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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 23412/2025

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to al n. 10654/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Fabio, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso, controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], intimato - per la cassazione della sentenza n.1162/2021 della CORTE d'APPELLO di Ancona pubblicata il 21.10.2021; Responsabilità civile della PA– Prescrizione – Decorrenza udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.6.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Fermo il M.llo [OSCURATO:PERSONA] e il Crs. [OSCURATO:PERSONA], nonché il Ministero della [OSCURATO:PERSONA].

L’attore, previo accertamento che il 14.7.1998 si trovavaall’interno dell’autovettura Renault 11 tg AP4446607 in qualità di trasportato,essendo alla guida del mezzo il suo amico [OSCURATO:PERSONA], chiedeva di dichiarare illegittima laviolazione ex art. 218, 6° comma, cod. strada contestata da l Ferrara e dal [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente condanna ditutti i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali (perdita di retribuzione per non aver potuto lavorare per effetto della sospensione della patente di guida e spese legali sostenute per affrontare i giudizi conseguenti all’illecito) e non patrimonialipatiti.

Esponeva l’attore che: il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l a pattuglia del [OSCURATO:PERSONA] di Montegiorgio,composta dal M.llo [OSCURATO:PERSONA] e dal Crs. [OSCURATO:PERSONA], gli contestava la violazione dell’art. 218, comma sesto, cod. strada , in quanto “alla guida dell’autovettura Renault 11 tg.

AP 446607, nonostante fosse soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi sei scadenti il 13.12.1998”;ne era seguita una seconda ordinanza prefettizia di sospensione della patente di sei mesi a decorrere dal 13.12.1998; la contestazione del 14.7.1998 era illegittima perché nell’ occasione era trasportato all’interno dell’automezzo condotto dal WakilHassan; gli agenti non avevano proceduto alla contestazione immediata ma, dopo aver avvistato l’autovettura, si erano posti alla sua ricerca fino a rinvenirla a distanza di tempo nel parcheggio di un pub di Montegiorgio; a causa della contestazione non aveva potuto svolgere la sua attività di autotrasportatore e aveva subìto, dapprima, un procedimento penale per la contravvenzione prevista dall’art. 218, comma sesto, cod. strada, definito con sentenza di non luogo a procedere per sopravvenuta depenalizzazione del fatto, successivamente,una ordinanza prefettizia per il pagamento della sanzione di Lire 4.000.000,in seguito archiviata; costituitosi parte civile nel procedimento penale per aver sporto querela, dopo due assoluzioni dell’imputato, la Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva pronuncia to condanna nei confronti del Ferrara.

Con sentenza n. 161/2017, pubblicata il 3.3.2017, il Tribunale di Fermo, accolta l’eccezione di prescrizione limitatamente alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA],rigettava la domanda.

2. La Corte d’Appello di Ancona con sentenza pubblicata il 21.10.2021, dinanzi alla quale si costituivano il Ferrara, il [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], gravandolo delle spese del grado.

La Corte d’appello, per quanto ancora di interesseai fini del presente giudizio, affermava che l’opposizione svolta dall’appellante alla sanzione amministrativa irrogata dal prefettoper i fatti in esame non aveva alcuna efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Né era dirimente, sempre ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’aver l’appellante proposto querela nei confronti del Ferrarae degli altri componenti della pattuglia ed essersi costituito parte civile nel procedimento a carico del Ferrara, poiché l’azione civileivi svolta afferiva al danno preteso per il reato di ingiuriaben diverso da quello chiesto in basealla pretesa illecita contestazione di guida senza patente.

Notava ancora la Corte d’appello, assumendo che la riproposizione dell’eccezione da parte del Ferrara potesse valere come appello incidentale, che rispetto al momentodi verificazione del danno, ancorat o dal Tribunale al 14.7.1998 (non oggetto di impugnazione),il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 2009.

Quanto al merito del preteso illecito aquiliano per l’illegittima contestazione di guida senza patente, perché sospesa, la Corte d’appello notava che l’incertezza del quadro probatorio restituito dai testimoni, tale da non permettere di riscontrarela dichiarazione sostitutiva di atto notorio di [OSCURATO:PERSONA] (non confermata mediante la sua escussione in sede processuale), il contesto temporale/spaziale(l’avvistamento era stato fatto in orario serale lungo una strada statale di scorrimento)e quanto fatto dai militari per accertare il tipo e la targa dell’automezzo, il cui conducente “aumentava la marcia cercando di dileguarsi”, “non siano idonei a contrastare le circostanze di fatto risultanti dal verbale di contestazione, con particolare riferimento all’identificazione del conducente del veicolo” e che, in ogni caso, l’errore percettivonella identificazione del conducente fosse scusabile, risultando irrilevante il fatto che il Ferrara fosse stato condannato in altra sede per ingiuria.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tre motivi.

Rispond ono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, deve essere rilevato che la notifica al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] è stata fatta dal ricorrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e non presso l’[OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’art. 11, comma primo, r.d. 1611/1933 (v. ex multisCass., sez. 6-III, 24 giugno 2020, n. 12410; Cass., Sez.

Un., 15 gennaio 2015, n. 608; Cass., sez.

II, 17 ottobre 2014, n. 22079).

Sebbene nulla la notifica fatta al Ministero della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, poiché, per quanto si dirà, il ricorso è in parte in fon dato e in parte inammissibile, è superfluo ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art.331 cod. proc. civ., giacché nessun vantaggio ne potrebbe derivare al litisconsorte pretermesso.Questa Corte ha già più volte affermato che nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, o qualora questo risulti prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (v., Cass., Sez.

Un., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., Sez.

Un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., sez.

II, 10 maggio 2018, n. 11287; Cass., sez. 6-III, 24 maggio 2013, n. 12995).

2. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2935 cod. civ.

Il ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto la Corte d’appello che la prescrizione sia decorsa dal 14.7.1198, ossia dalla contestata violazioneda parte degli operatori dell’Arma.

Osserva il ricorrente che tale contestazione non è coinci s a con l’evento di danno, la cui verificazione avrebbe fatto sorgere l’interesse all’esercizio della pretesa, dovendo, invece, aversi riguardo al momento della definizione del procedimento ex art. 18 l. 689/1981.

Infatti, l’opposizione svolta in sede amministrativa all’ordinanza prefettizia di irrogazione della sanzione amministrativa era stata accolta per un rilievo formale e senza entrare nel merito .

Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che il procedimento amministrativoe il giudizio risarcitorio “hanno oggetti differenti , né possono ritenersi connessi”, posto che la sanzione amministrativa è stata irrogata come strumento sanzionatorio dello stesso fatto di cui è procedimento.

La prescrizione, a fronte del diritto consolidatosi il 14.2.2005, data della notifica del decreto di archiviazione del 25.1.2005, era stata interrotta dapprima con la diffida inviata il 23.3.2009 e successivamente con la notifica dell’atto di citazione.

2.1. Il motivo è in ammissibile.

Si impongono due rilievi preliminari: è rimasta del tutto inespressa l’invocata violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non risultando indicato quale sarebbe il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso; né nella sezione dedicata all’esposizione del fatto, né nel corpo del motivo, è stato riportato il contenuto della censura svolta alla sentenza del Tribunale.

Tanto premesso, il ricorrentelamenta la violazione dell’art. 2935 cod. civ., il quale prevede che:”la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il dirittopuò essere esercitato”.

Si contestada parte del ricorrente l’identificazione del dies a quo della prescrizionecon il 14.7.1998 (data dell’avvenuta contestazione da parte dei militari della violazione di guida senza patente, perché sospesa), assumendo la possibilità di differire l’esordio della prescrizione all’esitodel procedimento amministrativo, che ha portato all’archiviazione della contestazione alla base della sanzione pecuniaria irrogata.

Il ricorrente, sia pur impropriamente, invoca il consolidato orientamento in base al quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui l’evento di danno è percepito quale danno ingiusto conseguente all'altrui condotta dolosa o colposa, ovvero può essere percepito come tale, in relazione all'ordinaria diligenza del soggetto leso e tenuto conto delle comuni conoscenze scientifiche dell'epoca (v.

Cass., Sez.

Un., 11 gennaio 2008, nn. 576 e 581; Cass., sez.

III, 19 dicembre 2013, n. 28864; Cass., sez.

III, 31 marzo 2016, n. 6213; Cass., sez. 6-III, 18 giugno 2019, n. 16127; Cass., Sez.

Un., 9 febbraio 2022, n. 4115; Cass., Sez.

Un., 29 gennaio 2021, n. 2146).

Sennonché, dal tenore della sentenza impugnata non consta che sia insorta questione sul dies a quo del decorso della prescrizione , ma solo sull’esistenza, o no, di atti interruttivi, anzi al contrario a pagina 9 (paragrafo 4) si legge:“Le considerazioni svolte inducono a ritenere – da un lato - che gli aspetti valorizzati dall’appellante non siano decisivi ai fini dell’accoglimento del motivo in esame (e quindi della riforma della sentenza del Tribunale che ha accolto l’eccezione di prescrizione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) e – dall’altro – che l’eccezione riproposta dall’appellato Ferrara sia meritevole di accoglimento, in mancanza di ulteriori e validi atti interruttivi del termine quinquennale, decorrente dal 14 luglio 1998, quando - secondo la prospettazione dei convenu ti, posta a fondamento della decisione di primo grado, sul punto non censurata dall’appellante - si è verificato il danno, in seguito alla contestazione, asseritamente illecita, della violazione”.

Da ciò discende che la censura prospettata contrasta con il giudicato ormai formatosi in ordine all’individuazione del momento di esordio della prescrizione, fissato dal Tribunale al 14.7.1998, e non oggetto di appello da parte dell’odierno ricorrente.

2.2. Anche voler tenere conto dei rilievi svolti in termini di attitudine all’interruzione della prescrizione dell’attività evocata in sede amministrativa e giudiziaria, la censura non merita di essere accolta.

La Corte d’appellonon è incorsa nel prospettato errore di sussunzione, poichéè proprio dalla data del fatto, ossia dal 14.7.1988, che il diritto si sarebbe potuto esercitare, essendosi esclu s a correttamente l’efficacia interruttivadella prescrizione ex art. 2947, comma primo, cod. civ. tanto all’impugnazione in sede amministrativadel provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, quanto all’esercizio dell’azione civile in sede penale nel procedimento a carico del Ferrara per il reato di ingiuria.

Infatti, nessuna delle due indicate sedi «contenziose» è collegat a al diritto azionato dal ricorrente, perché nella prima si contestava la pretesa sanzionatoria della PA e, quindi, tutti i convenuti erano estranei, nel secondo, pur essendovi una parziale coincidenza soggettiva, il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria era l’ingiuria ascritta al Ferrara e non l’illecita contestazione della guida senza patente perché sospesa.

Risulta corretta, quindi,la statuizione della Corte d’appello, la quale ha ritenuto, data lafissazione del dies a quonel 14.7.1998, il maturare della prescrizione quinquennale, a fronte della prima richiesta di risarcimento svolta con la diffida inviata il 23.3.2009.

3. Con il secondo motivo è denunciata , “violazione art. 47 d.p.r. n. 445/2000, art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 167 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) -omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”.

Il ricorrente sostiene che, sebbene la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietànon costituisca prova per sé, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la PA e nei procedimenti amministrativi, ove prodotta il giudiceè chiamato a valutare adeguatamente, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere.

Il giudice è tenuto alla verifica della contestazione, o meno , del contenuto della dichiarazione sostitutiva e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato a quello del contenuto della dichiarazionesostitutiva.

La Corte d’appello, invece, avrebbe relegato la dichiarazione sostitutivaa livello di mero indizio privo di rilievo in assenza altri elementi idonei a conferma di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA].

Viceversa, la Corte d’appello ha omesso di considerare la non contestazione della dichiarazione sostitutiva da parte dei convenuti , perché basata solo sulla dichiarazione resa dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA], persona non presente ai fatti, sì cheavrebbe dovuto “ritenere sussistente il fatto proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti”.

3.1. Il motivo si compone di due censure: a) la violazione dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 e dell’art. 115 cod. proc. civ.; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia.

3.2. La censura sub a) è in parte i nfondata e in parte inammissibile .

L’art. 47 d.p.r. 445/2000 (“Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”) al comma 1 prevede che “L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38”.

Il comma secondo della stessa disposizione stabilisce che “ La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.

Il fatto che le dichiarazion i sostitutiv e relativ e a terzi siano rese “nell'interesse proprio del dichiarante” palesa come l’ ampliamen to dell’ambito delle dichiarazioni non possa essere espanso oltre quello specifico assegnato dal legislatore, ossia quello dei rapporti con la PA all’insegnadi una loro semplificazione sul piano degli adempimenti richiesti al cittadino.

È stato affermato da questa Corte, come esposto nella sentenza impugnata, che “ i n materia di prova civile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può costituire, nel giudizio in cui è prodotta, prova della verità del suo contenuto, ma solo un indizio, valutabile dal giudice in relazione agli altri elementi acquisiti; tale dichiarazione può essere prestata anche nell'interesse di un soggetto diverso dal dichiarante, in quanto l'art. 47, 2º comma, d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, nel prevedere che la dichiarazione resa nell'interesse proprio può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza, costituisce un ampliamento dell'oggetto delle dichiarazioni sostitutive che il cittadinopuò compiere nel suo interesse, per cui quelle rese nell'interesse altrui possono concernere persone diverse dal dichiarante”(v.

Cass. , sez.

I, 21maggio 2014, n. 11223; Cass., sez.

V, 16 dicembre 2011, n. 27173).

È stato in seguito statuito che “La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è di per sé idonea a provare la sussistenza della qualità di erede in capo a chi in detta qualità intervenga in un giudizio tra altre persone o lo riassuma a seguito di interruzione ovvero proponga impugnazione assumendo di essere l'erede di una delle parti del precedente grado di giudizio; tuttavia, ove tale dichiarazione venga prodotta, il giudice deve adeguatamente valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti essa viene fatta valere, verificando se sia stata contestata o no la predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, il grado di specificità della contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva” (v.

Cass., Sez.

Un., 29 maggio 2014, n. 12065; Cass., Sez.

Un., 10 maggio 2018, n. 11276).

È stato così ribadito l’orientamento contrario a riconoscere attitudine probatoria alle dichiarazioni sostitutive, temperando l’assolutezza del principio in base all’art. 115 cod. proc. civ., che , nella formulazione introdotta dall’art. 45, comma 14 , l. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, impone al giudice di porre a fondamento della decisione anche «i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita».

Qualora prodotta una dichiarazione sostitutiva e la controparte non abbia assolto all’onere di prendere posizione sul contenuto della medesima, il fatto riportato nella dichiarazione può rientrare nell’ambito de lla «non contestazione».

Qualora, invece, alla produzione della dichiarazione sostitutiva abbia fatto seguito apposita contestazione, spetta al giudice il compito di effettuare una valutazione comparativa tra il livello di specificazione di quanto riportato nel contenuto nella dichiarazione e il grado di specificità della contestazione.

3.3. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, anche a voler prescindere dal fatto che la dichiarazione sostitutiva resa dall’Hassan era priva del requisitodell’interesse proprio del dichiarante , ferma l’esclusione della sua efficacia probatoria, ricorreva la contestazione da parte dei convenuti, i quali avevano invocato la dichiarazione resa dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA].

Tanto basta per escluderel’applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., fermo restando che il fatto non contestato rientra tra quelli chenon devono essere provati, ma questo non esclude – al di là di ipotesi nelle quali la contestazione può successivamente essere giustificata da ragioni sopravvenute esterne o interne al processo –che il giudice, e dunque anche la parte che non aveva contestato, possa avvalersi di eventuali risultanze istruttorie che palesino l’inesistenza del fatto non contestato (v.

Cass., sez.

II, 27 settembre 2017, n. 22699; Cass., sez.

III, 25 novembre 2014, n. 24991; Cass., sez.

II, 19 luglio 2011, n. 15982; Cass, sez.

III, 12 settembre 2005, n. 18096; Cass., sez.

III, 19 luglio 2005, n. 15211).

3.4. Ad ogni modo, la Corte d’appello nel suo scrutinio ha precisato che: “Invero il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato visto dai testimoni alla guida del veicolo al momento dell’arrivo al pub, non esclude che, precedentemente, quando i militari hanno riscontrato la violazione, l’odierno appellante si trovasse alla guida del veicolo.

D’altra parte le attività compiute dai militari, i quali – come dettagliatamente descritto nella relazione di servizio (prodotta nel procedimento di primo grado, sub doc. n. 7, da parte attrice) -hanno accertato la tipologia ed il numero di targa della autovettura, hanno individuato il conducente e notato che quest’ultimo, alla loro presenza, “aumentava la marcia cercando di dileguarsi”, inducono a ritenere che gli elementi di prova sopra descritti (desumibili dalle prove orali e dalla citata dichiarazione), valutati complessivamente, non siano idonei a contrastare le circostanze di fatto risultanti dal verbale di contestazione, con particolare riferimento all’identificazione del conducente del veicolo” (pagina 12, da riga 19 a riga 32).

Tale motivazione è stata del tutto ignorata dal ricorrente, il quale così facendo ha svolto una censura non aderentealla decisione.

Di qui il difetto di decisività del motivo, dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio” (v.

Cass., sez.

III, 7 novembre 2005, n. 21490; sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074, che ribadisce il principio di diritto similare affermato da Cass. n. 359 del 2005, nel senso che «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, dellao delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.»; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).

3.5. La censura sub b) è inammissibile in quanto evoca la previgente formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia), mentre l’attuale presuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice del gravame.

Quand’anche il fatto omesso lo si volesse individuare nel non essere stato il ricorrente alla guida dell’autovetturacome dichiarato dall’Hassan, si rientrerebbe nell’ambito della valutazione delle risultanze probatorie, riservata al giudice del merito, tanto più che d a lla riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. il sindacato sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti.

Pertanto, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (v., Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e n.8054). 4.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia”.

Il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha erroneamente motivato un punto decisivo della controversia,là dove ha ritenuto di essere in presenza di un errore scusabile, per aver travisato le circostanze spazio - temporali della vicenda.

In particolare, la Corte d’appello ha omesso di considerare che l’avvistamento dell’autovettura è avvenuto alle 20.40 del 14.7.1998“quando le ore di luce superano tale orario”; ha ritenuto che la strada statale fosse a rapido scorrimento senza accertare il limite di velocità nel tratto interessato; ha ritenuto decisiva la percezione da parte dei militi che il conducenteavesse aumentato la “la marcia”.

4.1. Il motivo è inammissibile , poiché in primo luogo il ricorrente ricade e nuovamente nell’evocazione della vecchia formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. e non specifica quale sarebbe il fatto omesso, tale intendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v.

Cass. 24 gennaio 2020, n. 12387;16 gennaio 2020, n. 791; 8 settembre 2016, n. 1776; 26 luglio 2017, n. 18391.) Anche a voler ritenere che i fatti, il cui esame sarebbe stato omesso, possano essere individuati: a)nel livello (residuo) di irradiazione solare in orale serale in piena estate; b) nel limite di velocità nel tratto della strada statale dove avvenne l’avvistamento, con la censura in esame si chiede a questa Corte un riesame del merito della domanda, in ordine alla non scusabilità dell’errore e alla modalità con cui i militari avrebbero dovuto procederealla contestazione immediata o differita, ben al di là del possibile controllo della motivazione limitato entro il «minimo costituzionale» ammesso dalle Sezioni Unite di questa Corte, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione ( v.

Sez.

Un. 8053 - 8054/2014, citt.).

Ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore deicontroricorrenti, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.800,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to al n. 10654/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Fabio, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso, controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], intimato - per la cassazione della sentenza n.1162/2021 della CORTE d'APPELLO di Ancona pubblicata il 21.10.2021; Responsabilità civile della PA– Prescrizione – Decorrenza udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.6.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Fermo il M.llo [OSCURATO:PERSONA] e il Crs. [OSCURATO:PERSONA], nonché il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. L’attore, previo accertamento che il 14.7.1998 si trovavaall’interno dell’autovettura Renault 11 tg AP4446607 in qualità di trasportato,essendo alla guida del mezzo il suo amico [OSCURATO:PERSONA], chiedeva di dichiarare illegittima laviolazione ex art. 218, 6° comma, cod. strada contestata da l Ferrara e dal [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente condanna ditutti i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali (perdita di retribuzione per non aver potuto lavorare per effetto della sospensione della patente di guida e spese legali sostenute per affrontare i giudizi conseguenti all’illecito) e non patrimonialipatiti. Esponeva l’attore che: il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l a pattuglia del [OSCURATO:PERSONA] di Montegiorgio,composta dal M.llo [OSCURATO:PERSONA] e dal Crs. [OSCURATO:PERSONA], gli contestava la violazione dell’art. 218, comma sesto, cod. strada , in quanto “alla guida dell’autovettura Renault 11 tg. AP 446607, nonostante fosse soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi sei scadenti il 13.12.1998”;ne era seguita una seconda ordinanza prefettizia di sospensione della patente di sei mesi a decorrere dal 13.12.1998; la contestazione del 14.7.1998 era illegittima perché nell’ occasione era trasportato all’interno dell’automezzo condotto dal WakilHassan; gli agenti non avevano proceduto alla contestazione immediata ma, dopo aver avvistato l’autovettura, si erano posti alla sua ricerca fino a rinvenirla a distanza di tempo nel parcheggio di un pub di Montegiorgio; a causa della contestazione non aveva potuto svolgere la sua attività di autotrasportatore e aveva subìto, dapprima, un procedimento penale per la contravvenzione prevista dall’art. 218, comma sesto, cod. strada, definito con sentenza di non luogo a procedere per sopravvenuta depenalizzazione del fatto, successivamente,una ordinanza prefettizia per il pagamento della sanzione di Lire 4.000.000,in seguito archiviata; costituitosi parte civile nel procedimento penale per aver sporto querela, dopo due assoluzioni dell’imputato, la Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva pronuncia to condanna nei confronti del Ferrara. Con sentenza n. 161/2017, pubblicata il 3.3.2017, il Tribunale di Fermo, accolta l’eccezione di prescrizione limitatamente alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA],rigettava la domanda. 2. La Corte d’Appello di Ancona con sentenza pubblicata il 21.10.2021, dinanzi alla quale si costituivano il Ferrara, il [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], gravandolo delle spese del grado. La Corte d’appello, per quanto ancora di interesseai fini del presente giudizio, affermava che l’opposizione svolta dall’appellante alla sanzione amministrativa irrogata dal prefettoper i fatti in esame non aveva alcuna efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Né era dirimente, sempre ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’aver l’appellante proposto querela nei confronti del Ferrarae degli altri componenti della pattuglia ed essersi costituito parte civile nel procedimento a carico del Ferrara, poiché l’azione civileivi svolta afferiva al danno preteso per il reato di ingiuriaben diverso da quello chiesto in basealla pretesa illecita contestazione di guida senza patente. Notava ancora la Corte d’appello, assumendo che la riproposizione dell’eccezione da parte del Ferrara potesse valere come appello incidentale, che rispetto al momentodi verificazione del danno, ancorat o dal Tribunale al 14.7.1998 (non oggetto di impugnazione),il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 2009. Quanto al merito del preteso illecito aquiliano per l’illegittima contestazione di guida senza patente, perché sospesa, la Corte d’appello notava che l’incertezza del quadro probatorio restituito dai testimoni, tale da non permettere di riscontrarela dichiarazione sostitutiva di atto notorio di [OSCURATO:PERSONA] (non confermata mediante la sua escussione in sede processuale), il contesto temporale/spaziale(l’avvistamento era stato fatto in orario serale lungo una strada statale di scorrimento)e quanto fatto dai militari per accertare il tipo e la targa dell’automezzo, il cui conducente “aumentava la marcia cercando di dileguarsi”, “non siano idonei a contrastare le circostanze di fatto risultanti dal verbale di contestazione, con particolare riferimento all’identificazione del conducente del veicolo” e che, in ogni caso, l’errore percettivonella identificazione del conducente fosse scusabile, risultando irrilevante il fatto che il Ferrara fosse stato condannato in altra sede per ingiuria. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tre motivi. Rispond ono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve essere rilevato che la notifica al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] è stata fatta dal ricorrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e non presso l’[OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’art. 11, comma primo, r.d. 1611/1933 (v. ex multisCass., sez. 6-III, 24 giugno 2020, n. 12410; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2015, n. 608; Cass., sez. II, 17 ottobre 2014, n. 22079). Sebbene nulla la notifica fatta al Ministero della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, poiché, per quanto si dirà, il ricorso è in parte in fon dato e in parte inammissibile, è superfluo ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art.331 cod. proc. civ., giacché nessun vantaggio ne potrebbe derivare al litisconsorte pretermesso.Questa Corte ha già più volte affermato che nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, o qualora questo risulti prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (v., Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., sez. II, 10 maggio 2018, n. 11287; Cass., sez. 6-III, 24 maggio 2013, n. 12995). 2. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2935 cod. civ. Il ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto la Corte d’appello che la prescrizione sia decorsa dal 14.7.1198, ossia dalla contestata violazioneda parte degli operatori dell’Arma. Osserva il ricorrente che tale contestazione non è coinci s a con l’evento di danno, la cui verificazione avrebbe fatto sorgere l’interesse all’esercizio della pretesa, dovendo, invece, aversi riguardo al momento della definizione del procedimento ex art. 18 l. 689/1981. Infatti, l’opposizione svolta in sede amministrativa all’ordinanza prefettizia di irrogazione della sanzione amministrativa era stata accolta per un rilievo formale e senza entrare nel merito . Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che il procedimento amministrativoe il giudizio risarcitorio “hanno oggetti differenti , né possono ritenersi connessi”, posto che la sanzione amministrativa è stata irrogata come strumento sanzionatorio dello stesso fatto di cui è procedimento. La prescrizione, a fronte del diritto consolidatosi il 14.2.2005, data della notifica del decreto di archiviazione del 25.1.2005, era stata interrotta dapprima con la diffida inviata il 23.3.2009 e successivamente con la notifica dell’atto di citazione. 2.1. Il motivo è in ammissibile. Si impongono due rilievi preliminari: è rimasta del tutto inespressa l’invocata violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non risultando indicato quale sarebbe il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso; né nella sezione dedicata all’esposizione del fatto, né nel corpo del motivo, è stato riportato il contenuto della censura svolta alla sentenza del Tribunale. Tanto premesso, il ricorrentelamenta la violazione dell’art. 2935 cod. civ., il quale prevede che:”la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il dirittopuò essere esercitato”. Si contestada parte del ricorrente l’identificazione del dies a quo della prescrizionecon il 14.7.1998 (data dell’avvenuta contestazione da parte dei militari della violazione di guida senza patente, perché sospesa), assumendo la possibilità di differire l’esordio della prescrizione all’esitodel procedimento amministrativo, che ha portato all’archiviazione della contestazione alla base della sanzione pecuniaria irrogata. Il ricorrente, sia pur impropriamente, invoca il consolidato orientamento in base al quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui l’evento di danno è percepito quale danno ingiusto conseguente all'altrui condotta dolosa o colposa, ovvero può essere percepito come tale, in relazione all'ordinaria diligenza del soggetto leso e tenuto conto delle comuni conoscenze scientifiche dell'epoca (v. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, nn. 576 e 581; Cass., sez. III, 19 dicembre 2013, n. 28864; Cass., sez. III, 31 marzo 2016, n. 6213; Cass., sez. 6-III, 18 giugno 2019, n. 16127; Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2022, n. 4115; Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2021, n. 2146). Sennonché, dal tenore della sentenza impugnata non consta che sia insorta questione sul dies a quo del decorso della prescrizione , ma solo sull’esistenza, o no, di atti interruttivi, anzi al contrario a pagina 9 (paragrafo 4) si legge:“Le considerazioni svolte inducono a ritenere – da un lato - che gli aspetti valorizzati dall’appellante non siano decisivi ai fini dell’accoglimento del motivo in esame (e quindi della riforma della sentenza del Tribunale che ha accolto l’eccezione di prescrizione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) e – dall’altro – che l’eccezione riproposta dall’appellato Ferrara sia meritevole di accoglimento, in mancanza di ulteriori e validi atti interruttivi del termine quinquennale, decorrente dal 14 luglio 1998, quando - secondo la prospettazione dei convenu ti, posta a fondamento della decisione di primo grado, sul punto non censurata dall’appellante - si è verificato il danno, in seguito alla contestazione, asseritamente illecita, della violazione”. Da ciò discende che la censura prospettata contrasta con il giudicato ormai formatosi in ordine all’individuazione del momento di esordio della prescrizione, fissato dal Tribunale al 14.7.1998, e non oggetto di appello da parte dell’odierno ricorrente. 2.2. Anche voler tenere conto dei rilievi svolti in termini di attitudine all’interruzione della prescrizione dell’attività evocata in sede amministrativa e giudiziaria, la censura non merita di essere accolta. La Corte d’appellonon è incorsa nel prospettato errore di sussunzione, poichéè proprio dalla data del fatto, ossia dal 14.7.1988, che il diritto si sarebbe potuto esercitare, essendosi esclu s a correttamente l’efficacia interruttivadella prescrizione ex art. 2947, comma primo, cod. civ. tanto all’impugnazione in sede amministrativadel provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, quanto all’esercizio dell’azione civile in sede penale nel procedimento a carico del Ferrara per il reato di ingiuria. Infatti, nessuna delle due indicate sedi «contenziose» è collegat a al diritto azionato dal ricorrente, perché nella prima si contestava la pretesa sanzionatoria della PA e, quindi, tutti i convenuti erano estranei, nel secondo, pur essendovi una parziale coincidenza soggettiva, il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria era l’ingiuria ascritta al Ferrara e non l’illecita contestazione della guida senza patente perché sospesa. Risulta corretta, quindi,la statuizione della Corte d’appello, la quale ha ritenuto, data lafissazione del dies a quonel 14.7.1998, il maturare della prescrizione quinquennale, a fronte della prima richiesta di risarcimento svolta con la diffida inviata il 23.3.2009. 3. Con il secondo motivo è denunciata , “violazione art. 47 d.p.r. n. 445/2000, art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 167 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) -omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”. Il ricorrente sostiene che, sebbene la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietànon costituisca prova per sé, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la PA e nei procedimenti amministrativi, ove prodotta il giudiceè chiamato a valutare adeguatamente, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere. Il giudice è tenuto alla verifica della contestazione, o meno , del contenuto della dichiarazione sostitutiva e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato a quello del contenuto della dichiarazionesostitutiva. La Corte d’appello, invece, avrebbe relegato la dichiarazione sostitutivaa livello di mero indizio privo di rilievo in assenza altri elementi idonei a conferma di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]. Viceversa, la Corte d’appello ha omesso di considerare la non contestazione della dichiarazione sostitutiva da parte dei convenuti , perché basata solo sulla dichiarazione resa dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA], persona non presente ai fatti, sì cheavrebbe dovuto “ritenere sussistente il fatto proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti”. 3.1. Il motivo si compone di due censure: a) la violazione dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 e dell’art. 115 cod. proc. civ.; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia. 3.2. La censura sub a) è in parte i nfondata e in parte inammissibile . L’art. 47 d.p.r. 445/2000 (“Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”) al comma 1 prevede che “L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38”. Il comma secondo della stessa disposizione stabilisce che “ La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”. Il fatto che le dichiarazion i sostitutiv e relativ e a terzi siano rese “nell'interesse proprio del dichiarante” palesa come l’ ampliamen to dell’ambito delle dichiarazioni non possa essere espanso oltre quello specifico assegnato dal legislatore, ossia quello dei rapporti con la PA all’insegnadi una loro semplificazione sul piano degli adempimenti richiesti al cittadino. È stato affermato da questa Corte, come esposto nella sentenza impugnata, che “ i n materia di prova civile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può costituire, nel giudizio in cui è prodotta, prova della verità del suo contenuto, ma solo un indizio, valutabile dal giudice in relazione agli altri elementi acquisiti; tale dichiarazione può essere prestata anche nell'interesse di un soggetto diverso dal dichiarante, in quanto l'art. 47, 2º comma, d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, nel prevedere che la dichiarazione resa nell'interesse proprio può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza, costituisce un ampliamento dell'oggetto delle dichiarazioni sostitutive che il cittadinopuò compiere nel suo interesse, per cui quelle rese nell'interesse altrui possono concernere persone diverse dal dichiarante”(v. Cass. , sez. I, 21maggio 2014, n. 11223; Cass., sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27173). È stato in seguito statuito che “La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è di per sé idonea a provare la sussistenza della qualità di erede in capo a chi in detta qualità intervenga in un giudizio tra altre persone o lo riassuma a seguito di interruzione ovvero proponga impugnazione assumendo di essere l'erede di una delle parti del precedente grado di giudizio; tuttavia, ove tale dichiarazione venga prodotta, il giudice deve adeguatamente valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti essa viene fatta valere, verificando se sia stata contestata o no la predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, il grado di specificità della contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva” (v. Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065; Cass., Sez. Un., 10 maggio 2018, n. 11276). È stato così ribadito l’orientamento contrario a riconoscere attitudine probatoria alle dichiarazioni sostitutive, temperando l’assolutezza del principio in base all’art. 115 cod. proc. civ., che , nella formulazione introdotta dall’art. 45, comma 14 , l. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, impone al giudice di porre a fondamento della decisione anche «i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita». Qualora prodotta una dichiarazione sostitutiva e la controparte non abbia assolto all’onere di prendere posizione sul contenuto della medesima, il fatto riportato nella dichiarazione può rientrare nell’ambito de lla «non contestazione». Qualora, invece, alla produzione della dichiarazione sostitutiva abbia fatto seguito apposita contestazione, spetta al giudice il compito di effettuare una valutazione comparativa tra il livello di specificazione di quanto riportato nel contenuto nella dichiarazione e il grado di specificità della contestazione. 3.3. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, anche a voler prescindere dal fatto che la dichiarazione sostitutiva resa dall’Hassan era priva del requisitodell’interesse proprio del dichiarante , ferma l’esclusione della sua efficacia probatoria, ricorreva la contestazione da parte dei convenuti, i quali avevano invocato la dichiarazione resa dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA]. Tanto basta per escluderel’applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., fermo restando che il fatto non contestato rientra tra quelli chenon devono essere provati, ma questo non esclude – al di là di ipotesi nelle quali la contestazione può successivamente essere giustificata da ragioni sopravvenute esterne o interne al processo –che il giudice, e dunque anche la parte che non aveva contestato, possa avvalersi di eventuali risultanze istruttorie che palesino l’inesistenza del fatto non contestato (v. Cass., sez. II, 27 settembre 2017, n. 22699; Cass., sez. III, 25 novembre 2014, n. 24991; Cass., sez. II, 19 luglio 2011, n. 15982; Cass, sez. III, 12 settembre 2005, n. 18096; Cass., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15211). 3.4. Ad ogni modo, la Corte d’appello nel suo scrutinio ha precisato che: “Invero il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato visto dai testimoni alla guida del veicolo al momento dell’arrivo al pub, non esclude che, precedentemente, quando i militari hanno riscontrato la violazione, l’odierno appellante si trovasse alla guida del veicolo. D’altra parte le attività compiute dai militari, i quali – come dettagliatamente descritto nella relazione di servizio (prodotta nel procedimento di primo grado, sub doc. n. 7, da parte attrice) -hanno accertato la tipologia ed il numero di targa della autovettura, hanno individuato il conducente e notato che quest’ultimo, alla loro presenza, “aumentava la marcia cercando di dileguarsi”, inducono a ritenere che gli elementi di prova sopra descritti (desumibili dalle prove orali e dalla citata dichiarazione), valutati complessivamente, non siano idonei a contrastare le circostanze di fatto risultanti dal verbale di contestazione, con particolare riferimento all’identificazione del conducente del veicolo” (pagina 12, da riga 19 a riga 32). Tale motivazione è stata del tutto ignorata dal ricorrente, il quale così facendo ha svolto una censura non aderentealla decisione. Di qui il difetto di decisività del motivo, dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio” (v. Cass., sez. III, 7 novembre 2005, n. 21490; sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074, che ribadisce il principio di diritto similare affermato da Cass. n. 359 del 2005, nel senso che «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, dellao delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.»; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735). 3.5. La censura sub b) è inammissibile in quanto evoca la previgente formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia), mentre l’attuale presuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice del gravame. Quand’anche il fatto omesso lo si volesse individuare nel non essere stato il ricorrente alla guida dell’autovetturacome dichiarato dall’Hassan, si rientrerebbe nell’ambito della valutazione delle risultanze probatorie, riservata al giudice del merito, tanto più che d a lla riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. il sindacato sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti. Pertanto, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (v., Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e n.8054). 4.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia”. Il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha erroneamente motivato un punto decisivo della controversia,là dove ha ritenuto di essere in presenza di un errore scusabile, per aver travisato le circostanze spazio - temporali della vicenda. In particolare, la Corte d’appello ha omesso di considerare che l’avvistamento dell’autovettura è avvenuto alle 20.40 del 14.7.1998“quando le ore di luce superano tale orario”; ha ritenuto che la strada statale fosse a rapido scorrimento senza accertare il limite di velocità nel tratto interessato; ha ritenuto decisiva la percezione da parte dei militi che il conducenteavesse aumentato la “la marcia”. 4.1. Il motivo è inammissibile , poiché in primo luogo il ricorrente ricade e nuovamente nell’evocazione della vecchia formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. e non specifica quale sarebbe il fatto omesso, tale intendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 12387;16 gennaio 2020, n. 791; 8 settembre 2016, n. 1776; 26 luglio 2017, n. 18391.) Anche a voler ritenere che i fatti, il cui esame sarebbe stato omesso, possano essere individuati: a)nel livello (residuo) di irradiazione solare in orale serale in piena estate; b) nel limite di velocità nel tratto della strada statale dove avvenne l’avvistamento, con la censura in esame si chiede a questa Corte un riesame del merito della domanda, in ordine alla non scusabilità dell’errore e alla modalità con cui i militari avrebbero dovuto procederealla contestazione immediata o differita, ben al di là del possibile controllo della motivazione limitato entro il «minimo costituzionale» ammesso dalle Sezioni Unite di questa Corte, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione ( v. Sez. Un. 8053 - 8054/2014, citt.). Ipotesi non ricorrenti nel caso di specie. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore deicontroricorrenti, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.800,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processu
Sentenza Cassazione n. 23412/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris