CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 39147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 26/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso,: [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato estinti per prescrizione una serie di fatti di peculato e confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato in questione quanto al: Capo A) fatto n. 11;Capo B), fatti 3 4 5 6 7 8 9 10-11- 15- 16-17-18-19-20-21-22; Capo C), fatto 14; Capo E), fatto 22; Capo F), fatto 3- seconda parte; Capo G), fatti 3-4-5; Capo H), fatti 1-2-3-4; Capo I), fatto 5; Capo K), fatto 2; Capo N) In tale contesto è stata rideterminata la pena in anni quattro, mesi due e giorni tre di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge. La Corte di appello, nel rideterminare la pena, non avrebbe operato la riduzione di un terzo derivate dalla scelta del rito abbreviato. Sotto altro profilo, la Corte, nonostante la rideternninazione della pena principale, avrebbe confermato la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. In ragione del testo previsto dall'art. 317 bis cod. pen. all'epoca di commissione del reato contestato al capo B8)- il 21.10.2010- ritenuto più grave nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte, in ragione della pena inflitta di anni due e mesi due di reclusione, non avrebbe potuto disporre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello, dichiarati estinti per prescrizione alcuni fatti di peculato, ha rideterminato la pena in relazione ai residui reati, unificati per continuazione, in anni quattro, mesi due e giorni tre di reclusione, indicando come pena c.d. base quella di anni quattro e mesi nove di reclusione per il reato contestato al capo B8), ridotta ad anni tre e mesi tre di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aumentata per continuazione fino ad anni quattro, mesi due e giorni tre di reclusione (cfr., pagg. 5-6 sentenza impugnata). La Corte, pur consapevole che il giudizio è stato celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, non ha diminuito la pena indicata nella misura di un terzo. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio in ordine ai reati contestati ai capi: A), fatto 11); B) fatti 3-4-5-6-7-8-9-10-11 -15-16-17-18-19-20-21- 22; F), fatto 3- seconda parte-; G), fatti 3-4; I), fatto 5; N); in considerazione della data di commissione dei singoli fatti di peculato e delle pene vigenti al momento del fatto, i reati di cui ai capi indicati sono estinti per prescrizione. La sentenza deve essere inoltre annullata con rinvio quanto ai reati residui; la Corte di appello procederà ad una nuova determinazione delle pene principale e accessoria. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi A), fatto n. 11); B) fatti 3-4-5- 6-7-8-9-10-11 -15-16-17-18-19-20-21-22; F), fatto 3- seconda parte-; G), fatti 3-4; I), fatto 5; N), perché estinti per prescrizione. Annulla nel resto la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023. I/l 'Consigliere estensore i " Depositato in Cancelleria 26 SET 2023 oggi, COP.TV.D CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE GukeLt q),.? 1t2ti ni6 I 24 ‘_ '‘‘'be•Nki\ e Unle_. Q \-(\'Oke LL,,„ 9 '\J-À,(5 91in o,e,A-,19-(k(be,-, 94 e rùpfy,„; Q L00,9 i),-J:)(fty 4-\cova.2.,cL. k C-2C - 351-U ioton uk),,e kke 40.5 \\QM"04-kJAKRL \r.:).Q)L S . (IL c‘l--Whel-v•-k.)''t-. -Q (4Q-9-"- (),,s3k1(\eS 0,ZV(Ak V ,),c4 1-\\ Qnt,-.QX \ eLtulA.u.,0 cAQ_ek k \ipekv,4\_c> ,Q Q o Lq),33,„_ L Il (»DI O o Du.`\-% C2009 \ eiirvQ here cAr.-21Q úr\ \1V.e_q-) g-d-n kiL-n • -k),./0)berM' &