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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13760/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 26 novembre 2019 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Parma il 25 ottobre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 187, comma 8, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione correlata all'uso di stupefacenti, fatto commesso il 1° luglio 2015, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, e vizio di motivazione.

2.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 187, comma 8, del codice della strada, per avere i giudici di merito, ad avviso del ricorrente, omesso di dare il giusto rilievo alla circostanza che l'imputato ha ammesso di avere assunto droga prima di mettersi alla guida del velocipede coinvolto in un incidente con un'automobile: tale circostanza, unitamente allo stato di alterazione - acciarato sulla base di indici sintomatici riferiti dalla polizia giudiziaria - in cui versava al momento dell'accertamento del fatto, avrebbe consentito di processare lo stesso per il differente reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, che sarebbe mancante o contraddittoria, quanto all'elemento soggettivo del reato contestato.

L'affermazione che si rinviene alla p. 2 della sentenza della Corte di appello circa la. finalità dell'analisi omessa non sarebbe corretta, poiché - si sottolinea - non è vietato guidare dopo avere assunto droghe ma sotto l'effetto delle stesse, sicchè la compresenza dei segni di alterazione riferiti dagli operanti e dell'ammissione da parte dell'imputato di avere prima assunto sostanze stupefacenti dimostrerebbe l'avere [OSCURATO:PERSONA] guidato un velocipede sotto l'effetto di droghe: in conseguenza, «il rifiuto del prevenuto che, previa ammissione in ordine all'uso di sostanze stupefacenti, non si sia sottoposto al relativo accertamento finalizzato a tale verifica, non potrebbe integrare la violazione dell'art. 187, comma 8, C.d.s. [...] E' corretto concludere [...] nel senso che il prevenuto, il cui stato di alterazione era emerso chiaramente dall'attività di indagine, con la propria ammissione in relazione all'uso di sostanze stupefacenti abbia consentito l'accertamen to del reato di cui ail'art. 187 comma 1 C'.d.s, e nel contempo non abbia violato il disposto dell'ad 187, comma 8, C.d.s. [...] Sarebbe illogico ritenere che l'imputato abbia gratuitamente ammesso di avere fatto uso di sostanze stupefacenti pur nella consapevolezza delle conseguenze di siffatta condotta e cioè di vedersi incriminato per guida in stato di alterazione psico- fisica per uso di sostanze stupefacenti» (così alle pp. 3-4 del ricorso).

Si domanda, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. il ricorrente, a ben vedere, non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata né con quella di primo grado, decisioni che non risultano né illogiche né viziate. [OSCURATO:PERSONA] assume che sarebbe stato consumato un altro reato, trascurando però che, a differenza della ebrezza alcolica, l'alterazione derivante dall'assunzione di droghe non può essere provata tramite indici sintomatici (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 41796 del 11/0672009, P.G. in proc.

Giardini, Rv. 245535, secondo cui «Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell'art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato ex art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica)»): ed è questo il concetto che, in buona sostanza, esprime, in maniera stringata, la Corte di appello alla p. 2 della sentenza impugnata. 4.La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349).

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CyRsi [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 26 novembre 2019 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Parma il 25 ottobre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 187, comma 8, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione correlata all'uso di stupefacenti, fatto commesso il 1° luglio 2015, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 187, comma 8, del codice della strada, per avere i giudici di merito, ad avviso del ricorrente, omesso di dare il giusto rilievo alla circostanza che l'imputato ha ammesso di avere assunto droga prima di mettersi alla guida del velocipede coinvolto in un incidente con un'automobile: tale circostanza, unitamente allo stato di alterazione - acciarato sulla base di indici sintomatici riferiti dalla polizia giudiziaria - in cui versava al momento dell'accertamento del fatto, avrebbe consentito di processare lo stesso per il differente reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, che sarebbe mancante o contraddittoria, quanto all'elemento soggettivo del reato contestato. L'affermazione che si rinviene alla p. 2 della sentenza della Corte di appello circa la. finalità dell'analisi omessa non sarebbe corretta, poiché - si sottolinea - non è vietato guidare dopo avere assunto droghe ma sotto l'effetto delle stesse, sicchè la compresenza dei segni di alterazione riferiti dagli operanti e dell'ammissione da parte dell'imputato di avere prima assunto sostanze stupefacenti dimostrerebbe l'avere [OSCURATO:PERSONA] guidato un velocipede sotto l'effetto di droghe: in conseguenza, «il rifiuto del prevenuto che, previa ammissione in ordine all'uso di sostanze stupefacenti, non si sia sottoposto al relativo accertamento finalizzato a tale verifica, non potrebbe integrare la violazione dell'art. 187, comma 8, C.d.s. [...] E' corretto concludere [...] nel senso che il prevenuto, il cui stato di alterazione era emerso chiaramente dall'attività di indagine, con la propria ammissione in relazione all'uso di sostanze stupefacenti abbia consentito l'accertamen to del reato di cui ail'art. 187 comma 1 C'.d.s, e nel contempo non abbia violato il disposto dell'ad 187, comma 8, C.d.s. [...] Sarebbe illogico ritenere che l'imputato abbia gratuitamente ammesso di avere fatto uso di sostanze stupefacenti pur nella consapevolezza delle conseguenze di siffatta condotta e cioè di vedersi incriminato per guida in stato di alterazione psico- fisica per uso di sostanze stupefacenti» (così alle pp. 3-4 del ricorso). Si domanda, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. il ricorrente, a ben vedere, non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata né con quella di primo grado, decisioni che non risultano né illogiche né viziate. [OSCURATO:PERSONA] assume che sarebbe stato consumato un altro reato, trascurando però che, a differenza della ebrezza alcolica, l'alterazione derivante dall'assunzione di droghe non può essere provata tramite indici sintomatici (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 41796 del 11/0672009, P.G. in proc. Giardini, Rv. 245535, secondo cui «Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell'art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato ex art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica)»): ed è questo il concetto che, in buona sostanza, esprime, in maniera stringata, la Corte di appello alla p. 2 della sentenza impugnata. 4.La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349). 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CyRsi [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr
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