Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23679/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di BRINDISI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gmOSSERVA

1. Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Procura di Lecce propone appello, riqualificato in ricorso, avverso la sentenza del Tribunale di pe -alg con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena della multa di euro 200 per il reato di minaccia;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di violazione di legge per l'implicita riqualificazione del reato nel delitto di minaccia lieve conseguente all'applicazione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la "derubricazione" o riqualificazione in melius di un reato in altra meno grave fattispecie è fenomeno del tutto legittimo nel processo penale (tra le tante, cfr. da ultimo, Sez.2, n. 44949 del 2021, Rv. 282242).

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di minaccia, è illegale la pena della reclusione inflitta dal giudice che, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., applica la riduzione sulla sanzione prevista dall'ipotesi aggravata, dovendo, invece, farsi riferimento, a seguito del giudizio di bilanciamento operato, alla pena della multa indicata per la fattispecie di minaccia semplice (Sez. 5, n. 42267 del 09/05/2014, Naviglio, Rv. 262103 - 01).

3. Letta la memoria del difensore dell'imputato che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, anche per tardività.

4. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla luce delle considerazioni svolte al punto 2 P. Q. M. D P.Q.MOCPOSITATMatilde [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 26_ 2026 Giudiziario soris

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di BRINDISI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gmOSSERVA 1. Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Procura di Lecce propone appello, riqualificato in ricorso, avverso la sentenza del Tribunale di pe -alg con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena della multa di euro 200 per il reato di minaccia; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di violazione di legge per l'implicita riqualificazione del reato nel delitto di minaccia lieve conseguente all'applicazione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la "derubricazione" o riqualificazione in melius di un reato in altra meno grave fattispecie è fenomeno del tutto legittimo nel processo penale (tra le tante, cfr. da ultimo, Sez.2, n. 44949 del 2021, Rv. 282242). Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di minaccia, è illegale la pena della reclusione inflitta dal giudice che, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., applica la riduzione sulla sanzione prevista dall'ipotesi aggravata, dovendo, invece, farsi riferimento, a seguito del giudizio di bilanciamento operato, alla pena della multa indicata per la fattispecie di minaccia semplice (Sez. 5, n. 42267 del 09/05/2014, Naviglio, Rv. 262103 - 01). 3. Letta la memoria del difensore dell'imputato che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, anche per tardività. 4. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla luce delle considerazioni svolte al punto 2 P. Q. M. D P.Q.MOCPOSITATMatilde [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 26_ 2026 Giudiziario soris
Sentenza Cassazione n. 23679/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris