CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i L’Aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di L’Aquila, quale giudice dell’esecuzione, conordinanza in data 22 gennaio 2026, ha accolto l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] eha dichiarato la non esecutività della sentenza della Corte di Appello di L’Aquiladell’11 aprile 2022, irrevocabile il 5 settembre 2022, sospendendo l’esecuzionedella stessa e ha disposto la notifica dell’ordinanza al condannato.2. Il ricorrente è stato dichiarato contumace con ordinanza emessa in primogrado all’udienza del 9 giugno 2011.All’esito del processo lo stesso è stato condannato con la sentenzapronunciata il 26 novembre 2015.All’imputato non è stato notificato l’estratto contumaciale e la sentenza èstata impugnata dal difensore che non ha sollevato alcuna questione sul punto.L’avviso relativo alla fissazione del giudizio di secondo grado è statonotificato al difensore in quanto l’imputato è stato qualificato come “assente”.La Corte d’Appello ha confermato la condanna di primo grado con lasentenza emessa l’11 aprile 2022.All’imputato, indicato nell’intestazione della sentenza come assente inveceche quale contumace, non è stato notificato l’estratto contumaciale e lasentenza, in assenza di ricorso per cassazione, è divenuta irrevocabile il 5settembre 2022.3. Successivamente il condannato, avuta notizia della irrevocabilità dellasentenza, ha proposto incidente d’esecuzione con cui ha chiesto dichiararsi lanon esecutività delle sentenze di primo e secondo grado e la Corte di appello,quale giudice dell’esecuzione, si è pronunciata come indicato nel punto 1.4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, in un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione evidenziando che la conclusione del giudice dell'esecuzione sarebbeerrata. Nel caso di specie, infatti, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nonesecutività, rectius la nullità, anche della sentenza di primo grado, ciò sulpresupposto che non era stato notificato neanche l’estratto contumaciale relativoa tale pronuncia.5. In data 14 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudicedell’esecuzione, pur avendo dichiarato la non esecutività della sentenza diappello, non ha esteso la medesima declaratoria alla sentenza di primo grado, néne ha dichiarato la nullità, nonostante l’omessa notificazione dell’estrattocontumaciale relativo a tale decisione.La censura è manifestamente infondata.L’assunto difensivo muove da una non corretta individuazione dell’oggettodel giudizio esecutivo e, correlativamente, dei poteri attribuiti al giudicedell’esecuzione dagli artt. 665 e 670 cod. proc. pen., al quale non può esseredemandato un sindacato generalizzato sulle invalidità proprie del giudizio dicognizione.La Corte di appello ha correttamente rilevato che, essendo stata ladichiarazione di contumacia pronunciata prima dell’entrata in vigore della legge28 aprile 2014, n. 67, trova applicazione, ai sensi della disciplina transitoriadettata dall’art. 15-bis della medesima legge, il previgente regime dellacontumacia di cui agli artt. 420-quater e 548, comma 3, cod. proc. pen., neltesto allora vigente, con la conseguente necessità della notificazione dell’estrattocontumaciale ai fini della regolare formazione del titolo esecutivo.Da tale premessa discendeva soltanto la non esecutività del titolo nonvalidamente formatosi, non anche il potere del giudice dell’esecuzione didichiarare la nullità della sentenza di primo grado o di retroagire il propriointervento sino a travolgere atti e decisioni del processo di cognizione.Il controllo demandato al giudice dell’esecuzione resta, infatti, circoscrittoalla verifica della esistenza e della esecutività del titolo, ai sensi dell’art. 670 cod.proc. pen., mentre le nullità eventualmente verificatesi nel giudizio di merito,anche ove riconducibili alla disciplina degli artt. 178, 179 e 180 cod. proc. pen.,devono essere dedotte mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, nei terminie secondo le forme proprie del giudizio di cognizione.Nel caso in esame, la declaratoria di non esecutività della sentenza diappello e la conseguente notificazione dell’estratto contumaciale, d’altro canto,erano funzionali a rimettere il condannato proprio nella condizione di proporrericorso per cassazione ai sensi degli artt. 585 e 606 cod. proc. pen. avversodetta sentenza e di far valere, in quella sede, le nullità eventualmente incidentisul giudizio di appello, ivi compresa quella derivante dalla notificazionedell’avviso di fissazione dell’udienza al solo difensore.Solo con l’impugnazione avverso la sentenza di appello, ora consentita aseguito della dichiarazione di non esecutività del titolo esecutivo, la difesa potevao potrà, ove ancora in termini, dedurre anche la questione concernente lamancata notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado,al fine di farne valere le eventuali ricadute sulla validità del successivo giudizio diappello, ciò considerato che tale questione non era stata prospettata conl’appello proposto dal difensore avverso la decisione di primo grado.Sul punto, infatti, si deve ribadire che non è consentito veicolare talidoglianze direttamente in sede esecutiva, né sollecitarne lo scrutinio attraverso ilricorso avverso l’ordinanza che si sia limitata, correttamente, a rilevare lamancata valida formazione del titolo esecutivo.La pretesa di ottenere, per tale via, una declaratoria di nullità della sentenzadi primo grado si risolve, pertanto, nella indebita trasposizione nel giudizioesecutivo di questioni proprie del giudizio di cognizione ed è, come tale,manifestamente infondata.In una corretta prospettiva, d’altro canto, appare anche opportuno rilevareche il presente ricorso, avuto riguardo al suo contenuto e all’atto formalmenteimpugnato, non può essere qualificato come ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte di appello dell’11 aprile 2022 e, quindi, questa Corte,chiamata pronunciarsi solo in ordine alla correttezza del procedimento diesecuzione, non ha il potere di esprimersi in ordine alle eventuali nullità relativeal giudizio di cognizione.Ragione questa per cui, ove non sia stata proposta tempestivamenteautonoma impugnazione contro la sentenza della Corte di appello nel terminedecorrente dalla notificazione dell’estratto contumaciale ai sensi dell’art. 585 cod.proc. pen., la stessa deve ritenersi irrevocabile, ai sensi dell’art. 648 cod. proc.pen., con conseguente preclusione alla deduzione delle nullità eventualmenteverificatesi nel giudizio di merito, inclusa quella concernente la mancatanotificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]