CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato, preliminarmente, che la memoria difensiva è stata depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, ciò che preclude a questa Corte il suo esame in data odierna; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 - deduce l'inosservanza di legge in ordine all'erronea valutazione delle risultanze probatorie circa la configurabilità del reato e la sussistenza dell'elemento psicologico, è inammissibile sia perché caratterizzato da doglianze in punto di fatto, sia perché si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze prospettate in appello e motivatamente disattese dalla Corte d'Appello, con un percorso argomentativo immune da vizi qui deducibili; ritenuto in particolare che la condotta di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è stata puntualmente argomentata quanto al totale difetto di documentazione di supporto (ivi compresa la mancanza delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori oggetto delle fatture), e alla sproporzione dell'importo delle fatture rispetto ai lavori che sarebbero stati svolti; ritenuto altresì che le ulteriori doglianze relative al contenzioso tributario e alla mancata risposta dei soggetti terzi appaiono meramente reiterative, in assenza di puntuale confutazione di quanto osservato al riguardo dalla Corte territoriale (cfr. in particolare pagg. 4-5 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso - con cui è stata censurata l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, quanto all'anno di imposta 2011 - è inammissibile,, poiché risulta manifestamente in contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 161 cod. proc. pen. e artt. 2 e 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000. Infatti, come si legge nella sentenza in epigrafe, il delitto si è consumato in data 5 luglio 2012, momento nel quale è stata presentata la dichiarazione fraudolenta, dal quale decorre il termine decennale (tenuto conto dell'aumento di un terzo stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000) cui occorre aggiungere i giorni di sospensione della prescrizione meglio precisati in sentenza: elementi non confutati dal ricorrente con la necessaria specificità ed autosufficienza del ricorso; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de