. 41-bis Ord. pen. e pertiene, al più, all'ambito di operatività di altri istituti dell'ordinamento penitenziario, in parti- colare all'art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario, fermo restando che, in caso di specifiche esigenze di cautela, esse potrebbero essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzative di carattere generale. Diversamente, la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni acquistabili, sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finirebbe per diventare ingiustificata, risolvendosi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (cfr. sentenza n. 97 del 5 maggio 2020), sul rilievo che l'introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, ... omissis ... si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario» dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del Ministero deve essere accolto con riferimento alla valutazione delle limitazioni orarie per la cottura dei cibi, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio su detto punto, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Nel resto, il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla prescrizione relativa alle fasce orarie per la cottura de