CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 06717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2022 il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, sospesa, di euro 1032 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, attesa la contravvenzione alle prescrizioni contenute nel decreto autorizzativo regionale n. 890/02, quanto all'indebita predisposizione - nella struttura sanitaria di loro riferimento - di un ambulatorio, nonché all'omessa realizzazione di un locale atto ad effettuare terapie di gruppo. 2. Avverso la predetta decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione di cui all'art.521 cod. proc. pen., dal momento che il Tribunale aveva evidenziato in sentenza elementi fattuali, ricavati dalle dichiarazioni dibattimentali, che avrebbero dovuto legittimare l'iniziativa del Pubblico ministero a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., mentre doveva rilevarsi la nullità della sentenza a norma dell'art. 522 cod. proc. pen.. 2.2. Col secondo motivo è stato osservato che il Merlino era al contempo amministratore delegato e legale rappresentante della Casa di Cura s.r.I., mentre il coimputato rivestiva il ruolo di direttore sanitario. Quanto all'elemento soggettivo, gli imputati avevano probabilmente confidato nelle autorizzazioni del responsabile dell'Ufficio tecnico, mentre la sentenza impugnata aveva fatto ricorso solamente a criteri deduttivi e probabilistici per giungere all'affermazione di responsabilità. 2.3. Col terzo motivo infine i ricorrenti hanno censurato l'omesso riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, laddove era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Del pari era ambiguo; il riferimento alla condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali, dovendosi arguire che entrambi sarebbero stati tenuti per l'intero, e ciò risultava altresì ingiustificato stante la sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. In relazione al primo motivo di doglianza, vero è che sono state contestate agli imputati l'indebita realizzazione, in contrasto con l'autorizzazione amministrativa ricevuta, di un ambulatorio in luogo di una sala d'aspetto, nonché l'omessa predisposizione di un locale atto a terapie di gruppo. Ciò posto, contrariamente ai rilievi formulati (che in definitiva non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, benché pedissequamente inserita nel ricorso), la pronuncia del Tribunale ha espressamente dato conto (cfr. pag. 4) degli esiti dell'ispezione amministrativa compiuta dal Nas dei Carabinieri di Catania relativamente alle difformità in fatto riscontrate, quanto all'indebita realizzazione di un ambulatorio in luogo della sala d'aspetto e al mancato rinvenimento del locale comune per l'effettuazione della terapia di gruppo, già indicato in piantina. In proposito erano state invero riscontrate siffatte difformità tra la situazione reale dello stato dei luoghi e quella ricavabile appunto dalla piantina planimetrica, oggetto della vigente autorizzazione regionale. Al riguardo (pag. 6) la sentenza impugnata ha così - senza alcun disallineamento rispetto alla contestazione giudiziale - individuato il duplice prófilo di responsabilità. 4.2. Per quanto poi riguarda il secondo motivo di lamentela, in effetti la sentenza ha riconosciuto ai due odierni ricorrenti le rispettive vesti di legale rappresentante della struttura sanitaria e di direttore sanitario della medesima. Al riguardo essi risultano essere stati posti in tal modo ab origine in condizione di difendersi dalle contestazioni che erano state loro rivolte - già nel corso dell'ispezione eseguita dai militari specializzati dell'Arma - senza essere stati in grado peraltro di esibire alcun provvedimento autorizzativo, idoneo ad asseverare la riscontrata difforme conformazione dei luoghi. Né, per vero, gli odierni ricorrenti hanno mai fatto questione in ordine al profilo di responsabilità loro ascritto, non prendendo posizione sulla riconducibilità soggettiva delle violazioni e sulla necessaria consapevolezza del difetto nel quale la struttura sanitaria si era trovata ad operare, atteso l'evidenziato vizio nelle autorizzazioni. 4.3. Parimenti del tutto infondato è l'ultimo motivo di censura. Per un verso, infatti, non risulta che sia stato richiesto il beneficio della non menzione, sì che i ricorrenti risultano privi di interesse in proposito. D'altro canto, in relazione alla statuizione concernente le spese processuali, non vi è stata alcuna condanna in solido a detto pagamento, tant'è che la sentenza impugnata ha semplicemente statuito che entrambi gli imputati erano stati condannati a siffatta prestazione. Infine, quanto alla sospensione condizionale della pena e alla contestuale condanna alle spese processuali, detta condanna ha ad oggetto un'obbligazione civile e non una pena accessoria, sicché non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n. 12214 del 17/02/2022, Costanzo, Rv. 282973; Sez. 5, n. 28081 del 22/03/2013, Spensierato, Rv. 255569). 5. L'impugnazione siccome proposta è quindi manifestamente infondata nel suo complesso. Ne consegue pertanto l'inammissibilità dei ricorsi. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico dei ricorrenti, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d