CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 30109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento, in data 7/03/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen.. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, primo comma, lettera d) cod. proc. pen. in quanto non indica nessun elemento alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio non è ammissibile in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), non è consentito in sede di legittimità perché mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione - come nella fattispecie - non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 6 sulla dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]