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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 1977

Cassazione n. 49272/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Lecce - Sezione Riesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 1) della incolpazione provvisoria.

In prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, Verardi è a disposizione del sodalizio mafioso, pronto a operare soprattutto nel settore delle estorsioni, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], compagna di Pascali, dunque sicuro elemento di spicco del sodalizio.

La messa a disposizione delle energie criminali in favore del clan Pascali è inferita in primo luogo da due missiva, rispettivamente del 22 e del 30 agosto 2016, che Verardi ha inviato a [OSCURATO:PERSONA] all'indomani del proprio arresto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di rapina, in cui dapprima si definisce «cugino» del destinatario della missiva, quindi afferma che tutti e tre gli arrestati «stanno facendo una bella strada e vengono rispettati da tutti», non mancando di ribadire la fedeltà al gruppo («noi non ti abbandoniamo mai, ti vogliamo troppo bene»).

L'appartenenza al sodalizio è stata ritenuta attualizzata dalla conversazione intercettata il 24 giugno 2019, dalla quale risulta che - in occasione di uno scontro fisico tra Verardi e un noto pregiudicato tarantino - [OSCURATO:PERSONA], spendendo il nome di [OSCURATO:PERSONA], era intervenuta per assicurarsi che al sodale non succedesse nulla.

Analogo valore indiziario è stato attribuito alla reazione avuta da Bevilacqua che, appreso da [OSCURATO:PERSONA] che i «suoi fratelli» [OSCURATO:PERSONA] e Verardi erano stati vittime di una violenta aggressione, temendo che potesse trattarsi di una ritorsione nei confronti del Verardi, convocava quest'ultimo e il responsabile del servizio di sicurezza della discoteca dove l'aggressione si era svolta, evidenziando - al fine di evitare altre condotte analoghe - che dell'accaduto era stato informato [OSCURATO:PERSONA].

Infine si è rimarcato, in chiave accusatoria, il significato inequivoco dei dialoghi captati nei giorni 8 e 10 febbraio 2020, riportati a pag. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, ritenuti indicativi tanto della disponibilità del ricorrente a riscuotere le somme derivanti da estorsione, quanto della loro effettiva riscossione.

Le esigenze cautelari, di massimo spessore, sono state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza.

Gli indizi sarebbero scarni e inidonei a supportare, nella prospettiva del giudizio, una qualificata probabilità di condanna; essi, inoltre, sarebbero stati illogicamente valutati.

Richiamata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui la condotta di partecipazione a un sodalizio mafioso non può esaurirsi in una manifestazione unilaterale o in un'affermazione di status, essendo necessaria un'attivazione fattiva a favore della consorteria, del tutto neutro è - giusta la tesi difensiva - il dato che Verardi abbia inviato le missive a Pascali nelle quali si è limitato ad esprimergli il suo affetto.

Del pari ininfluente il contenuto della conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] avvisa la madre che Verardi e [OSCURATO:PERSONA] sono stati aggrediti nel parcheggio di una discoteca, niente affatto dimostrativa dello stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio.

Delimitata, per tale via, la piattaforma indiziaria alle conversazioni dei giorni 8 e 10 febbraio 2020, la difesa pone in risalto come le stesse siano ricomprese in un arco temporale di soli quattro giorni e, comunque, con esse non è stato contestato a Verardi alcun reato-fine; anche le condotte descritte a pag. 5 dell'ordinanza non sono confluite in uno specifico capo di imputazione, dal momento che non è contestata alcuna "estorsione ambientale" da parte del clan Pascali ai danni del Fagotti o del Salamina.

2.1. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di adeguatezza della misura di massimo rigore.

La valutazione del Tribunale del riesame ha fatto errata applicazione dei principi espressi in sede di legittimità in materia di c.d. tempo silente, avuto riguardo alla circostanza che la condotta associativa è contestata «fino a febbraio 2020».

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con conclusioni scritte poi ribadite in sede di discussione orale, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.4.

Con memoria di replica, depositata in data 2 settembre 2022, la difesa - respinta l'accusa di genericità dell'istanza di riesame attribuita dal Tribunale - è tornata sui motivi di ricorso, articolandoli e ribadendone la fondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo, nella parte in cui censura l'ordinanza in tema di criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa e di canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria, è manifestamente infondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez.

U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi.

Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura.

Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, d'incarichi specifici.

L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non mero concorrente esterno.

3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa.

Il ruolo di uomo di fiducia, svolto dall'odierno indagato a beneficio degli interessi illeciti del clan, è stato ineccepibilmente ritenuto, così come è stato efficacemente osservato che Verardi era in diretto rapporto fiduciario con i vertici del gruppo criminale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che, significativamente, si preoccupavano delle vicende criminali delle quali egli era autore ovvero vittima.

L'ordinanza ha, poi, valorizzato le conversazioni sintomatiche dell'agire di Verardi con il medesimo modus operandi degli altri sodali per la riscossione dei crediti provento di estorsione, avversando espressamente l'assunto difensivo (riprodotto pedissequamente nel ricorso per cassazione) secondo il quale mancherebbe la stabilità della partecipazione del Verardi al clan Pascali stante la limitatezza dell'arco temporale entro il quale sono ricomprese dette condotte.

Il Tribunale ha, sul punto, con motivazione non manifestamente illogica, valorizzato il dato dell'affiliazione, risalente quantomeno al 2016, come emerge dalla lettura delle due missive, attualizzato dalle condotte del 2020.

Si è, infine, evidenziata l'irrilevanza della circostanza che le estorsioni a Fagotti e Salamina non siano state oggetto di contestazione, poiché ciò che rileva è che le condotte serbate da Verardi nei loro riguardi sono certamente sintomatiche del ruolo attivo svolto dallo stesso nell'ambito del sodalizio mafioso.

A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine amicale.

Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio.

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in punto di congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle inerenti alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).

4. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato.

In relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivazionale delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dal livello di pieno, intenso e duraturo inserimento dell'indagato nel gruppo criminale; esigenza non superata da chiare emergenze che riflettano l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/7/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270626), proprio alla vicinanza della condotta partecipativa contestata.

Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del d ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Lecce - Sezione Riesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 1) della incolpazione provvisoria. In prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, Verardi è a disposizione del sodalizio mafioso, pronto a operare soprattutto nel settore delle estorsioni, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], compagna di Pascali, dunque sicuro elemento di spicco del sodalizio. La messa a disposizione delle energie criminali in favore del clan Pascali è inferita in primo luogo da due missiva, rispettivamente del 22 e del 30 agosto 2016, che Verardi ha inviato a [OSCURATO:PERSONA] all'indomani del proprio arresto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di rapina, in cui dapprima si definisce «cugino» del destinatario della missiva, quindi afferma che tutti e tre gli arrestati «stanno facendo una bella strada e vengono rispettati da tutti», non mancando di ribadire la fedeltà al gruppo («noi non ti abbandoniamo mai, ti vogliamo troppo bene»). L'appartenenza al sodalizio è stata ritenuta attualizzata dalla conversazione intercettata il 24 giugno 2019, dalla quale risulta che - in occasione di uno scontro fisico tra Verardi e un noto pregiudicato tarantino - [OSCURATO:PERSONA], spendendo il nome di [OSCURATO:PERSONA], era intervenuta per assicurarsi che al sodale non succedesse nulla. Analogo valore indiziario è stato attribuito alla reazione avuta da Bevilacqua che, appreso da [OSCURATO:PERSONA] che i «suoi fratelli» [OSCURATO:PERSONA] e Verardi erano stati vittime di una violenta aggressione, temendo che potesse trattarsi di una ritorsione nei confronti del Verardi, convocava quest'ultimo e il responsabile del servizio di sicurezza della discoteca dove l'aggressione si era svolta, evidenziando - al fine di evitare altre condotte analoghe - che dell'accaduto era stato informato [OSCURATO:PERSONA]. Infine si è rimarcato, in chiave accusatoria, il significato inequivoco dei dialoghi captati nei giorni 8 e 10 febbraio 2020, riportati a pag. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, ritenuti indicativi tanto della disponibilità del ricorrente a riscuotere le somme derivanti da estorsione, quanto della loro effettiva riscossione. Le esigenze cautelari, di massimo spessore, sono state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza. Gli indizi sarebbero scarni e inidonei a supportare, nella prospettiva del giudizio, una qualificata probabilità di condanna; essi, inoltre, sarebbero stati illogicamente valutati. Richiamata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui la condotta di partecipazione a un sodalizio mafioso non può esaurirsi in una manifestazione unilaterale o in un'affermazione di status, essendo necessaria un'attivazione fattiva a favore della consorteria, del tutto neutro è - giusta la tesi difensiva - il dato che Verardi abbia inviato le missive a Pascali nelle quali si è limitato ad esprimergli il suo affetto. Del pari ininfluente il contenuto della conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] avvisa la madre che Verardi e [OSCURATO:PERSONA] sono stati aggrediti nel parcheggio di una discoteca, niente affatto dimostrativa dello stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio. Delimitata, per tale via, la piattaforma indiziaria alle conversazioni dei giorni 8 e 10 febbraio 2020, la difesa pone in risalto come le stesse siano ricomprese in un arco temporale di soli quattro giorni e, comunque, con esse non è stato contestato a Verardi alcun reato-fine; anche le condotte descritte a pag. 5 dell'ordinanza non sono confluite in uno specifico capo di imputazione, dal momento che non è contestata alcuna "estorsione ambientale" da parte del clan Pascali ai danni del Fagotti o del Salamina. 2.1. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di adeguatezza della misura di massimo rigore. La valutazione del Tribunale del riesame ha fatto errata applicazione dei principi espressi in sede di legittimità in materia di c.d. tempo silente, avuto riguardo alla circostanza che la condotta associativa è contestata «fino a febbraio 2020». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con conclusioni scritte poi ribadite in sede di discussione orale, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.4. Con memoria di replica, depositata in data 2 settembre 2022, la difesa - respinta l'accusa di genericità dell'istanza di riesame attribuita dal Tribunale - è tornata sui motivi di ricorso, articolandoli e ribadendone la fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo, nella parte in cui censura l'ordinanza in tema di criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa e di canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria, è manifestamente infondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, d'incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non mero concorrente esterno. 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa. Il ruolo di uomo di fiducia, svolto dall'odierno indagato a beneficio degli interessi illeciti del clan, è stato ineccepibilmente ritenuto, così come è stato efficacemente osservato che Verardi era in diretto rapporto fiduciario con i vertici del gruppo criminale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che, significativamente, si preoccupavano delle vicende criminali delle quali egli era autore ovvero vittima. L'ordinanza ha, poi, valorizzato le conversazioni sintomatiche dell'agire di Verardi con il medesimo modus operandi degli altri sodali per la riscossione dei crediti provento di estorsione, avversando espressamente l'assunto difensivo (riprodotto pedissequamente nel ricorso per cassazione) secondo il quale mancherebbe la stabilità della partecipazione del Verardi al clan Pascali stante la limitatezza dell'arco temporale entro il quale sono ricomprese dette condotte. Il Tribunale ha, sul punto, con motivazione non manifestamente illogica, valorizzato il dato dell'affiliazione, risalente quantomeno al 2016, come emerge dalla lettura delle due missive, attualizzato dalle condotte del 2020. Si è, infine, evidenziata l'irrilevanza della circostanza che le estorsioni a Fagotti e Salamina non siano state oggetto di contestazione, poiché ciò che rileva è che le condotte serbate da Verardi nei loro riguardi sono certamente sintomatiche del ruolo attivo svolto dallo stesso nell'ambito del sodalizio mafioso. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine amicale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in punto di congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle inerenti alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 4. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato. In relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivazionale delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dal livello di pieno, intenso e duraturo inserimento dell'indagato nel gruppo criminale; esigenza non superata da chiare emergenze che riflettano l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/7/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270626), proprio alla vicinanza della condotta partecipativa contestata. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del d ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancel
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