CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei loro confronti, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. (capo A); 110, 624, 625 cod. pen.(capo B); 110 e 648 cod. pen. (capo C); 495 e 497 bis cod. pen. (capi D ed E). 2. I ricorrenti deducono violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto sub A), costituito dal furto di un furgone parcheggiato all'interno del cortile di un'abitazione e perciò da inquadrarsi nel paradigma di cui all'art. 624 cod. pen., poiché un cortile non può essere equiparato ad una abitazione. Ove venisse interpretata in quest'ultimo senso, la norma di cui all'art. 624 bis cod. pen. darebbe luogo a dubbi di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. 3. Le censure sono state ribadite e ulteriormente argomentate con memoria del 9-12-2021. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto rigetto del ricorso. 5. La doglianza formulata non può trovare ingresso in questa sede. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. può infatti essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore sui di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.( Sez. U, n. 5 del 19-1-2000, Rv. 215825).Tuttavia le parti, che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta, non possono proporre, in sede di legittimità, questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione, ragion per cui l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può più essere messa in discussione, fuori dai casi di palese incongruenza (Cass., Sez. 6, n. 18385 del 19-2-2004, Rv. 228047; Cass., Sez. 6, n. 2815 del 2-3-1999 , Rv. 213471 ; Cass., Sez. 2, n. 6383 del 29-1-2008 , Rv 239449). Quest'ultima non è certo ravvisabile nel caso di specie, poiché la norma incriminatrice di cui all'art. 624 bis cod. pen. prevede testualmente la condotta di chi si impossessi di una cosa mobile altrui mediante introduzione non solo in un edificio o in altro luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora ma anche "nelle pertinenze" di esso. E non può dubitarsi che un cortile costituisca una pertinenza. Né tale interpretazione può dar luogo ai dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal ricorrente, poiché rientra senz'altro nella discrezionalità del legislatore punire più gravemente la condotta di chi, per commettere un furto, si introduca nelle pertinenze di una privata dimora, cosi connotando il proprio agire di maggiore offensività e disvalore giuridico, senza che ciò collida con alcun parametro costituzionale. 6. I ricorsi vanno pertanto dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così d