Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 00740/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo cui all'imputazione, è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale.

È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha motivatamente considerato la gravità del danno cagionato e l'elevato grado della colpa ravvisata nella condotta imprudente del prevenuto, al fine di negare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sulle contestate aggravanti, secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.

Non si può dare seguito a quanto richiesto dal responsabile civile con memoria scritta del 17.11.2025, ove si insta affinché sia dichiarata l'estinzione del rapporto processuale civile all'interno del processo penale, stante l'introduzione di separata azione civile da parte di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel presente procedimento.

Al di là della considerazione che l'istanza avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, si osserva come nel caso trovi applicazione il principio per cui la costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata nel caso in cui la parte, dopo aver ottenuto in sede penale, con sentenza ancora non definitiva, l'affermazione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, proponga dinanzi al giudice civile l'azione per la sua quantificazione (Sez. 5, n. 24869 del 24/01/2017, P.c. e altro in proc. masi e altro, Rv. 270457 - 01), come avvenuto nel caso di specie.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2025 este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha motivatamente considerato la gravità del danno cagionato e l'elevato grado della colpa ravvisata nella condotta imprudente del prevenuto, al fine di negare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sulle contestate aggravanti, secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Non si può dare seguito a quanto richiesto dal responsabile civile con memoria scritta del 17.11.2025, ove si insta affinché sia dichiarata l'estinzione del rapporto processuale civile all'interno del processo penale, stante l'introduzione di separata azione civile da parte di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel presente procedimento. Al di là della considerazione che l'istanza avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, si osserva come nel caso trovi applicazione il principio per cui la costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata nel caso in cui la parte, dopo aver ottenuto in sede penale, con sentenza ancora non definitiva, l'affermazione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, proponga dinanzi al giudice civile l'azione per la sua quantificazione (Sez. 5, n. 24869 del 24/01/2017, P.c. e altro in proc. masi e altro, Rv. 270457 - 01), come avvenuto nel caso di specie. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 este