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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22886/2026

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rcatone [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in A.S., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inA.S.-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inA.S., in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/2026-controricorrente incidentale-avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 2257/2022 depositato il19/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1.

Il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (SH), dichiarato in data 23maggio 2019 dopo il deposito di una domanda di concordato preventivo,ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello statopassivo delle domande tardive di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inA.S. (procedura aperta con decreto del 7 aprile 2015), nella parte in cui èstato escluso il credito risarcitorio in prededuzione di € 60.000.000,00, insolido con altre procedure condebitrici del «[OSCURATO:PERSONA]»; ilprecedenti Commissari straordinari di [OSCURATO:PERSONA], il cuicomportamento avrebbe ingenerato la dichiarazione di SH, con un dannoai creditori quantificato nella differenza tra l’attivo e il passivo risultantedallo stato passivo del 29 luglio 2020.2.

Ha dedotto l’opponente che SH, società veicolo creata per l’acquistodelle attività del [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato un’offerta indata 14 aprile 2018 (autorizzata dal MISE in data 17 maggio 2018) perl’acquisto dei rami di azienda aventi a oggetto la gestione di n. 55 puntivendita del Gruppo, unitamente a immobili e marchio, in esito alla qualeofferta era stato sottoscritto contratto preliminare di compravendita econtratto estimatorio delle merci giacenti in magazzino.

Nelle more dellastipula del contratto definitivo, si erano verificati alcuni eventi - consumodelle rimanenze più pregiate e, soprattutto, sostituzione dell’originariofinanziatore con [OSCURATO:PERSONA] (GBE) - che avevano portatoalla stipula del contratto definitivo del 9 agosto 2018 a condizioni difformidall’offerta autorizzata dal MISE.

In base al contratto definitivo, SHn. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/2026acquistava gli immobili e il magazzino veniva acquistato da una NewCo,che poi lo avrebbe ritrasferito al finanziatore GBE e concesso in contodeposito a SH.3.

L’opponente ha ritenuto invalida la stipula del contratto definitivo, inquanto difforme dall’offerta autorizzata dal MISE, nonché peggiorativa acausa della minore marginalità del magazzino residuo e delle condizionicontrattuali e ha ascritto la responsabilità della stipula al comportamentoillecito dei commissari straordinari poi revocati.4.

Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione.Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto tempestiva la domanda propostain via tardiva, presentata entro l’anno dal momento in cui il Fallimento haavuto percezione dell’esistenza del credito, avvenuta con il decreto diesecutività dello stato passivo, depositato - come risulta dal decretoimpugnato - in data 29 luglio 2020, ovvero per effetto della precedenterelazione del coadiutore del curatore in data 25 marzo 2020 con cui venivaquantificato il danno subito dal fallimento, non anche in forza degli eventiprecedenti (stipula del contratto definitivo, nomina del commissariogiudiziale e dichiarazione del fallimento di SH).5.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto non provata la «vendita(anteriormente al Contratto) della parte migliore delle rimanenze dimagazzino» e, in particolar modo, non peggiorative le condizionicontrattuali rispetto all’originario contratto preliminare.

Ha, poi, esclusoche i Commissari straordinari avessero imposto l’interposizione del nuovofinanziatore, che con la sua politica aggressiva avrebbe aggravato laposizione finanziaria di SH, in quanto scelta ascrivibile ai professionisti diSH.

La stipula del contratto definitivo (a condizioni difformi da quelleoriginarie) è stata, pertanto, riferita alla libera determinazione degli organidi SH e dei suoi consulenti.

Ha, poi, aggiunto il Tribunale che il danno nonpuò essere calcolato in relazione alla differenza tra attivo e passivo e han. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/2026accertato che non vi è prova del nesso causale tra comportamento deglioriginari Commissari straordinari e danno.6.

Propone ricorso per cassazione SH, affidato a cinque motivi, cuiresiste con controricorso l’Amministrazione straordinaria, la quale proponericorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, cui resiste concontroricorso il ricorrente principale.

Entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per omessa pronuncia inviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., «per avere il Tribunale di Bolognanegato la pretesa risarcitoria assumendo che alla causazione del dannoavrebbe partecipato la società fallita [OSCURATO:PERSONA], dimenticando chenella domanda di ammissione al passivo e nel ricorso in opposizione ilcreditori sociali».

Si osserva che il credito azionato attiene propriamentealla domanda proposta dal Fallimento nell’interesse dei creditori (ammessial passivo), laddove la decisione di rigetto è incentrata sui danni causatialla società fallita, la quale avrebbe condiviso il progetto di trasferimentodegli asset aziendali.

Vi sarebbe, pertanto, omessa pronuncia, se nonpronuncia su domanda diversa rispetto a quella proposta, basata –quest’ultima – sulla alterità dei creditori sociali rispetto a SH.2.

Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili.

La violazionedella corrispondenza tra chiesto e pronunciato attiene al petitum, ossia albene della vita che l'attore intende conseguire, ma non concerne le ipotesiin cui il giudice dia al rapporto controverso (o ai fatti allegati quali causapetendi) una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalleparti (Cass., n. 11289/2018), secondo il contenuto sostanziale dellapretesa, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione delladomanda (Cass., n. 13602/2019; Cass., n. 19424/2013; Cass., n.n. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/20266757/2011).

Ciò vale, in particolar modo, per le domande di risarcimentodanni, ove non viola il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato la decisione con cui la domanda venga esaminata sulla basedi una qualsiasi delle condotte illecite del convenuto allegate, a nullarilevando che quest'ultimo avesse ravvisato l'illiceità in un differente atto ofatto del convenuto medesimo, trattandosi di giudizio attinente avalutazione giuridica e non di fatto (Cass., n. 1785/2026).3.

Nella specie, non ricorre violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato, in quanto i fatti costitutivi della domandatardiva del Fallimento impingono nella condotta dell’organo commissarialee degli organi deliberanti di SH valutati dal Tribunale.

Non ricorre neanchevizio di omessa pronuncia, in quanto il giudizio ha avuto ad oggettol’accertamento della responsabilità dei cessati commissari straordinari perlo sbilancio (deficit fallimentare) tra attivo inventariato e passivoaccertato, al fine del ripristino della garanzia patrimoniale della società,nell’interesse della stessa come anche della massa dei creditori ammessi.Il Tribunale, ove ha accertato che non vi è nesso eziologico tra il dannosubito dalla società quantificato nella misura del deficit fallimentare e ilcomportamento dei cessati commissari straordinari, ha rigettato sinancheesplicitamente la domanda di ammissione del credito risarcitorio vantatodall’opponente nell’interesse dei propri creditori concorsuali.4.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 40,41 cod. pen., 1223 e 2056 cod. civ., nella parte in cui il decretoimpugnato, «affermando l’insussistenza di un nesso di causalità tra lacondotta dei Commissari e l’evento dannoso trascurando che un evento èda considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato inassenza del secondo», avrebbe disapplicato le suddette disposizioni.

Siosserva che i commissari straordinari hanno sottoscritto un contratto nullo(difforme dall’originario contratto preliminare), i cui effetti dannosi sonon. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/2026ascrivibili prevalentemente alla loro condotta.

Si richiama a precedenti delTribunale di Milano, che hanno dichiarato nulla l’operazione in quantodifforme e svantaggiosa rispetto all’originario contratto preliminare,costituendo la nullità il presupposto dell’illiceità della condotta dell’organocommissariale e, a sua volta, fonte dei danni causati ai creditori.5.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 40,41 cod. pen., 1223, 2055, 2056, 2486 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ildecreto impugnato ha «affermato che non sussiste il vincolo dellacausalità giuridica tra il deficit fallimentare (differenza attivo/passivo) diShernon e la condotta dei Commissari, così negando che la responsabilitàsussiste anche quando il fatto lesivo è commesso da più autori,assumendo inesattamente una lacuna probatoria».

Si osserva che il dannocausato ai creditori deriva dalla stipula del contratto definitivo che,diversamente, non sarebbe stato stipulato, in quanto operazioneeconomicamente insostenibile, fonte del dissesto di SH.

Deduce, pertanto,l’irrilevanza dei comportamenti gestori successivi, in quanto le cause deldissesto risalirebbero alla stipulazione del contratto definitivo.6.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso per avereil decreto impugnato omesso di valutare «la perizia del prof.

Pecchiari edel prof.

Pogliani (prodotta sub doc. 26 nel giudizio di merito) che hariconosciuto la riconducibilità del dissesto all’Operazione».7.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto impugnato permotivazione apparente nella parte in cui ha affermato la mancanza diprova del danno.8.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 101 l.fall., nella parte in cui il decreton. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/2026impugnato non ha ritenuto conoscibili i presupposti della pretesarisarcitoria quanto meno all’atto della sentenza dichiarativa del fallimentoin data 23 maggio 2019, a fronte della proposizione della domanda diammissione allo stato passivo in data 24 novembre 2020.

Si osserva chele condizioni di partecipazione allo stato passivo dell’A.S. fossero evidentisin dall’apertura del fallimento di SH.9.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessoesame di fatto decisivo, costituito dalla sentenza dichiarativa delfallimento, in cui si dava atto delle cause dello stato di insolvenza di SH.10.

I motivi del ricorso principale dal secondo al quarto possonoessere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, in quantoimpingono nell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito inordine al nesso di causalità tra condotta e danno.

Questo accertamento èincensurabile nel giudizio di legittimità con il vizio di violazione di legge,sia che si discuta di responsabilità contrattuale (Cass., n. 18509/2021;Cass., n. 8441/2019; Cass., n. 30839/2018; Cass., n. 20961/2017), sia diresponsabilità extracontrattuale (Cass., n. 26997/2006; Cass., n.14783/2004).11.

Nella specie, il decreto impugnato ha valutato i comportamentiascrivibili all’organo commissariale, ossia il suggerimento da parte di unodei commissari del nuovo interlocutore finanziario (pag. 8 decr. imp.),nonché la piena consapevolezza del mutamento della proposta originaria,anche in ragione dello svincolo del deposito fiduciario delle somme dovuteall’A.S. a titolo di corrispettivo della cessione delle rimanenze, avvenutoall’esito del passaggio delle quote della NewCo sotto il controllo del nuovofinanziatore.

Sul punto il Tribunale, con apprezzamento in fatto quiincensurabile, ha ritenuto che – anche stanti le circostanze evidenziate –la decisione di procedere con l’operazione fosse ascrivibile unicamente alladecisione dei consulenti e degli organi di gestione della società poi fallita.n. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/202612.

Va, inoltre, osservato che il Tribunale ha escluso in punto di dirittoun concorso causale dei cessati commissari rispetto al comportamentoascrivibile alla società e ai suoi consulenti («non vi è infatti alcunospecifico “obbligo di protezione” della controparte gravante sugli organidell’a.s., ma solo gli ordinari doveri di buona fede contrattuale, che non viè prova siano stati violati»), statuizione non oggetto di specifica censura.13.

E’ assorbito l’esame dell’ultimo motivo, relativo allaquantificazione del danno, come anche l’esame del ricorso incidentalecondizionato.

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltreraddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle speseprocessuali, che liquida in complessivi € 40.000,00 per compensi, oltre €200,00 per anticipazioni, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dàprincipale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 26348/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rcatone [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in A.S., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inA.S.-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inA.S., in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/2026-controricorrente incidentale-avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 2257/2022 depositato il19/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (SH), dichiarato in data 23maggio 2019 dopo il deposito di una domanda di concordato preventivo,ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello statopassivo delle domande tardive di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inA.S. (procedura aperta con decreto del 7 aprile 2015), nella parte in cui èstato escluso il credito risarcitorio in prededuzione di € 60.000.000,00, insolido con altre procedure condebitrici del «[OSCURATO:PERSONA]»; ilprecedenti Commissari straordinari di [OSCURATO:PERSONA], il cuicomportamento avrebbe ingenerato la dichiarazione di SH, con un dannoai creditori quantificato nella differenza tra l’attivo e il passivo risultantedallo stato passivo del 29 luglio 2020.2. Ha dedotto l’opponente che SH, società veicolo creata per l’acquistodelle attività del [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato un’offerta indata 14 aprile 2018 (autorizzata dal MISE in data 17 maggio 2018) perl’acquisto dei rami di azienda aventi a oggetto la gestione di n. 55 puntivendita del Gruppo, unitamente a immobili e marchio, in esito alla qualeofferta era stato sottoscritto contratto preliminare di compravendita econtratto estimatorio delle merci giacenti in magazzino. Nelle more dellastipula del contratto definitivo, si erano verificati alcuni eventi - consumodelle rimanenze più pregiate e, soprattutto, sostituzione dell’originariofinanziatore con [OSCURATO:PERSONA] (GBE) - che avevano portatoalla stipula del contratto definitivo del 9 agosto 2018 a condizioni difformidall’offerta autorizzata dal MISE. In base al contratto definitivo, SHn. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/2026acquistava gli immobili e il magazzino veniva acquistato da una NewCo,che poi lo avrebbe ritrasferito al finanziatore GBE e concesso in contodeposito a SH.3. L’opponente ha ritenuto invalida la stipula del contratto definitivo, inquanto difforme dall’offerta autorizzata dal MISE, nonché peggiorativa acausa della minore marginalità del magazzino residuo e delle condizionicontrattuali e ha ascritto la responsabilità della stipula al comportamentoillecito dei commissari straordinari poi revocati.4. Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione.Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto tempestiva la domanda propostain via tardiva, presentata entro l’anno dal momento in cui il Fallimento haavuto percezione dell’esistenza del credito, avvenuta con il decreto diesecutività dello stato passivo, depositato - come risulta dal decretoimpugnato - in data 29 luglio 2020, ovvero per effetto della precedenterelazione del coadiutore del curatore in data 25 marzo 2020 con cui venivaquantificato il danno subito dal fallimento, non anche in forza degli eventiprecedenti (stipula del contratto definitivo, nomina del commissariogiudiziale e dichiarazione del fallimento di SH).5. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto non provata la «vendita(anteriormente al Contratto) della parte migliore delle rimanenze dimagazzino» e, in particolar modo, non peggiorative le condizionicontrattuali rispetto all’originario contratto preliminare. Ha, poi, esclusoche i Commissari straordinari avessero imposto l’interposizione del nuovofinanziatore, che con la sua politica aggressiva avrebbe aggravato laposizione finanziaria di SH, in quanto scelta ascrivibile ai professionisti diSH. La stipula del contratto definitivo (a condizioni difformi da quelleoriginarie) è stata, pertanto, riferita alla libera determinazione degli organidi SH e dei suoi consulenti. Ha, poi, aggiunto il Tribunale che il danno nonpuò essere calcolato in relazione alla differenza tra attivo e passivo e han. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/2026accertato che non vi è prova del nesso causale tra comportamento deglioriginari Commissari straordinari e danno.6. Propone ricorso per cassazione SH, affidato a cinque motivi, cuiresiste con controricorso l’Amministrazione straordinaria, la quale proponericorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, cui resiste concontroricorso il ricorrente principale. Entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per omessa pronuncia inviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., «per avere il Tribunale di Bolognanegato la pretesa risarcitoria assumendo che alla causazione del dannoavrebbe partecipato la società fallita [OSCURATO:PERSONA], dimenticando chenella domanda di ammissione al passivo e nel ricorso in opposizione ilcreditori sociali». Si osserva che il credito azionato attiene propriamentealla domanda proposta dal Fallimento nell’interesse dei creditori (ammessial passivo), laddove la decisione di rigetto è incentrata sui danni causatialla società fallita, la quale avrebbe condiviso il progetto di trasferimentodegli asset aziendali. Vi sarebbe, pertanto, omessa pronuncia, se nonpronuncia su domanda diversa rispetto a quella proposta, basata –quest’ultima – sulla alterità dei creditori sociali rispetto a SH.2. Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili. La violazionedella corrispondenza tra chiesto e pronunciato attiene al petitum, ossia albene della vita che l'attore intende conseguire, ma non concerne le ipotesiin cui il giudice dia al rapporto controverso (o ai fatti allegati quali causapetendi) una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalleparti (Cass., n. 11289/2018), secondo il contenuto sostanziale dellapretesa, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione delladomanda (Cass., n. 13602/2019; Cass., n. 19424/2013; Cass., n.n. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/20266757/2011). Ciò vale, in particolar modo, per le domande di risarcimentodanni, ove non viola il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato la decisione con cui la domanda venga esaminata sulla basedi una qualsiasi delle condotte illecite del convenuto allegate, a nullarilevando che quest'ultimo avesse ravvisato l'illiceità in un differente atto ofatto del convenuto medesimo, trattandosi di giudizio attinente avalutazione giuridica e non di fatto (Cass., n. 1785/2026).3. Nella specie, non ricorre violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato, in quanto i fatti costitutivi della domandatardiva del Fallimento impingono nella condotta dell’organo commissarialee degli organi deliberanti di SH valutati dal Tribunale. Non ricorre neanchevizio di omessa pronuncia, in quanto il giudizio ha avuto ad oggettol’accertamento della responsabilità dei cessati commissari straordinari perlo sbilancio (deficit fallimentare) tra attivo inventariato e passivoaccertato, al fine del ripristino della garanzia patrimoniale della società,nell’interesse della stessa come anche della massa dei creditori ammessi.Il Tribunale, ove ha accertato che non vi è nesso eziologico tra il dannosubito dalla società quantificato nella misura del deficit fallimentare e ilcomportamento dei cessati commissari straordinari, ha rigettato sinancheesplicitamente la domanda di ammissione del credito risarcitorio vantatodall’opponente nell’interesse dei propri creditori concorsuali.4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 40,41 cod. pen., 1223 e 2056 cod. civ., nella parte in cui il decretoimpugnato, «affermando l’insussistenza di un nesso di causalità tra lacondotta dei Commissari e l’evento dannoso trascurando che un evento èda considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato inassenza del secondo», avrebbe disapplicato le suddette disposizioni. Siosserva che i commissari straordinari hanno sottoscritto un contratto nullo(difforme dall’originario contratto preliminare), i cui effetti dannosi sonon. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/2026ascrivibili prevalentemente alla loro condotta. Si richiama a precedenti delTribunale di Milano, che hanno dichiarato nulla l’operazione in quantodifforme e svantaggiosa rispetto all’originario contratto preliminare,costituendo la nullità il presupposto dell’illiceità della condotta dell’organocommissariale e, a sua volta, fonte dei danni causati ai creditori.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 40,41 cod. pen., 1223, 2055, 2056, 2486 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ildecreto impugnato ha «affermato che non sussiste il vincolo dellacausalità giuridica tra il deficit fallimentare (differenza attivo/passivo) diShernon e la condotta dei Commissari, così negando che la responsabilitàsussiste anche quando il fatto lesivo è commesso da più autori,assumendo inesattamente una lacuna probatoria». Si osserva che il dannocausato ai creditori deriva dalla stipula del contratto definitivo che,diversamente, non sarebbe stato stipulato, in quanto operazioneeconomicamente insostenibile, fonte del dissesto di SH. Deduce, pertanto,l’irrilevanza dei comportamenti gestori successivi, in quanto le cause deldissesto risalirebbero alla stipulazione del contratto definitivo.6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso per avereil decreto impugnato omesso di valutare «la perizia del prof. Pecchiari edel prof. Pogliani (prodotta sub doc. 26 nel giudizio di merito) che hariconosciuto la riconducibilità del dissesto all’Operazione».7. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto impugnato permotivazione apparente nella parte in cui ha affermato la mancanza diprova del danno.8. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 101 l.fall., nella parte in cui il decreton. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/2026impugnato non ha ritenuto conoscibili i presupposti della pretesarisarcitoria quanto meno all’atto della sentenza dichiarativa del fallimentoin data 23 maggio 2019, a fronte della proposizione della domanda diammissione allo stato passivo in data 24 novembre 2020. Si osserva chele condizioni di partecipazione allo stato passivo dell’A.S. fossero evidentisin dall’apertura del fallimento di SH.9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessoesame di fatto decisivo, costituito dalla sentenza dichiarativa delfallimento, in cui si dava atto delle cause dello stato di insolvenza di SH.10. I motivi del ricorso principale dal secondo al quarto possonoessere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, in quantoimpingono nell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito inordine al nesso di causalità tra condotta e danno. Questo accertamento èincensurabile nel giudizio di legittimità con il vizio di violazione di legge,sia che si discuta di responsabilità contrattuale (Cass., n. 18509/2021;Cass., n. 8441/2019; Cass., n. 30839/2018; Cass., n. 20961/2017), sia diresponsabilità extracontrattuale (Cass., n. 26997/2006; Cass., n.14783/2004).11. Nella specie, il decreto impugnato ha valutato i comportamentiascrivibili all’organo commissariale, ossia il suggerimento da parte di unodei commissari del nuovo interlocutore finanziario (pag. 8 decr. imp.),nonché la piena consapevolezza del mutamento della proposta originaria,anche in ragione dello svincolo del deposito fiduciario delle somme dovuteall’A.S. a titolo di corrispettivo della cessione delle rimanenze, avvenutoall’esito del passaggio delle quote della NewCo sotto il controllo del nuovofinanziatore. Sul punto il Tribunale, con apprezzamento in fatto quiincensurabile, ha ritenuto che – anche stanti le circostanze evidenziate –la decisione di procedere con l’operazione fosse ascrivibile unicamente alladecisione dei consulenti e degli organi di gestione della società poi fallita.n. 26348/2024 R.G.Numero registro generale 26348/2024Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 22886/2026Data pubblicazione 08/07/202612. Va, inoltre, osservato che il Tribunale ha escluso in punto di dirittoun concorso causale dei cessati commissari rispetto al comportamentoascrivibile alla società e ai suoi consulenti («non vi è infatti alcunospecifico “obbligo di protezione” della controparte gravante sugli organidell’a.s., ma solo gli ordinari doveri di buona fede contrattuale, che non viè prova siano stati violati»), statuizione non oggetto di specifica censura.13. E’ assorbito l’esame dell’ultimo motivo, relativo allaquantificazione del danno, come anche l’esame del ricorso incidentalecondizionato. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltreraddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle speseprocessuali, che liquida in complessivi € 40.000,00 per compensi, oltre €200,00 per anticipazioni, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dàprincipale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 26348/2024 R.G.
Decreto Cassazione n. 22886/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris