Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37096/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8827/2015 RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, (già Valerosy di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], sito in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] n. 21, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la decisione n. 5806/22/2014 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, depositata il 30/09/2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella; Viste le conclusioni scritte, depositate telematica mente, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la n. 5806/22/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), denunciando, l'error in procedendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., in cui sarebbero incorsi i secondi giudici, ex art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ed ex art. 395, n. 4), cod. proc civ., per aver escluso l'errore revocatorio della sentenza 279/01/13, emessa dalla stessa CTR, nella parte in cui ha affermato che «[...] il punto per il quale si chiede la revocazione ha formato oggetto di uno specifico pronunciamento da parte dell'escusso giudice, ai sensi del citato articolo 395 n. 4 c.p.c.».

A dire della ricorrente, la CTR, così pronunciando, ha confuso la questione giuridica generale relativa alla tempestività della notifica dell'atto d'appello, con lo specifico fatto posto alla base della revocazione riguardante l'esistenza o meno della cartolina di ricevimento tra la documentazione allegata, fatto sul quale non vi sarebbe stato alcun pronunciamento.

2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, ha resistito con controricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha reso, in via telematica, conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società controricorrente ha eccepito inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ex art. 366 cod. proc. civ.

Ritiene il Collegio che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria rispetta ii requisiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, n.3) e 4), cod. proc. civ., in quanto, l'esposizione dei profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento dell'unica doglianza, risulta conforme al dovere processuale della chiarezza espositiva anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate e di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell'ambito dei vizi previsti dall'art. 360, cod. proc. civ.

2. Mette conto di evidenziare, in fatto, che con la sentenza revocanda n. 279/1/13, la CTR, a seguito di specifica verifica degli atti di causa, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate per mancato deposito dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta regolare notifica dell'atto di appello a mezzo posta alla società appellata, non costituitasi nel giudizio di appello.

I giudici di appello hanno ritenuto che, nonostante incombesse sull'Ufficio dimostrare la regolarità della notifica mediante deposito dell'avviso di ricevimento attestante l'effettivo ricevimento del plico da parte del soggetto destinatario dell'atto, la documentazione in atti comprovava soltanto il deposito della spedizione della raccomandata.

2.1. Il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 64, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell'art. 395, n. 4) cod. proc. civ., denunciava l'errore relativo alla percezione dei fatti dedotti in giudizio, nonché l'errata interpretazione dei documenti prodotti in atti, in quanto comprovanti il deposito dell'avviso di ricevimento attestante la notifica dell'atto di appello.

Con il ricorso in cassazione, l'Amministrazione ribadisce la svista percettiva dei secondi giudici evidenziando che in sede di revocazione aveva prodotto «le cartoline di ricevimento della notifica depositate in appello ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 546/92 (ricevuta B625 del 27/09/2012)» (v. ricorso in cassazione pagine 9-12).

3. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Non si ignora che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che «[I]in tema d'impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabHe (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.» (così, Cass., 14/11/2016, n. 23173; v., id., Sez.

U, 30/06/2009, n. 15227; Cass., 30/12/2009, n. 28019 e più recentemente, Cass., 24/09/2020, n. 20113).

3.1. In base a tali principi, dunque, senz'altro l'errore assunto a base della domanda di revocazione è idoneo a realizzare una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, avendo l'Ufficio prodotto, come è incontestato, le cartoline di ricevimento della notifica dell'atto di appello ("ricevuta B65" del 27/09/2012, come riprodotte alle pagine 9-12 del ricorso in cassazione).

3.2. Tuttavia, l'errore denunciato non è decisivo.

3.3. E' principio consolidato (Sez.

U., 23/01/2009, n. 1666) che, a norma dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa.3.4.

E' stato soggiunto che «nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4) dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento» (Cass., 23/04/2020, n. 8051; Cass., 24/03/2014, n. 6881).

4. In base a tali principi, poiché, per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, nel caso, ricorreva un'ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario, dirimente, ai fini della validità della notifica, sarebbe stata la prova, documentale, della cd. raccomandata informativa.

Ed invero, è la stessa Agenzia delle entrate che afferma (v. pag. 3 del ricorso in cassazione) che «la notifica era avvenuta in data 25/07/2012 e il notificatore, non rinvenendo alcuno all'indirizzo di domiciliazione, ha spedito la raccomandata AR n. 76579138766 del 25/07/2012 ma l'atto non è stato ritirato decorsi i 10 giorni, per cui, a tale data, l'atto era giuridicamente notificato».

4.1. Ed invero, trattandosi di notifica di atto processuale avvenuta per via postale, «qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della

I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Sez.U., 5/04/2021, n. 10012).

4.2. Va da sé, dunque, che l'errore assunto dalla ricorrente in revocazione, in mancanza della produzione del secondo avviso di ricevimento (cd. raccomandata informativa), non può considerarsi decisivo, con conseguente rigetto del ricorso dell'Amministrazione eraria le.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'Agenzia delle entrate e si liquidano come da dispositivo.

6. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso dell'Agenzia dell'entrate.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese dei giudizi r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8827/2015 RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, (già Valerosy di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], sito in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] n. 21, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la decisione n. 5806/22/2014 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, depositata il 30/09/2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella; Viste le conclusioni scritte, depositate telematica mente, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la n. 5806/22/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), denunciando, l'error in procedendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., in cui sarebbero incorsi i secondi giudici, ex art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ed ex art. 395, n. 4), cod. proc civ., per aver escluso l'errore revocatorio della sentenza 279/01/13, emessa dalla stessa CTR, nella parte in cui ha affermato che «[...] il punto per il quale si chiede la revocazione ha formato oggetto di uno specifico pronunciamento da parte dell'escusso giudice, ai sensi del citato articolo 395 n. 4 c.p.c.». A dire della ricorrente, la CTR, così pronunciando, ha confuso la questione giuridica generale relativa alla tempestività della notifica dell'atto d'appello, con lo specifico fatto posto alla base della revocazione riguardante l'esistenza o meno della cartolina di ricevimento tra la documentazione allegata, fatto sul quale non vi sarebbe stato alcun pronunciamento. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, ha resistito con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha reso, in via telematica, conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società controricorrente ha eccepito inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ex art. 366 cod. proc. civ. Ritiene il Collegio che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria rispetta ii requisiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, n.3) e 4), cod. proc. civ., in quanto, l'esposizione dei profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento dell'unica doglianza, risulta conforme al dovere processuale della chiarezza espositiva anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate e di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell'ambito dei vizi previsti dall'art. 360, cod. proc. civ. 2. Mette conto di evidenziare, in fatto, che con la sentenza revocanda n. 279/1/13, la CTR, a seguito di specifica verifica degli atti di causa, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate per mancato deposito dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta regolare notifica dell'atto di appello a mezzo posta alla società appellata, non costituitasi nel giudizio di appello. I giudici di appello hanno ritenuto che, nonostante incombesse sull'Ufficio dimostrare la regolarità della notifica mediante deposito dell'avviso di ricevimento attestante l'effettivo ricevimento del plico da parte del soggetto destinatario dell'atto, la documentazione in atti comprovava soltanto il deposito della spedizione della raccomandata. 2.1. Il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 64, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell'art. 395, n. 4) cod. proc. civ., denunciava l'errore relativo alla percezione dei fatti dedotti in giudizio, nonché l'errata interpretazione dei documenti prodotti in atti, in quanto comprovanti il deposito dell'avviso di ricevimento attestante la notifica dell'atto di appello. Con il ricorso in cassazione, l'Amministrazione ribadisce la svista percettiva dei secondi giudici evidenziando che in sede di revocazione aveva prodotto «le cartoline di ricevimento della notifica depositate in appello ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 546/92 (ricevuta B625 del 27/09/2012)» (v. ricorso in cassazione pagine 9-12). 3. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte. 3.1. Non si ignora che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che «[I]in tema d'impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabHe (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.» (così, Cass., 14/11/2016, n. 23173; v., id., Sez. U, 30/06/2009, n. 15227; Cass., 30/12/2009, n. 28019 e più recentemente, Cass., 24/09/2020, n. 20113). 3.1. In base a tali principi, dunque, senz'altro l'errore assunto a base della domanda di revocazione è idoneo a realizzare una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, avendo l'Ufficio prodotto, come è incontestato, le cartoline di ricevimento della notifica dell'atto di appello ("ricevuta B65" del 27/09/2012, come riprodotte alle pagine 9-12 del ricorso in cassazione). 3.2. Tuttavia, l'errore denunciato non è decisivo. 3.3. E' principio consolidato (Sez. U., 23/01/2009, n. 1666) che, a norma dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa.3.4. E' stato soggiunto che «nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4) dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento» (Cass., 23/04/2020, n. 8051; Cass., 24/03/2014, n. 6881). 4. In base a tali principi, poiché, per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, nel caso, ricorreva un'ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario, dirimente, ai fini della validità della notifica, sarebbe stata la prova, documentale, della cd. raccomandata informativa. Ed invero, è la stessa Agenzia delle entrate che afferma (v. pag. 3 del ricorso in cassazione) che «la notifica era avvenuta in data 25/07/2012 e il notificatore, non rinvenendo alcuno all'indirizzo di domiciliazione, ha spedito la raccomandata AR n. 76579138766 del 25/07/2012 ma l'atto non è stato ritirato decorsi i 10 giorni, per cui, a tale data, l'atto era giuridicamente notificato». 4.1. Ed invero, trattandosi di notifica di atto processuale avvenuta per via postale, «qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Sez.U., 5/04/2021, n. 10012). 4.2. Va da sé, dunque, che l'errore assunto dalla ricorrente in revocazione, in mancanza della produzione del secondo avviso di ricevimento (cd. raccomandata informativa), non può considerarsi decisivo, con conseguente rigetto del ricorso dell'Amministrazione eraria le. 5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'Agenzia delle entrate e si liquidano come da dispositivo. 6. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito. P.Q.M. Rigetta il ricorso dell'Agenzia dell'entrate. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese dei giudizi r
Sentenza Cassazione n. 37096/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris