CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14686/2019R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] D'ALUNZIO, in persona del Sindaco pro tempore e domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen- tante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Notificazione – A mezzo PEC – Art 147 cpc – Applicazione - In- terpretazione R.G.N. 14686/2019 Ud. 09/10/2025CC Sez. S1- R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 2 di 16 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO che lo rappresenta e difende unita- mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'ANTONINO –intimato – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO MESSINA n. 957/2018 depositata il 23/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/ 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 957/2018, pubblicata in data 23 ottobre 2018, la Corte d'appello di Messina, nel contraddittorio tra il [OSCURATO:PERSONA] D'ALUNZIO, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]' e ITA- [OSCURATO:PERSONA], decidendo sugli appelli – principale ad incidentale – proposti avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 243/2013, del 10 luglio 2013, ha dichiarato inammissibili gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] D'ALUNZIO ed ITALIANA ASSICURAZIONI SPAmentre ha parzialmente accolto l'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Quanto all'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] D'A- LUNZIO, la Corte d'appello ha evidenziato che lo stesso era stato no- tificato a mezzo PEC il giorno 15 ottobre 2013 –ultimo giorno utile, in quanto la sentenza del Tribunale era stata notificata all'appellante – alle ore 23.52.06 e, ritenuta ratione temporis la inapplicabilità del di- Sez. S1- R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 3 di 16 sposto di cui all'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012, ha tuttavia ritenuto applicabile anche alla notifica a mezzo posta elettronica certificata il disposto di cui all'art. 147 c.p.c., concludendo, pertanto, che la notifi- ca era tardiva. Quanto all'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte messinese ha ritenuto lo stesso parimenti tardivo ex art. 343 c.p.c., essendosi l'appellante incidentale costituita meno di venti gior- ni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello. La Corte territoriale ha invece ritenuto tempestivo l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]., anche in considerazione del fatto che a quest'ultima la sentenza di prime cure non era stata notificata. Nel merito, la Corte territoriale ha riconosciuto all ' appellante inci- dentale un maggior danno da perdita di utili conseguente alla risolu- zione del contratto di appalto concluso dalla stessa appellante inci- dentale con il [OSCURATO:PERSONA] D'ALUNZIO per inadempimen- to di quest'ultimo. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messi- na ricorre il [OSCURATO:PERSONA] D'ALUNZIO. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e ricorso incidentale ITALIANA ASSICU- [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]'. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato me- moria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a diciottomotivi. Sez. S1- R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 4 di 16 Di questi, i motivi dall'ottavo al diciassettesimo costituiscono ri- proposizione dei motivi di appello avverso la decisione di prime cure, sollecitando il Comune ricorrente la decisione della causa nel merito da parte di questa Corte. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione dell'art. 3 bis della L. n. 53 1994. Viola- zione e falsa applicazione dell'art. 147 c.p.c. Violazione dell ' art. 11 Preleggi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c. p .c. e dell'art. 2909 c.c." Il ricorrente censura la decisione impugnata sia evidenziando che, all'epoca della notifica dichiarata tardiva, operava il diverso disposto di cui all'art. 3-bis, L. n. 53/1994 – il quale prevedeva che la notifica si perfezionasse nel momento in cui veniva ad essere generata la ri- cevuta di avvenuta consegna –sia richiamando la sentenza della Cor- te Costituzionale n. 75/2019 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione dell'art. 3 bis L. n . 53 / 1994 . Viola- zione degli artt. 156 e 291 c.p.c. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu. Violazione e falsa a pp licazione de gli artt. 147 , 325 e 326 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.”. Il ricorrente deduce la inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 147 c.p.c. e censura la decisione impugnata per avere escluso il carattere relativo della nullità derivante dalla violazione della previsione. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 286, 325 e 326 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. Il ricorrente contesta ulteriormente l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui la notifica della sentenza di prime cure Sez. S1- R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 5 di 16 aveva determinato la decorrenza del termine breve per proporre ap- pello. Evidenzia sia che la stessa Corte d'appello ha ammesso che la re- lata di notifica della sentenza del Tribunale non consentiva di stabilire con certezza se la notifica fosse stata chiesta da una delle parti vitto- riose in prime cure sia che, vertendosi in una ipotesi di cumulo di cause, non era indifferente stabilire quale soggetto avesse notificato la sentenza, potendosi verificare un fenomeno di decorrenza di termi- ni distinti di impugnazione. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di statuire sul gravame a causa della errata declaratoria di sua tardività. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. Violazione e falsa applica- zione degli artt. 333, 334 e 343 c.p.c.”. Si impugna la decisione della Corte messinese nella parte in cui la stessa ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ilricorrente che il termine breve di impugnazione – di- chiarato operante dalla Corte d'appello nei confronti dell'appello prin- cipale –non poteva non operare anche per l'appello incidentale. 1.6.Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., “Violazione dell'art. 345 c.p.c. Violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. Violazione dell'art. 1226 c.c. Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.”. Sez. S1- R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 6 di 16 Si censura il criterio con il quale la Corte territoriale ha incremen- tato il riconoscimento del danno da perdita di utili in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., facendo ricorso ad un criterio del “notorio” che, se- condo la ricorrente, sarebbe del tutto privo di riscontri concreti, inte- grandosi in tal modo anche la violazione dei criteri in tema di prova del danno. 1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., “Violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. Viola- zione dell'art. 1226 c.c. Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Viola- zione dell'art. 111 Cost. Violazione dell'art. 132 c.p.c.” per aver la Corte d'appello riconosciuto un danno da perdita degli utili pari al 10% omettendo di esaminare il fatto che doveva risultare applicato il ribasso d'asta del 5,659%, circostanza discussa in giudizio. 1.8.Con l ' ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 176 e 159 c.p.c. e la nullità della sentenza appellata “perché è mancata la comunicazione dell'or- dinanza con la quale il giudice fissò, dapprima, l'udienza dell'11.7. 2011 e, poi, quella tenutasi il 20.7.2011; celebrata, in sostituzione del giudice designato, dal G.O.T. dr.ssa Amato. E ciò nonostante l ' i- struttore avesse specificamente ordinato la comunicazione alle parti assenti.”. 1.9.Con il nono motivo il ricorso deduce : − in relazione all ' art. 360, n. 3 , c.p.c., “Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 17 del R.d. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art. 87 R.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 383, nonché degli artt. 1326 e 1350 c.c. anche in relazione all'art. 1418 c.c. Violazione e falsa applica- zione dell'art. 23, comma 4 d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (conv. con modificazioni in L.24 aprile 1989 n. 144 ). Violazione del- lo stare decisis”; Sez. S1- R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 7 di 16 − in relazione all ' art. 360, n. 5 , c.p.c. “difetto di motivazione su punto decisivo”. 1.10.Con il decimo motivo il ricorso deduce : − in relazione all ' art. 360, n. 3 , c.p.c., “Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 112 c.p.c. anche in relazione all'art. 2041 c.c.”; − in relazione all ' art. 360, n. 5 , c.p.c. “difetto di motivazione su punto decisivo della controversia”. 1.11.Con l'undicesimo motivo il ricorso deduce : − in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., “Violazione applicazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2237 e dell'art. 2697 c.c.”; − in relazione all ' art. 360, n. 5, c.p.c. “difetto di motivazione su punto decisivo della controversia”. 1.12.Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce : − in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., Violazione dell ' art. 340 della Legge 20.3.1865 n. 2248 all. F nonché degli artt. 27 e 28 del R.d. 25.5.1895 n. 350, anche in relazione agli artt.1453 e ss. c.c. Violazione dell'art. 1321 c.c. Violazione dello art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2730 c.c.”; − in relazione all ' art. 360, n. 5, c.p.c. “difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”. 1.13.Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce : − in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., “. Violazione dell ' art. 3 della L. 10 dicembre 1981 n. 741; Violazione degli artt. 35 e 36 della D.p.r.16 luglio 1962 n. 1063” ; − in relazione all ' art. 360, n. 5, c.p.c. “difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”. Sez. S1- R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 8 di 16 1.14.Con il quattordicesimo motivo il ricorso deduce : − in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., “ ; Violazione de ll ' art. 30 delD.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 ” ; − in relazione all ' art. 360, n. 5, c.p.c. “difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”. 1.15. Con il quindicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 340, Legge n. 2248/ 1865, all. F e degli artt. 27 e 28, r.d. n. 350/1895 “anche in relazione all'art. 1223 c.c.”. 1.16.Con il sedicesimo motivo il ricorso deduce : − in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., “Violazione degli artt.112 e 115 c.p.c. Violazione dell'art. 2697 c.c. Violazione del D.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 e degliartt. 1223 e ss. c.c. − in relazione all ' art. 360, n. 5, c.p.c. “difetto di motivazione su punto decisivo della controversia”. 1.17. Con il diciassettesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., “difetto di motivazione su punto decisivo del- la controversia”. 1.18. Con il diciottesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., evi- denziando che dall'accoglimento del ricorso risulterà travolta anche la statuizione sulle spese di giudizio operata dalla Corte d'appello. 2.Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è affida- to a tremotivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la “violazione artt. 112 cpc, con riferimento alla domanda di regresso formulata in via principale ex art. 346 cpc.”. Sez. S1- R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 9 di 16 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione a falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 11 5/ 2002 . 2.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione a falsa applicazione dell'art: 345 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 11 5/ 2002. 2.4. I tre motivi, nel loro complesso, censurano la decisione im- pugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello inci- dentale della ricorrente incidentale, evidenziando che quest'ultima, in quanto totalmente vittoriosa in primo grado, non aveva l'onere di proporre appello incidentale, dovendo unicamente riproporre le que- stioni già dedotte in primo grado ed assorbite per effetto del rigetto delle domande del ricorrente principale. La declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte territoriale si sarebbe quindi tradotta sia in omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sia in errata applicazione dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 11 5/ 2002. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Si deve infatti rilevare che, nella decisione impugnatala Corte ter- ritoriale, dopo avere – correttamente – escluso l ' applicabilità diretta, al caso sottoposto al suo vaglio, dell ' art. 16 - septies, D.L. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni , con L egge . n. 221 /2012) – previsione introdotta dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), D.L. n. 90/ 2014, n. 90 - ha però poi finito per accogliere un ' interpretazione del disposto di cui all'art. 147 c.p.c. che veniva sostanzialmente a coincidere con quanto stabilito dall'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012. Tale ultima previsione, infatti, recitava “ La disposizione dell ' artico- lo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, Sez. S1 - R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 10 di 16 la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno succes- sivo.”, stabilendo, conseguentemente, l'applicazione della previsione del codice di rito –e quindi anche delle relative limitazioni temporali - anche all'ipotesi della notifica eseguita con modalità telematiche. Ebbene, nella propria decisione, la Corte territoriale – omettendo peraltro di applicare l'art. 3-bis, comma 3, Legge n. 53/1994 ( il quale prevedeva “3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”) –è venuta ad affermare, in via interpretativa, l'applica- bilità dell'art. 147 c.p.c. anche alle notifiche telematiche eseguite prima dell'introduzione del citato art. 16-septies, D.L. n. 179/2012 , con il risultato concreto di applicare a tali notifiche ( non direttamente la norma successivamente introdotta, bensì)una disciplina che veniva a ricalcare il contenuto precettivo dello stesso dell ' art. 16 - septies, D.L. n. 179/2012. Come evidenziato anche dal ricorrente, tuttavia, la Corte Costitu- zionale, con sentenzan. 75/2019, ha dichiarato "l' illegittimità costitu- zionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accetta- Sez. S1 - R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 11 di 16 zione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta". Nella propria decisione, la Corte Costituzionale ha osservato che, se la fictio iuris contenuta nella seconda parte dell ' art. 16 - septies , D.L. n. 179/2012– per cui il perfezionamento della notifica , effettua- bile dal mittente fino alle ore 24, senza che il sistema telematico pos- sa rifiutarne l'accettazione e la consegna, è differito, per il destinata- rio, alle ore 7 del giorno successivo– trova giustificazione nell ' esigen- za di salvaguardare il diritto al riposo del destinatario, non può invece rinvenirsi eguale giustificazione nella “limitazione nel tempo degli ef- fetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta - viene invece impe- dito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria di- fesa: termine che l'art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezza- notte dell'ultimo giorno (in questa prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 2015, n. 17313; sezione la- voro, ordinanza 30 agosto 2017, n. 20590)”. Ha quindi osservato la Corte costituzionale che “la norma denun- ciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibi- re il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ul- timo si basa su un meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica. Sez. S1 - R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 12 di 16 Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chia- ramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disci- plina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito tele- matico, il comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposi- zioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di pro- cedura civile». La decisione della Corte Costituzionale, ancora, ha rilevato la pre- senza dell'irragionevole vulnusarrecato al pieno esercizio del diritto di difesa, ed in particolare alla “fruizione completa dei termini per l'eser- cizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giuri- sdizionale effettiva”, richiamando la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazioneapplicabile anche alla notifi- ca effettuata con modalità telematiche, come stabilito dall ' art. 3 - bis , comma 3, Legge n. 53/1994. Orbene, sebbene la decisione della Corte Costituzion al e abbia in- vestito una previsione di cui la decisione impugnata non ha fatto ap- plicazione, è tuttavia evidente che i principi enunciati dalla Corte Co- stituzionale - applicazione generale del principio della scissione degli effetti della notificazione anche alla notificazione eseguita mediante PEC ed esclusione dell'operatività, nel caso della notifica eseguita a mezzo PEC, della limitazione oraria alle ore 21.00– non possono non riverberarsi su una interpretazione – quella seguita dalla Corte terri- toriale –che veniva a costruire sul dettato dell ' art. 147 c.p.c. una di- Sez. S1 - R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 13 di 16 sciplina sostanzialmente coincidente con quella dettata dall'art. 16- septies, D.L. n. 179/2012. Questa interpretazione, invero, deve ritenersi confliggente con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 147 c.p.c., imponendosi, per contro, l'applicazione dei principi desumibili d a lla sentenza della Consulta n. 75/2019 anche al regime anteriore all'in- troduzione dell'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012, individuando, quin- di, un regime dei rapporti tra l'art. 147 c.p.c. e le notifiche a mezzo PEC che peraltro è stato recentemente cristallizzato a livello normati- voin sede di riforma del codice di rito, avendo il D. Lgs. n. 149/2022 sia introdotto nell'art. 147 c.p.c. altri due commi – il secondo e d il terzo comma – i quali stabiliscono ora espressamente che “Le notifi- cazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si inten- dono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è genera- ta tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notifi- cazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.”, sia mo- dificato l'art. 3-bis, comma 3, Legge n. 53/1994, aggiungendo il pe- riodo finale “fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.”. La valenza generale dei principi desumibili dalla sentenza n. 75/2019– ed in particolare l ' affermazione della possibilità , per il noti- ficante, di eseguire la notifica a mezzo PEC sino alle ore 23.59.59 dell'ultimo giorno utile (applicandosi l ' UTC, "[OSCURATO:PERSONA]", per il quale, una volta sopraggiunto il secondo immediatamen- te successivo - ore 00:00:00 UTC - si deve ritenere già iniziato un Sez. S1 - R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 14 di 16 nuovo giorno: cfr. Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 1519 del 18/01/2023 e Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 22518 del 26/07/2023), fermo restando il perfezionamento della notifica, per il notificando , solo alle ore 7.00 del giorno successivo - è stata, del resto, affermata anche da questa Corte in propri numerosi precedenti (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4712 del 21/02/2020), avendo questa Corte anche specificato che “(…) r isulta, pertanto, chiaro dalla formulazione della norma e più in generale, nel testo risultante dalla descritta declaratoria d'illegittimità costituziona- le, che, nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, non è quello della spedizione del messaggio pec, come pretende la ricorrente, in quanto incompatibile con il dettato normativo (per il quale la “prova dell'avvenuta spedi- zione” è data soltanto, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 68/2005, dalla ricevuta di accettazione: Cass. n. 1519 del 2023, in motiv.), ma neppure quello in cui è generato il messaggio di “ricevuta di avvenuta consegna” (cd. RdAC) da parte del gestore di posta elet- tronica certificata del ministero della giustizia, come ha ritenuto la corte d'appello (e sostenuto da una parte della giurisprudenza di que- sta Corte: Cass. n. 9087 del 2023)” in quanto “l'unico momento rile- vante, ai fini della verifica circa la tempestività della notifica telemati- ca dell'atto processuale, è, piuttosto, alla luce del combinato disposto dei già citati artt. 3-bis, comma 3, della l. n. 53/1994, e 6, comma 1, d.P.R. n. 68/2005, nonché dell'art. 16-septies cit., nel testo risultante dalla pronuncia additiva di incostituzionalità più volte richiamata (“la notificazione si considera perfezionata … al momento di generazione della predetta ricevuta”), quello di generazione della ricevuta di ac- cettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certifi- Sez. S1 - R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 15 di 16 cata del mittente”(così Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 11380 del 29/04/ 2024). Si deve quindi ritenere che, anche nel regime previgente alle mo- difiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 147 c.p.c. doveva es- sere interpretato nel senso che, in caso di notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per il notificante non veniva ad operare il limite orario delle ore 21.00, potendo egli procedere alla notifica sino alle ore 23.59'.59”, fermo restando il perfezionarsi della notifica per il destinatario della notifica stessa solo alle ore 7.00 del giorno succes- sivo. Le considerazioni sin qui svolte valgono anche ad evidenziare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollecitata dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], invero, ha basato il proprio argomentare sull'ipotesi della diretta applicazione dell'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012 – in- vece non applicabile direttamente – senza confrontarsi invece mini- mamente con il tema della individuazione di una interpretazione co- stituzionalmente orientata allineata con il giudizio già espresso dalla stessa Consulta nella sentenza n. 75/2019. La decisione impugnata non si è evidentemente conformata ai principi sin qui richiamati, limitandosi a ritenere radicalmente preclu- sa la notifica a mezzo PEC avvenuta dopo le ore 21.00, laddove sa- rebbe stato, semmai, compito della Corte territoriale quello verificare se, entro le 23.59 ' .59” , il messaggio di posta elettronica certificata con cui veniva notificato l'atto di appello della ricorrente aveva otte- nuto la generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il motivo di ricorso deve, in conclusione,trovare accoglimento. Sez. S1 - R.G. 14686/2019 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 16 di 16 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l ' assorbi- mento sia dei motivi ulteriori sia del ricorso incidentale, dal momento che la Corte d'appello sarà chiamata a rinnovare la valutazione della tempestività sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e, ove ritenga la tempestività dei gravami, a procedere alla valutazione nel merito dei medesimi. 5. Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, con as- sorbimento degli ulteriori motivi e con assorbimento del ricorso inci- dentale e, per l'effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, l