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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 22235/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro BLMP Srl con socio unico ed in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha indicato recapito Pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2769/2021 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 10.3.2021, e pubblicata il 16.7.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Ires 2013 - Definizione agevolata del medesimo avviso di accertamento c onseguita da condebitore -Effetti.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla BLMP Srl con socio unico l’avviso di accertamento n.

T9B03EM02611/2017, mediante il quale contestava la percezione di un maggior reddito ai fini Ires (ed altro), in conseguenza del disconoscimento dei costi relativi alla perdita di una caparra finalizzata ad acquisto immobiliare, con riferimento all’anno 2013. 2.La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano proponendo plurime censure.

La CTP accoglieva il ricorso pronunciando nel merito, ritenendo che la ricorrente avesse provato la congruità del prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile, nonché reputando la legittimità delle giustificazioni addotte dalla società per non aver poi provveduto alla stipula del contratto di acquisto definitivo.

In conseguenza annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole emessa all’esito del primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti.

La CTR riteneva – con la sentenza riportata in epigrafe - tardiva l’impugnazione proposta dall’Ente impositore e dichiarava, pertanto,il suo ricorso inammissibile. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad ununico motivo.

Ha resistitocon controricorso la BLMP Srl.

4.1. Si dà atto che quest’ultima società ha presentato una prima memoria con la quale ha chiestola sospensione del processo ai sensi della legge n. 130 del 2022, intendendo avvalersi della definizione agevolata delle controversie.

Quindi ha depositato una seconda memoria, con la quale ha invocato la dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo la coobbligata socio unico provveduto alla definizione agevolata dell’avviso di accertamento per cui è causa.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt.324 e 327 cod. proc. civ., degli artt. 38 e 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 6, commi 10 e 11, del Dl n. 119 del 2018, come conv., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non risultasse applicabile in questo giudizio la sospensione dei termini processuali per nove mesi disposta dal Dl cit.

2. Non ricorrono le condizioni perché sia esaminato nel merito il motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore.

La controricorrente ha, infatti, illustrato che il suo socio unico, la [OSCURATO:PERSONA], destinataria del medesimo avviso di accertamento e per tale causa parte del parallelo giudizio di cassazione recante RGN 3541/2022, ha definito il comune debito tributario accedendo alla procedura di definizione agevolata di cui alla legge n. 130 del 2022 (art. 5).

Il processo pendente a carico del socio unico [OSCURATO:PERSONA] è stato definito con decreto del Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 21119, dep. il 19.7.2023.

2.1. La BLMP Srl ha, poi, documentato che l’avviso di accertamento in ordine al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha domandato ed ottenuto l’accesso a procedura di definizione agevolata, provvedendo all’adempimento dei relativi oneri, è il medesimo contestato in questo giudizio, ed il debito tributario risultava perciò unico, ed è stato definito mediante procedura condonistica.

Deve essere, quindi, dichiarata l’estinzione anche del presente giudizio.

3. Tenuto conto delle ragioni della decisione e delle vicende che hanno caratterizzato il presente giudizio appare equo che le spese di lite siano dichiarate compensate per intero tra le parti.

P.Q.M L a Corte dichiara l’estinzione del giudizio proposto dall’Ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro BLMP Srl con socio unico ed in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha indicato recapito Pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2769/2021 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 10.3.2021, e pubblicata il 16.7.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Ires 2013 - Definizione agevolata del medesimo avviso di accertamento c onseguita da condebitore -Effetti. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla BLMP Srl con socio unico l’avviso di accertamento n. T9B03EM02611/2017, mediante il quale contestava la percezione di un maggior reddito ai fini Ires (ed altro), in conseguenza del disconoscimento dei costi relativi alla perdita di una caparra finalizzata ad acquisto immobiliare, con riferimento all’anno 2013. 2.La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano proponendo plurime censure. La CTP accoglieva il ricorso pronunciando nel merito, ritenendo che la ricorrente avesse provato la congruità del prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile, nonché reputando la legittimità delle giustificazioni addotte dalla società per non aver poi provveduto alla stipula del contratto di acquisto definitivo. In conseguenza annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole emessa all’esito del primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti. La CTR riteneva – con la sentenza riportata in epigrafe - tardiva l’impugnazione proposta dall’Ente impositore e dichiarava, pertanto,il suo ricorso inammissibile. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad ununico motivo. Ha resistitocon controricorso la BLMP Srl. 4.1. Si dà atto che quest’ultima società ha presentato una prima memoria con la quale ha chiestola sospensione del processo ai sensi della legge n. 130 del 2022, intendendo avvalersi della definizione agevolata delle controversie. Quindi ha depositato una seconda memoria, con la quale ha invocato la dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo la coobbligata socio unico provveduto alla definizione agevolata dell’avviso di accertamento per cui è causa. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt.324 e 327 cod. proc. civ., degli artt. 38 e 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 6, commi 10 e 11, del Dl n. 119 del 2018, come conv., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non risultasse applicabile in questo giudizio la sospensione dei termini processuali per nove mesi disposta dal Dl cit. 2. Non ricorrono le condizioni perché sia esaminato nel merito il motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore. La controricorrente ha, infatti, illustrato che il suo socio unico, la [OSCURATO:PERSONA], destinataria del medesimo avviso di accertamento e per tale causa parte del parallelo giudizio di cassazione recante RGN 3541/2022, ha definito il comune debito tributario accedendo alla procedura di definizione agevolata di cui alla legge n. 130 del 2022 (art. 5). Il processo pendente a carico del socio unico [OSCURATO:PERSONA] è stato definito con decreto del Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 21119, dep. il 19.7.2023. 2.1. La BLMP Srl ha, poi, documentato che l’avviso di accertamento in ordine al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha domandato ed ottenuto l’accesso a procedura di definizione agevolata, provvedendo all’adempimento dei relativi oneri, è il medesimo contestato in questo giudizio, ed il debito tributario risultava perciò unico, ed è stato definito mediante procedura condonistica. Deve essere, quindi, dichiarata l’estinzione anche del presente giudizio. 3. Tenuto conto delle ragioni della decisione e delle vicende che hanno caratterizzato il presente giudizio appare equo che le spese di lite siano dichiarate compensate per intero tra le parti. P.Q.M L a Corte dichiara l’estinzione del giudizio proposto dall’Ag
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