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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27849/2023

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ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3860 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 8 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via Pietro da Cortona, n. 8, è elettivamente domiciliata; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - c ontroricorrente - Oggetto: avviso di accertamento – operazioni inesistenti – presunzioni -prova- per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n .3689/39/2017, depositata in data20 giugno 201 7; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. un avvisodi accertamento con il qual e , relativamente a ll’anno 2007, aveva contestato la fittizietà oggettiva di tre fatture passive ricevute dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente maggiore Ires, Iva e Irap, e irrogato le sanzioni; avverso il suddettoatto impositiv o la società aveva proposto ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla imputazione di maggiori ricavi per euro 10.000,00e rigettat o per il resto il ricorso; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate aveva fatto valere idonei elementi di prova presuntiva quali le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., la inidoneità della struttura di impresa della suddetta società e il mancato pagamento del corrispettivo, mentre non avevano rilevanza l’esistenza di un contenzioso tra le due società, le perizie prodotte in primo grado, l’atto di citazione in giudizio nonché la sentenza resa da altra Commissione tributaria relativa all’anno di imposta 2003; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura , cui ha res istito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso la società censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1, comma 2, e 36 , d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., per non avere compiutamente illustrato lo svolgimento del processo e le posizioni assunte dalle partianche con riferimento al giudizio di primo grado; evidenzia parte ricorrente che il giudice di appello ha totalmente omesso di illustrare qual era stato il contenuto del ricorso di primo grado e dei motivi di appelloe delle difese spiegate dall’Agenzia delle entrate;che, inoltre, i motivi di appello della società ricorrente, pur riepilogati in narrativa, sono stati sintetizzati in modo incompletosia con riferimento alla questione del mancato pagamento del corrispettivo di cui alle fatture che a lla rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società appaltatrice, senza fare riferimento alle ragioni per cui la società non aveva effettuato i pagamenti ovvero alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del terzo assunte in mancanza di contraddittorio con la medesima società; il motivo è infondato; questa Corte ha più volte affermato che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui la sentenza deve contenere, fra l'altro, la "concisa esposizione dello svolgimento del processo" e "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto", nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., applicabile al processo tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza solo allorchè rendono impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni che stanno a fondamento della decisione(Cass. civ., 5 aprile 2017 , n. 8768); in sostanza, quel che è richiesto al giudice del merito è di esporre gli elementi necessari per consentire una ricostruzione delle questioni prese in considerazione ai fini della valutazione della correttezza della decisione assunta; nel caso in esame, il giudice del gravame ha adeguatamente indicato qual era la ragione della pretesa impositiva fatta valere nei confronti della società ricorrenteed ha evidenziato l a ragione della decisione del giudice di primo grado che, a supporto della sua motivazione, aveva fatto riferimento alla valenza di prova presuntiva delle dichiarazione del terzo e della inconsistenza strutturale della società appaltatrice che aveva emesso le fatture; ha inoltre descritto quali erano i motivi di appello della ricorrente, pronunciandosi su ciascuna delle ragioni in contestazione; in tal modo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la pronuncia censurata risulta avere chiaramente delineato l’oggetto del contendere fatto valere con il ricorso introduttivo e specificato quali erano le ragioni di contestazione della ricorrentealla pronuncia di primo grado, in particolare ha evidenzia to la rilevanza delle dichiarazioni rese dal terzo, precisando non solo che la società non ne aveva contestato l’utilizzabilità in astratto, ed è altresì entrato nel merito delle question i , prospettate dalla ricorrente, del mancato pagamento delle fatture e del contenzioso instaurato tra le parti, consentendo a questa Corte di apprezzare i termini delle question i ora sottoposte al proprio vaglio di legittimità; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per non avere tenuto conto, in sede di decisione, delle diverse ragioni di doglianza che la ricorrente aveva rivolto avverso la decisione di primo grado; in particolare, lamenta la ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe preso in considerazione le diverse ragioni di doglianza che la stessa aveva prospettatoavverso la decisione di primo grado con specifico riferimento al mancato pagamento delle fatture e consistenti, in particolare, nel fatto che : la ricorrente aveva evidenziato di avere sospeso il pagamento delle fatture in quanto eranoin contestazione tra le società la completezza e l’esecuzione a regola d’arte dei lavori; vi era un controcredito che la ricorrente vantava a propria volta nei con fronti dell’appaltatrice; le dichiarazione del legale rappresentante della società appaltatrice erano state assunte dalla Guardia di Finanza senza contraddittorio con la ricorrente; il motivo è infondato; diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il giudice del gravame ha preso in considerazione la questione relativa al mancato pagamento delle fatture in conseguenza del contenzioso attivato tra le società, ma si è orienta t o in senso contrario rispetto alla prospettazione difensiva di parte ricorrente, evidenziando la possibile non effettività dello stesso, posto che “è ben possibile che il contenzioso tra le due società sia stato posto in essere proprio per mascherare la frode e dare giustificazione del mancato incasso da parte della B.D. del corrispettivo delle apparenti opere”; a tale considerazione il giudice del gravame perviene dopo avere valutato non solo il contenuto delle dichiarazioni del legale rappresentante della società emittente le fatture, ma anche la circostanza che i solleciti di pagamento erano avvenuti ben dopo due anni dalla emissione delle fatture e, peraltro, dopo che erano iniziate le verifiche; anche relativamente al diverso profilo relativo alla assenza di contraddittorio in sede di assunzione delle dichiarazioni del terzo, il giudice del gravame, oltre che pronunciarsi espressamente evidenziando che “L’appellante non contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni di Bianchi”, ne ha implicitamente negato rilievo, avendo ragionato in osservanz a al principio espresso più volte da questa Corte circa la utilizzabilità delle stesse nel contenzioso tributario; la questione del controcredito vant at o dalla società , che parte ricorrente afferma essere consistito nella cauzione del 10% sugli stati di avanzamento lavori prevista nel contratto di appalto con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che costituirebbeulteriore ragione a supporto del mancato pagamento di quanto dovuto, oltre che privo di specificità, risulta contrastare con l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui “né giova all’appellante richiamare le perizie prodotte in primo grado e l’atto di citazione in giudizio (…) anche perché è tutt’altro che dimostrata la pertinenza delle stesse perizie e dei contratti a monte (pure prodotti) alle opere sommariamente indicate nelle tre fatture contestate”: in tal modo, il giudice del gravame ha inteso porre l’operazione di cui alle fatture al di fuori del rapporto negoziale in relazione al quale la società avrebbe inteso far valere la sussistenza di un proprio controcredito nei confronti dell’emittente le fatture; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1, comma 2, e 36, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, comma 1, n. 4), cod, proc. civ., e dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ., per motivazione apparente relativamente a diversi profili, quali: la assenza di un esame della reale consistenza e di una attrezzatura idonea della società appaltatrice; l’effettiva valenza del contenuto della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’appaltatrice; la sussistenza di un contenzioso tra le società; l’effettiva valenza delle perizie tecniche; la inattendibilità dell’intero rapporto di appalto; il motivo è fondato solo in parte; circa i profili relativi all’effettiva valenza del contenuto della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’appaltatrice, alla sussistenza di un contenzioso tra le società, all’effettiva valenza delle perizie tecniche nonché alla inattendibilità dell’intero rapporto di appalto, si è già avuto modo di fare riferimento in sede di esame dei precedenti motivi di ricorso, sicchè deve ribadirsi che le suddette circostanze sono state debitamente esaminate dal giudice del gravame con motivazione esaustiva e scevra dai profili di mera apparenza postulati;è da ritenersi fondata, invece, la prima ragione di censura relativa alla questione della reale consistenza e di una idonea attrezzatura della società appaltatrice; la questione era stata prospettata in sede di appello, come è espressamente riportato in sede di svolgimento del fatto, dove è specificato che una ragione di doglianza aveva avuto riguardo alla circostanza che l’amministrazione finanziaria non aveva “addotto elementi concreti in ordine alla pretesa carenza di mezzi in capo alla [OSCURATO:SOCIETA].”; sul punto, il giudice del gravame ha dato risposta a tale specifica questione facendo rimando al contenuto della sentenza di primo grado, secondo cui la struttura della società era insufficiente rispetto alle prestazioni fatturate e, successivamente, ha evidenziato il fatto che la dichiarazione del terzo trovava supporto probatorio “sull’idoneità della struttura di impresa della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto alle corpose opere da questa eseguite”; si tratta, a ben vedere, di una mera affermazione conclusiva non supportata da alcuna indicazione del criterio logico seguito che consenta di verificare sulla base di quali elementi concreti si sia basata la valutazione finale di inidoneità strutturale della appaltatrice a svolgere i lavori fatturati, sicchè, sotto tale profilo, la motivazione è meramente apparente; in conclusione, sono infondati il primo e secondo motivo, è parzialmente fondato il terzo, con conseguente cassazione della sentenza per il motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione , dichiara infondati il primo e secondo, cassa la sentenza censurata in relazione al motivo acco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3860 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 8 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via Pietro da Cortona, n. 8, è elettivamente domiciliata; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - c ontroricorrente - Oggetto: avviso di accertamento – operazioni inesistenti – presunzioni -prova- per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n .3689/39/2017, depositata in data20 giugno 201 7; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. un avvisodi accertamento con il qual e , relativamente a ll’anno 2007, aveva contestato la fittizietà oggettiva di tre fatture passive ricevute dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente maggiore Ires, Iva e Irap, e irrogato le sanzioni; avverso il suddettoatto impositiv o la società aveva proposto ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla imputazione di maggiori ricavi per euro 10.000,00e rigettat o per il resto il ricorso; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate aveva fatto valere idonei elementi di prova presuntiva quali le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., la inidoneità della struttura di impresa della suddetta società e il mancato pagamento del corrispettivo, mentre non avevano rilevanza l’esistenza di un contenzioso tra le due società, le perizie prodotte in primo grado, l’atto di citazione in giudizio nonché la sentenza resa da altra Commissione tributaria relativa all’anno di imposta 2003; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura , cui ha res istito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso la società censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1, comma 2, e 36 , d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., per non avere compiutamente illustrato lo svolgimento del processo e le posizioni assunte dalle partianche con riferimento al giudizio di primo grado; evidenzia parte ricorrente che il giudice di appello ha totalmente omesso di illustrare qual era stato il contenuto del ricorso di primo grado e dei motivi di appelloe delle difese spiegate dall’Agenzia delle entrate;che, inoltre, i motivi di appello della società ricorrente, pur riepilogati in narrativa, sono stati sintetizzati in modo incompletosia con riferimento alla questione del mancato pagamento del corrispettivo di cui alle fatture che a lla rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società appaltatrice, senza fare riferimento alle ragioni per cui la società non aveva effettuato i pagamenti ovvero alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del terzo assunte in mancanza di contraddittorio con la medesima società; il motivo è infondato; questa Corte ha più volte affermato che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui la sentenza deve contenere, fra l'altro, la "concisa esposizione dello svolgimento del processo" e "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto", nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., applicabile al processo tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza solo allorchè rendono impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni che stanno a fondamento della decisione(Cass. civ., 5 aprile 2017 , n. 8768); in sostanza, quel che è richiesto al giudice del merito è di esporre gli elementi necessari per consentire una ricostruzione delle questioni prese in considerazione ai fini della valutazione della correttezza della decisione assunta; nel caso in esame, il giudice del gravame ha adeguatamente indicato qual era la ragione della pretesa impositiva fatta valere nei confronti della società ricorrenteed ha evidenziato l a ragione della decisione del giudice di primo grado che, a supporto della sua motivazione, aveva fatto riferimento alla valenza di prova presuntiva delle dichiarazione del terzo e della inconsistenza strutturale della società appaltatrice che aveva emesso le fatture; ha inoltre descritto quali erano i motivi di appello della ricorrente, pronunciandosi su ciascuna delle ragioni in contestazione; in tal modo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la pronuncia censurata risulta avere chiaramente delineato l’oggetto del contendere fatto valere con il ricorso introduttivo e specificato quali erano le ragioni di contestazione della ricorrentealla pronuncia di primo grado, in particolare ha evidenzia to la rilevanza delle dichiarazioni rese dal terzo, precisando non solo che la società non ne aveva contestato l’utilizzabilità in astratto, ed è altresì entrato nel merito delle question i , prospettate dalla ricorrente, del mancato pagamento delle fatture e del contenzioso instaurato tra le parti, consentendo a questa Corte di apprezzare i termini delle question i ora sottoposte al proprio vaglio di legittimità; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per non avere tenuto conto, in sede di decisione, delle diverse ragioni di doglianza che la ricorrente aveva rivolto avverso la decisione di primo grado; in particolare, lamenta la ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe preso in considerazione le diverse ragioni di doglianza che la stessa aveva prospettatoavverso la decisione di primo grado con specifico riferimento al mancato pagamento delle fatture e consistenti, in particolare, nel fatto che : la ricorrente aveva evidenziato di avere sospeso il pagamento delle fatture in quanto eranoin contestazione tra le società la completezza e l’esecuzione a regola d’arte dei lavori; vi era un controcredito che la ricorrente vantava a propria volta nei con fronti dell’appaltatrice; le dichiarazione del legale rappresentante della società appaltatrice erano state assunte dalla Guardia di Finanza senza contraddittorio con la ricorrente; il motivo è infondato; diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il giudice del gravame ha preso in considerazione la questione relativa al mancato pagamento delle fatture in conseguenza del contenzioso attivato tra le società, ma si è orienta t o in senso contrario rispetto alla prospettazione difensiva di parte ricorrente, evidenziando la possibile non effettività dello stesso, posto che “è ben possibile che il contenzioso tra le due società sia stato posto in essere proprio per mascherare la frode e dare giustificazione del mancato incasso da parte della B.D. del corrispettivo delle apparenti opere”; a tale considerazione il giudice del gravame perviene dopo avere valutato non solo il contenuto delle dichiarazioni del legale rappresentante della società emittente le fatture, ma anche la circostanza che i solleciti di pagamento erano avvenuti ben dopo due anni dalla emissione delle fatture e, peraltro, dopo che erano iniziate le verifiche; anche relativamente al diverso profilo relativo alla assenza di contraddittorio in sede di assunzione delle dichiarazioni del terzo, il giudice del gravame, oltre che pronunciarsi espressamente evidenziando che “L’appellante non contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni di Bianchi”, ne ha implicitamente negato rilievo, avendo ragionato in osservanz a al principio espresso più volte da questa Corte circa la utilizzabilità delle stesse nel contenzioso tributario; la questione del controcredito vant at o dalla società , che parte ricorrente afferma essere consistito nella cauzione del 10% sugli stati di avanzamento lavori prevista nel contratto di appalto con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che costituirebbeulteriore ragione a supporto del mancato pagamento di quanto dovuto, oltre che privo di specificità, risulta contrastare con l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui “né giova all’appellante richiamare le perizie prodotte in primo grado e l’atto di citazione in giudizio (…) anche perché è tutt’altro che dimostrata la pertinenza delle stesse perizie e dei contratti a monte (pure prodotti) alle opere sommariamente indicate nelle tre fatture contestate”: in tal modo, il giudice del gravame ha inteso porre l’operazione di cui alle fatture al di fuori del rapporto negoziale in relazione al quale la società avrebbe inteso far valere la sussistenza di un proprio controcredito nei confronti dell’emittente le fatture; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1, comma 2, e 36, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, comma 1, n. 4), cod, proc. civ., e dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ., per motivazione apparente relativamente a diversi profili, quali: la assenza di un esame della reale consistenza e di una attrezzatura idonea della società appaltatrice; l’effettiva valenza del contenuto della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’appaltatrice; la sussistenza di un contenzioso tra le società; l’effettiva valenza delle perizie tecniche; la inattendibilità dell’intero rapporto di appalto; il motivo è fondato solo in parte; circa i profili relativi all’effettiva valenza del contenuto della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’appaltatrice, alla sussistenza di un contenzioso tra le società, all’effettiva valenza delle perizie tecniche nonché alla inattendibilità dell’intero rapporto di appalto, si è già avuto modo di fare riferimento in sede di esame dei precedenti motivi di ricorso, sicchè deve ribadirsi che le suddette circostanze sono state debitamente esaminate dal giudice del gravame con motivazione esaustiva e scevra dai profili di mera apparenza postulati;è da ritenersi fondata, invece, la prima ragione di censura relativa alla questione della reale consistenza e di una idonea attrezzatura della società appaltatrice; la questione era stata prospettata in sede di appello, come è espressamente riportato in sede di svolgimento del fatto, dove è specificato che una ragione di doglianza aveva avuto riguardo alla circostanza che l’amministrazione finanziaria non aveva “addotto elementi concreti in ordine alla pretesa carenza di mezzi in capo alla [OSCURATO:SOCIETA].”; sul punto, il giudice del gravame ha dato risposta a tale specifica questione facendo rimando al contenuto della sentenza di primo grado, secondo cui la struttura della società era insufficiente rispetto alle prestazioni fatturate e, successivamente, ha evidenziato il fatto che la dichiarazione del terzo trovava supporto probatorio “sull’idoneità della struttura di impresa della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto alle corpose opere da questa eseguite”; si tratta, a ben vedere, di una mera affermazione conclusiva non supportata da alcuna indicazione del criterio logico seguito che consenta di verificare sulla base di quali elementi concreti si sia basata la valutazione finale di inidoneità strutturale della appaltatrice a svolgere i lavori fatturati, sicchè, sotto tale profilo, la motivazione è meramente apparente; in conclusione, sono infondati il primo e secondo motivo, è parzialmente fondato il terzo, con conseguente cassazione della sentenza per il motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione , dichiara infondati il primo e secondo, cassa la sentenza censurata in relazione al motivo acco
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