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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27147/2026

Testo disponibile della fonte

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pello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMaria [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 10 ottobre 2025, la Corte di appello di Milano confermavala sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del delitto di bancarotta documentale semplice, così derubricando lacondotta originariamente ascrittale a titolo di bancarotta documentale fraudolenta,consumata quale amministratore unico della srl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiaratafallita il 18 settembre 2020.2.

Propone ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Menichino, articolando le proprie censure in due motivi.2.1.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cuisarebbe incorsa la Corte di merito non accogliendo l’eccezione di nullità degli attidel processo di appello a causa del mancato rispetto del termine dilatorio che deveintercorrere fra la notifica all’imputata del decreto di citazione a comparire davantialla Corte, perfezionatasi a mani proprie il 26 settembre 2025, e l’udienza stessa,celebratasi il 10 ottobre 2025.La Corte, nel respingere l’eccezione, aveva osservato come la notifica dell’attodi citazione fosse già avvenuta (rispetto a quella poi perfezionatasi a mani proprie)a mezzo posta, per compiuta giacenza, il precedente 22 luglio 2025 così che laseconda notifica doveva considerarsi priva di ogni rilievo.Tale decisione però era erronea perché la Corte non aveva considerato che lanotifica per compiuta giacenza non aveva consentito all’imputata la pienaconoscenza del processo (vd.

Cass. n. 16899/2025).La giurisprudenza di legittimità aveva anche affermato che la notifica dovevaessere rinnovata quando non sia certa la conoscenza, da parte dell’imputato, dellavocatio in ius (Cass. rv 273313).Del resto, la stessa cancellaria della Corte d’appello aveva proceduto arinotificare l’atto a mani proprie all’imputata appellante, evidentemente ritenendoche il primo tentativo di notifica non l’avesse posto a conoscenza del medesimo.In conclusione, rispetto alla notifica della citazione a mani proprie, il terminedilatorio concesso era minore di quello previsto per legge, ammontando a solitredici giorni a fronte dei quaranta previsti.2.2.

Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.Era emerso che l’imputata aveva consegnato al curatore una serie di libri escritture contabili, omettendo solo di depositare il libro giornale del 2020 ed il librodegli inventari.

Ricordando, comunque, che le scritture erano state date inconsegna al professionista che se ne era occupato e che erano state poi sottratte.La Corte aveva ritenuto tale spiegazione del tutto generica.Si trattava però del periodo della pandemia e si era dimostrato l’effettivoincendio nel parco ove aveva sede operativa la società fallita.

Così che la prevenutanon aveva potuto averne accesso al fine di custodire la contabilità.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Il primo motivo, speso sul mancato rispetto del termine dilatorio fra lanotifica dell’atto di citazione e l’udienza fissata davanti alla Corte di appello, è privodi concreto fondamento.Va, innanzitutto, osservato come non vi sia contestazione sulla formaleregolarità della prima notifica del decreto di citazione in appello, posto che lamedesima si era perfezionata per compiuta giacenza.Solo per un mero scrupolo della cancelleria si era poi provveduto ad una nuovanotifica del medesimo - avvenuta a mani proprie - notifica che certo non ponevanel nulla la precedente.termine dilatorio – fra la notifica del decreto di citazione e l’udienza davanti allamedesima – doveva essere rispettato solo in relazione alla prima notifica e nonanche alla seconda.Una proposizione che deve essere condivisa, non rinvenendosi vizi (neppureperaltro segnalati nel ricorso) nella prima notifica che pertanto non può essere“invalidata” per il solo fatto che la cancelleria (e non il giudice) ne abbia dispostauna successiva.Del resto, si è anche di recente ribadito che, in tema di decorso dei terminiprocessuali, non incide sul computo dei medesimi l'esecuzione, in favoredell'imputato, di un'ulteriore notifica dell’atto da comunicare, non necessaria peressersi la prima regolarmente perfezionata, dovendosi escludere che una notificasuccessiva sia idonea a rimettere in termini il destinatario di un atto rispetto al giàiniziato decorso di un termine processuale, conseguito ad una precedente e giàvalida notifica (Sez. 3, n. 8151 del 12/12/2023, dep. 2024, Scalzullo, Rv. 285965– 01, pur se con riguardo al termine per proporre opposizione al decreto penale,ma evidentemente formulando un principio più generale).1.1.

Priva di concreto rilievo è poi l’asserzione della difesa in ordine allamancata prova circa l’adeguata conoscenza dell’imputata della vocatio in ius, siaperché, per un verso, anche la notifica per compiuta giacenza la garantisce (salvonon vengano opposte ragioni da cui la si debba altrimenti dedurre), sia perché,per altro verso, la vocatio in iudicium di cui si discute non riguarda l’originario attodi accusa (su cui si è formata la giurisprudenza citata in ricorso) ma la citazionein appello rispetto alla quale l’imputata aveva già avuto (in prime cure) pienaconoscenza dell’accusa ascrittale e, in appello, della nuova fase di gravame, dallamedesima difesa (su mandato dell’imputata) sollecitata.2.

Anche il secondo motivo, sulla lamentata carenza dell’elemento soggettivodel reato, non ha fondamento.Giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che:- il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di doloquanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatricela quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente leprescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini dellasussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti inmateria e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004,Tinaglia, Rv. 228701 – 01);- la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciònon ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa dellapunibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa'non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplicedocumentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosadella bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018,Esposito, Rv. 275133 – 02).Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione priva di manifesteaporie logiche, aveva osservato come, a fronte della mancata consegna dellascritture contabili obbligatorie (o della loro mancata tenuta come indicato inimputazione), l’imputata aveva opposto disparate e contradittorie giustificazioni,variamente attribuendo il fatto alle difficoltà del periodo pandemico, alla chiusuradel parco all’interno del quale era posto il ristorante in cui erano custodite, allamancata riconsegna delle medesime ad opera del professionista che se ne eraoccupato, al furto delle stesse ad opera di ignoti.Dal che, comunque, non è neppure dato comprendere perché alcune scritturesiano state, ciò nonostante, consegnate al curatore ed altre non siano andatedisperse ma semplicemente non tenute, non scritturate.La ricostruzione dell’imputata è pertanto inverosimile anche considerandoche, come si è ricordato, l’elemento soggettivo del reato contestatole può essererinvenuto anche nella colpa e non solo nel dolo.3.

Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMaria [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 ottobre 2025, la Corte di appello di Milano confermavala sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del delitto di bancarotta documentale semplice, così derubricando lacondotta originariamente ascrittale a titolo di bancarotta documentale fraudolenta,consumata quale amministratore unico della srl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiaratafallita il 18 settembre 2020.2. Propone ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Menichino, articolando le proprie censure in due motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cuisarebbe incorsa la Corte di merito non accogliendo l’eccezione di nullità degli attidel processo di appello a causa del mancato rispetto del termine dilatorio che deveintercorrere fra la notifica all’imputata del decreto di citazione a comparire davantialla Corte, perfezionatasi a mani proprie il 26 settembre 2025, e l’udienza stessa,celebratasi il 10 ottobre 2025.La Corte, nel respingere l’eccezione, aveva osservato come la notifica dell’attodi citazione fosse già avvenuta (rispetto a quella poi perfezionatasi a mani proprie)a mezzo posta, per compiuta giacenza, il precedente 22 luglio 2025 così che laseconda notifica doveva considerarsi priva di ogni rilievo.Tale decisione però era erronea perché la Corte non aveva considerato che lanotifica per compiuta giacenza non aveva consentito all’imputata la pienaconoscenza del processo (vd. Cass. n. 16899/2025).La giurisprudenza di legittimità aveva anche affermato che la notifica dovevaessere rinnovata quando non sia certa la conoscenza, da parte dell’imputato, dellavocatio in ius (Cass. rv 273313).Del resto, la stessa cancellaria della Corte d’appello aveva proceduto arinotificare l’atto a mani proprie all’imputata appellante, evidentemente ritenendoche il primo tentativo di notifica non l’avesse posto a conoscenza del medesimo.In conclusione, rispetto alla notifica della citazione a mani proprie, il terminedilatorio concesso era minore di quello previsto per legge, ammontando a solitredici giorni a fronte dei quaranta previsti.2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.Era emerso che l’imputata aveva consegnato al curatore una serie di libri escritture contabili, omettendo solo di depositare il libro giornale del 2020 ed il librodegli inventari. Ricordando, comunque, che le scritture erano state date inconsegna al professionista che se ne era occupato e che erano state poi sottratte.La Corte aveva ritenuto tale spiegazione del tutto generica.Si trattava però del periodo della pandemia e si era dimostrato l’effettivoincendio nel parco ove aveva sede operativa la società fallita. Così che la prevenutanon aveva potuto averne accesso al fine di custodire la contabilità.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo, speso sul mancato rispetto del termine dilatorio fra lanotifica dell’atto di citazione e l’udienza fissata davanti alla Corte di appello, è privodi concreto fondamento.Va, innanzitutto, osservato come non vi sia contestazione sulla formaleregolarità della prima notifica del decreto di citazione in appello, posto che lamedesima si era perfezionata per compiuta giacenza.Solo per un mero scrupolo della cancelleria si era poi provveduto ad una nuovanotifica del medesimo - avvenuta a mani proprie - notifica che certo non ponevanel nulla la precedente.termine dilatorio – fra la notifica del decreto di citazione e l’udienza davanti allamedesima – doveva essere rispettato solo in relazione alla prima notifica e nonanche alla seconda.Una proposizione che deve essere condivisa, non rinvenendosi vizi (neppureperaltro segnalati nel ricorso) nella prima notifica che pertanto non può essere“invalidata” per il solo fatto che la cancelleria (e non il giudice) ne abbia dispostauna successiva.Del resto, si è anche di recente ribadito che, in tema di decorso dei terminiprocessuali, non incide sul computo dei medesimi l'esecuzione, in favoredell'imputato, di un'ulteriore notifica dell’atto da comunicare, non necessaria peressersi la prima regolarmente perfezionata, dovendosi escludere che una notificasuccessiva sia idonea a rimettere in termini il destinatario di un atto rispetto al giàiniziato decorso di un termine processuale, conseguito ad una precedente e giàvalida notifica (Sez. 3, n. 8151 del 12/12/2023, dep. 2024, Scalzullo, Rv. 285965– 01, pur se con riguardo al termine per proporre opposizione al decreto penale,ma evidentemente formulando un principio più generale).1.1. Priva di concreto rilievo è poi l’asserzione della difesa in ordine allamancata prova circa l’adeguata conoscenza dell’imputata della vocatio in ius, siaperché, per un verso, anche la notifica per compiuta giacenza la garantisce (salvonon vengano opposte ragioni da cui la si debba altrimenti dedurre), sia perché,per altro verso, la vocatio in iudicium di cui si discute non riguarda l’originario attodi accusa (su cui si è formata la giurisprudenza citata in ricorso) ma la citazionein appello rispetto alla quale l’imputata aveva già avuto (in prime cure) pienaconoscenza dell’accusa ascrittale e, in appello, della nuova fase di gravame, dallamedesima difesa (su mandato dell’imputata) sollecitata.2. Anche il secondo motivo, sulla lamentata carenza dell’elemento soggettivodel reato, non ha fondamento.Giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che:- il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di doloquanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatricela quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente leprescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini dellasussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti inmateria e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004,Tinaglia, Rv. 228701 – 01);- la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciònon ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa dellapunibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa'non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplicedocumentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosadella bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018,Esposito, Rv. 275133 – 02).Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione priva di manifesteaporie logiche, aveva osservato come, a fronte della mancata consegna dellascritture contabili obbligatorie (o della loro mancata tenuta come indicato inimputazione), l’imputata aveva opposto disparate e contradittorie giustificazioni,variamente attribuendo il fatto alle difficoltà del periodo pandemico, alla chiusuradel parco all’interno del quale era posto il ristorante in cui erano custodite, allamancata riconsegna delle medesime ad opera del professionista che se ne eraoccupato, al furto delle stesse ad opera di ignoti.Dal che, comunque, non è neppure dato comprendere perché alcune scritturesiano state, ciò nonostante, consegnate al curatore ed altre non siano andatedisperse ma semplicemente non tenute, non scritturate.La ricostruzione dell’imputata è pertanto inverosimile anche considerandoche, come si è ricordato, l’elemento soggettivo del reato contestatole può essererinvenuto anche nella colpa e non solo nel dolo.3. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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