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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 gennaio 2022

Cassazione n. 24556/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/3/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha emesso decisione favorevole all'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, per il tempo necessario per la sottoposizione dell'estradando al procedimento penale pendente dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] tunisina.

Ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere fino alla consegna, in sostituzione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al quale l'estradando si è reso inadempiente.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania chiede l'annullamento della condizione apposta all'estradizione, denunciando vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 696, 704 e 705 cod. proc. pen. e 14-32 della Convenzione Internazionale relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, sottoscritto a Roma il 15 novembre 1967 e ratificato con legge n. 267 del 28 gennaio 1971.

La condizione costituisce una clausola incongrua rispetto alla fase processuale poiché il procedimento penale in Tunisia è concluso, fatta salva l'opposizione - meramente eventuale- della persona condannata e la sua richiesta di essere sottoposto a nuovo giudizio.

L'art. 29 della Convenzione pone garanzie a favore del condannato, fra le quali non è compresa la preclusione all'esecuzione della pena e che deriva unicamente dalla preclusione apposta dall'autorità giudiziaria catanese.

Né l'Italia e la Tunisia hanno raggiunto accordi per la esecuzione della pena nel Paese in cui si trattiene il condannato.

In una vicenda quale quella in esame è solo il ministro a pote rso l'istituto della sospensione della consegna, che esprime, a riguardo, solo un parere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto e sottoposto a procedura di estradizione in esecuzione di mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Monastir in data 12 febbraio 2013.

Si procede, nei suoi confronti, per il reato di omicidio doloso, commesso in Tunisia il 24 aprile 2012, reato punito ai sensi dell'art. 205 cod. pen. tunisino con la pena dell'ergastolo e del quale [OSCURATO:PERSONA] si è protestato innocente sostenendo di avere commesso il fatto per legittima difesa.

La Corte di appello, premesso che la richiesta di estradizione è stata avanzata ai sensi della Convenzione Internazionale relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, sottoscritta a Roma il 15 novembre 1967 e ratificata con legge n. 267 del 28 gennaio 1971 e che la consegna non viola il principi fondamentali dell'ordinamento poiché alla persona consegnata viene assicurata la possibilità di opporsi alla sentenza di primo grado che gli ha inflitto la pena dell'ergastolo, ha disposto la consegna per il tempo necessario per la sottoposizione dell'estradando al procedimento penale pendente dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] tunisina.

Come correttamente rilevato dall'Ufficio ricorrente, né la suddetta Convenzione né le norme del codice di rito prevedono la possibilità dell'apposizione di una siffatta condizione, esulando, in ogni caso tale facoltà dalle attribuzioni della Corte di appello nella fase cosiddetta giurisdizionale della procedura estradizionale (in tema di estradizione esecutiva, tra le tante, Sez. 6, n. 6237 del 15/1/2022, Rv. 278344).

Diversamente, costituisce ius receptum nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, il principio secondo cui osta alla pronuncia favorevole all'estradizione - previsto dall'art. 705, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.- l'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ipotesi che ricorre quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo (Sez. 6, n. 21370 del 19/04/2005, Niculita, Rv. 232060).

Il processo in contumacia costituisce, come noto, una modalità di trattazione del processo rispetto alla quale è seriamente prospettabile la violazione dei diritti minimi dell'imputato alla difesa.

L'esame della normativa tunisina, allegata alla domanda di estradizione, sulla disciplina processuale delle sentenze emesse in contumacia, dà conto della esistenza di garanzie dell'ordinamento processuale tunisino volte ad assicurare il nucleo essenziale di diritti di difesa, personale e tecnica, attraverso la previsione del diritto di opposizione del condannato e la conseguenza che la sentenza viene annullata e l'interessato viene nuovamente giudicato in un processo che gli dà garanzie legali e il diritto di difendersi, chiedendo l'assistenza di un avvocato, nonché successive fasi di opposizione.

Si tratta, peraltro, di garanzie dell'ordinamento tunisino previste in via generale, non collegate alla consegna del ricercato in ragione dell'estradizione e che sono state evidentemente poste a sostengo della domanda di estradizione per comprovare all'Autorità giudiziaria italiana l'esistenza, in relazione alla sentenza emessa in contumacia, di rimedi impugnatori e, dunque, affatto funzionali alla sottoposizione della domanda di estradizione a condizioni ulteriori e diverse, non previste nella Convenzione.

Non sussistono né sono state allegate, informazioni aggiornate (rispetto alla sentenza della Corte Edu del 2010) e attendibili sul rischio che, sussistano condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente idonei a fondare il timore che la estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona.

Consegue alle argomentazioni svolte l'annullamento della condizione, meglio descritta in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riferimento "alle condizioni di legge in relazione alla domanda di estradizione del Governo della Tunisia, trasmessa dal Ministero della Giustizia con nota del 2 settembre 2021" , riferimento che elimina.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.203 disp. att. cod. proc. pen..

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/3/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha emesso decisione favorevole all'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, per il tempo necessario per la sottoposizione dell'estradando al procedimento penale pendente dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] tunisina. Ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere fino alla consegna, in sostituzione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al quale l'estradando si è reso inadempiente. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania chiede l'annullamento della condizione apposta all'estradizione, denunciando vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 696, 704 e 705 cod. proc. pen. e 14-32 della Convenzione Internazionale relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, sottoscritto a Roma il 15 novembre 1967 e ratificato con legge n. 267 del 28 gennaio 1971. La condizione costituisce una clausola incongrua rispetto alla fase processuale poiché il procedimento penale in Tunisia è concluso, fatta salva l'opposizione - meramente eventuale- della persona condannata e la sua richiesta di essere sottoposto a nuovo giudizio. L'art. 29 della Convenzione pone garanzie a favore del condannato, fra le quali non è compresa la preclusione all'esecuzione della pena e che deriva unicamente dalla preclusione apposta dall'autorità giudiziaria catanese. Né l'Italia e la Tunisia hanno raggiunto accordi per la esecuzione della pena nel Paese in cui si trattiene il condannato. In una vicenda quale quella in esame è solo il ministro a pote rso l'istituto della sospensione della consegna, che esprime, a riguardo, solo un parere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto e sottoposto a procedura di estradizione in esecuzione di mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Monastir in data 12 febbraio 2013. Si procede, nei suoi confronti, per il reato di omicidio doloso, commesso in Tunisia il 24 aprile 2012, reato punito ai sensi dell'art. 205 cod. pen. tunisino con la pena dell'ergastolo e del quale [OSCURATO:PERSONA] si è protestato innocente sostenendo di avere commesso il fatto per legittima difesa. La Corte di appello, premesso che la richiesta di estradizione è stata avanzata ai sensi della Convenzione Internazionale relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, sottoscritta a Roma il 15 novembre 1967 e ratificata con legge n. 267 del 28 gennaio 1971 e che la consegna non viola il principi fondamentali dell'ordinamento poiché alla persona consegnata viene assicurata la possibilità di opporsi alla sentenza di primo grado che gli ha inflitto la pena dell'ergastolo, ha disposto la consegna per il tempo necessario per la sottoposizione dell'estradando al procedimento penale pendente dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] tunisina. Come correttamente rilevato dall'Ufficio ricorrente, né la suddetta Convenzione né le norme del codice di rito prevedono la possibilità dell'apposizione di una siffatta condizione, esulando, in ogni caso tale facoltà dalle attribuzioni della Corte di appello nella fase cosiddetta giurisdizionale della procedura estradizionale (in tema di estradizione esecutiva, tra le tante, Sez. 6, n. 6237 del 15/1/2022, Rv. 278344). Diversamente, costituisce ius receptum nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, il principio secondo cui osta alla pronuncia favorevole all'estradizione - previsto dall'art. 705, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.- l'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ipotesi che ricorre quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo (Sez. 6, n. 21370 del 19/04/2005, Niculita, Rv. 232060). Il processo in contumacia costituisce, come noto, una modalità di trattazione del processo rispetto alla quale è seriamente prospettabile la violazione dei diritti minimi dell'imputato alla difesa. L'esame della normativa tunisina, allegata alla domanda di estradizione, sulla disciplina processuale delle sentenze emesse in contumacia, dà conto della esistenza di garanzie dell'ordinamento processuale tunisino volte ad assicurare il nucleo essenziale di diritti di difesa, personale e tecnica, attraverso la previsione del diritto di opposizione del condannato e la conseguenza che la sentenza viene annullata e l'interessato viene nuovamente giudicato in un processo che gli dà garanzie legali e il diritto di difendersi, chiedendo l'assistenza di un avvocato, nonché successive fasi di opposizione. Si tratta, peraltro, di garanzie dell'ordinamento tunisino previste in via generale, non collegate alla consegna del ricercato in ragione dell'estradizione e che sono state evidentemente poste a sostengo della domanda di estradizione per comprovare all'Autorità giudiziaria italiana l'esistenza, in relazione alla sentenza emessa in contumacia, di rimedi impugnatori e, dunque, affatto funzionali alla sottoposizione della domanda di estradizione a condizioni ulteriori e diverse, non previste nella Convenzione. Non sussistono né sono state allegate, informazioni aggiornate (rispetto alla sentenza della Corte Edu del 2010) e attendibili sul rischio che, sussistano condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente idonei a fondare il timore che la estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona. Consegue alle argomentazioni svolte l'annullamento della condizione, meglio descritta in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riferimento "alle condizioni di legge in relazione alla domanda di estradizione del Governo della Tunisia, trasmessa dal Ministero della Giustizia con nota del 2 settembre 2021" , riferimento che elimina. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.203 disp. att. cod. proc. pen.. Cos
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