CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Roma del 13 luglio 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta aggravato dalla pluralità delle condotte di bancarotta e dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, laddove il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto volto a sollevare censure di merito, come tali inammissibili in questa sede di legittimità; - che il motivo di ricorso dell'imputato, laddove lamenta l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha ritenuto sussistente la aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, cosicché essa, integrando un'aggravante ad effetto speciale, opera ai fini della quantificazione della durata del termine minimo di prescrizione, pari ad anni quindici, ccn la conseguenza che, essendo i reati stati commessi il 20 aprile 2006 ed essendo il termine minimo di prescrizione stato interrotto il 13 luglio 2016, data della sentenza di primo grado, il termine non era ancora maturato in data 31 maggio 2022, quando è stata pronunciata la sentenza di appello, e nemmeno era decorso il termine massimo di prescrizione, che sarebbe scaduto solo in data 20 gennaio 2025, anche prescindendo da eventuali cause di sospensione della prescrizione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d