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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 1980

Cassazione n. 36366/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KOSOVO) il 14/05/1980 - (CUI 0200AV9) avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO Fissato il ricorso per la trattazione con il rito camerale non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato in data 21 settembre 2021 dal Tribunale di Como con la quale è stata dichiarata la responsabilità di Mustafa FITIM per il porto ingiustificato di un coltello a serramanico ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. [OSCURATO:PERSONA] FITIM, con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione sulla responsabilità, poiché non vi è prova che l'imputato fosse consapevole della presenza dell'arma a bordo del veicolo (tasca posteriore del sedile anteriore, lato passeggero) di proprietà di altri e che egli ha condotto per un breve tratto.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il ricorrente neppure deduce di avere immediatamente contestato, in sede di perquisizione, il difetto di conoscenza della presenza dell'arma nel veicolo, sicché la deduzione difensiva, oltre ad essere articolata in fatico, si poggia su un insussistente presupposto.

Il reato si poggia, infatti, sulla pronta e diretta disponibilità dell'arma che, infatti, era custodita, non occultata, in un luogo facilmente accessibile.

Anzi, il luogo di custodia era significativamente prossimo all'imputato, che occupava il sedile del conducente, sicché poteva facilmente prelevare l'arma usando la mano destra.

Del resto, i giudici di appello hanno evidenziato che il veicolo era nella disponibilità di FITIM e del correo da diverso tempo e che il primo si trovava alla guida, sicché esercitava un controllo pieno del mezzo sul quale, in bella evidenza, è stato pure rinvenuto un dispositivo elettronico disturbatore di frequenze, a ulteriore dimostrazione della piena disponibilità di quanto rinvenuto in capo ai due protagonisti della vicenda.

3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KOSOVO) il 14/05/1980 - (CUI 0200AV9) avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO Fissato il ricorso per la trattazione con il rito camerale non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato in data 21 settembre 2021 dal Tribunale di Como con la quale è stata dichiarata la responsabilità di Mustafa FITIM per il porto ingiustificato di un coltello a serramanico ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. [OSCURATO:PERSONA] FITIM, con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione sulla responsabilità, poiché non vi è prova che l'imputato fosse consapevole della presenza dell'arma a bordo del veicolo (tasca posteriore del sedile anteriore, lato passeggero) di proprietà di altri e che egli ha condotto per un breve tratto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorrente neppure deduce di avere immediatamente contestato, in sede di perquisizione, il difetto di conoscenza della presenza dell'arma nel veicolo, sicché la deduzione difensiva, oltre ad essere articolata in fatico, si poggia su un insussistente presupposto. Il reato si poggia, infatti, sulla pronta e diretta disponibilità dell'arma che, infatti, era custodita, non occultata, in un luogo facilmente accessibile. Anzi, il luogo di custodia era significativamente prossimo all'imputato, che occupava il sedile del conducente, sicché poteva facilmente prelevare l'arma usando la mano destra. Del resto, i giudici di appello hanno evidenziato che il veicolo era nella disponibilità di FITIM e del correo da diverso tempo e che il primo si trovava alla guida, sicché esercitava un controllo pieno del mezzo sul quale, in bella evidenza, è stato pure rinvenuto un dispositivo elettronico disturbatore di frequenze, a ulteriore dimostrazione della piena disponibilità di quanto rinvenuto in capo ai due protagonisti della vicenda. 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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