CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 1961
Cassazione n. 30203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1961 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA - sez. riesame misure cautelari. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette, per il FANZONE, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chie dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di falso e truffa di cui ai capi 48) e 49), la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione medica per la durata di mesi sei], lamentando vizi di motivazione, poiché la conversazione riportata a pag. 9 s. dell'ordinanza impugnata integrerebbe i necessari gravi indizi di colpevolezza dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto. 1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se — come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti all'indagato, essenzialmente desumibili, secondo il ricorrente, dalla conversazione tra terzi riportata a pag. 9 s. dell'ordinanza impugnata, il ricorrente contesta l'interpretazione della predetta conversazione data dal Tribunale, di certo non manifestamente illogica, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, e senza documentare decisivi travisamenti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza con motivazione semplif