CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30089/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con laquale il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'appello avverso il provvedimentocon il quale il Magistrato di sorveglianza aveva disposto l'applicazione nei suoiriguardi della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni;rilevato che il Tribunale di sorveglianza e, prima di esso, il Magistrato disorveglianza, hanno desunto l'attualità della pericolosità del condannato dalgrave reato per il quale egli è stato condannato, ossia l’associazione perdelinquere di stampo mafioso, e dal ruolo di vertice in essa rivestito, tale dacontinuare a svolgere la sua attività anche una volta ristretto in carcere edall’applicazione della misura della sorveglianza speciale;ritenuto che il complessivo giudizio dato dal Tribunale specializzato appare,dunque, fondato su una valutazione completa e priva di fratture logiche delleragioni che lo hanno condotto a concludere in modo persuasivo per lapersistenza, all'attualità, della pericolosità sociale del ricorrente, non essendosiregistrata alcuna concreta situazione da cui possa argomentarsi che sia scematala pericolosità sociale da questi dimostrata al momento della commissione deireati compiuti e poi emersa all'atto della condanna irrevocabile emessa nei suoiconfronti;ritenuto che giudici di merito si sono attenuti al principio secondo cui perdisporre la misura di sicurezza nei confronti di persona condannata è necessarioaccertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettivaapplicazione, che è sempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto atale momento e, precipuamente, alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge unasfavorevole prognosi circa la probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovireati, sicché, per una corretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133,202 e 203 cod. pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato,intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità,assumano connotazioni di significativo rilievo (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017,Cataldo, Rv. 270289);rilevato, infine, che il fatto che gli indici addotti dal ricorrente a suo favoresiano stati ritenuti, in modo non illogico, inadeguati dal Tribunale appartiene aldispiegamento della sfera di discrezionalità insito nello specifico giudizio di meritoche, essendo stato giustificato da motivazione congrua e logica, non può essereammissibilmente censurato in questa sede;ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]