CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 36586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la prefata sentenza, deducendo, anche nella memoria depositata in data 15 giugno 2023, in via preliminare l'estinzione del reato per remissione di querela ritualmente accettata e, in subordine, vizio di motivazione della decisione. 2. Il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione. 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge, ove esistenti, le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela; Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così dec