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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 43614/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -ke't`[OSCURATO:PERSONA] che•Soufiane ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza in preambolo con il primo motivo lamenta la violazione del diritto di difesa, per avere il Giudice revocato l'ammissione del teste verbalizzante e non consentito il rinvio della discussione al fine di consentire il deposito della documentazione da parre della difesa; considerato altresì che con il secondo motivo, eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato successivamente alla pronuncia impugnata; ritenuto che - diversamente da quanto eccepito il reato non si è prescritto né successivamente alla pronuncia di primo grado, né prima della presente pronuncia, avuto riguardo alla sospensione dei termini di prescrizione dal 5 giugno 2019 al 4 marzo 2020, nonché dal 25 novembre 2020 al 10 novembre 2021 e, che, pertanto, il relativo termine spirerà il 24 agosto 2023; ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, posto che - come risulta dagli atti consultabili dal Collegio in virtù del vizio dedotto - all'udienza del 3 febbraio 2023 il Giudice ha motivato la revoca del teste verbalizzante, pur precedentemente ammesso, perché avrebbe dovuto deporre sulle medesime circostanze del precedente testimone, così come ha evidenziato la genericità e, comunque, la natura meramente ipotetica della richiesta concernente il deposito di documentazione; considerato che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 495 comma 4-bis cod. proc. pen., la decisione del Giudice si è posta nell'alveo del principio secondo cui «Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti» (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S., Rv. 269331), con la conseguenza che la censura di revoca della prova già ammessa si risolve in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato, ciò che è avvenuto nel caso di specie; ribadito altresì che, se è pacifico che ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Cirelli, Rv. 279674), è altrettanto innegabile che, «In tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione» (Sez.1, n. 20581 del 10/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284536), ciò che il ricorrente non ha fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -ke't`[OSCURATO:PERSONA] che•Soufiane ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza in preambolo con il primo motivo lamenta la violazione del diritto di difesa, per avere il Giudice revocato l'ammissione del teste verbalizzante e non consentito il rinvio della discussione al fine di consentire il deposito della documentazione da parre della difesa; considerato altresì che con il secondo motivo, eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato successivamente alla pronuncia impugnata; ritenuto che - diversamente da quanto eccepito il reato non si è prescritto né successivamente alla pronuncia di primo grado, né prima della presente pronuncia, avuto riguardo alla sospensione dei termini di prescrizione dal 5 giugno 2019 al 4 marzo 2020, nonché dal 25 novembre 2020 al 10 novembre 2021 e, che, pertanto, il relativo termine spirerà il 24 agosto 2023; ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, posto che - come risulta dagli atti consultabili dal Collegio in virtù del vizio dedotto - all'udienza del 3 febbraio 2023 il Giudice ha motivato la revoca del teste verbalizzante, pur precedentemente ammesso, perché avrebbe dovuto deporre sulle medesime circostanze del precedente testimone, così come ha evidenziato la genericità e, comunque, la natura meramente ipotetica della richiesta concernente il deposito di documentazione; considerato che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 495 comma 4-bis cod. proc. pen., la decisione del Giudice si è posta nell'alveo del principio secondo cui «Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti» (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S., Rv. 269331), con la conseguenza che la censura di revoca della prova già ammessa si risolve in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato, ciò che è avvenuto nel caso di specie; ribadito altresì che, se è pacifico che ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Cirelli, Rv. 279674), è altrettanto innegabile che, «In tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione» (Sez.1, n. 20581 del 10/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284536), ciò che il ricorrente non ha fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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