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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 36786/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14116-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l'ordinanza n. 8261/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - questa Corte, con ordinanza n. 8261, pubblicata il 24/3/2021, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 18/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte d’appel lo, per quel che qui rileva, rigettando l’impugnazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’Esposito, confermò la sentenza di primo grado, che ne aveva disatteso la domanda; -gli attori, esponendo di essere proprietari di un appartamento e del sovrastante lastrico solare, che al loro immobile erano derivati danni da infiltrazioni dal lastrico, al quale non avevano potuto accedere, poiché anni prima i convenuti, realizzando una veranda al secondo piano, avevano ostruito il passaggio con una porta, avevano chiesto il risarcimento del danno per le spese e per il mancato godimento del lastrico, avendo i lavori effettuati dalla controparte leso il loro diritto di proprietà; - avverso la sentenza di primo grado gli appellanti avevano prospettato tre motivi d’appello: 1) per avere il Tribunale escluso la condominialità del passetto; 2) per non essere stato riconosciuto il risarcimento dei danni causati dall’impedito accesso; 3) per essere stata rigettata la domanda di ripristino del preesistente muro divisorio; - la Cort e d’appello di Napoli, per quel che qui residua d’utilità, rigettò il primo motivo poiché gli attori nona avevano assolto all’onere di provare di essere comproprietari del passetto (i due appartamenti si trovavano su piani diversi e in precedenza giammai gli attori medesimi avevano allegato che il passetto fosse di comproprietà condominiale, ma solo ordinaria); - avverso la decisione d’appello gli attori proponevano ricorso per cassazione sulla base d’unitaria censura, con la quale denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, n. 4, cod. proc. civ.; 1100, 1101, 1117 e 2697 cod. civ.; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, criticando, come scrive l’ordinanza di questa Corte di cui sopra, l’interpretazione delle risultanze istruttorie operata dai giudici di merito, in particolare il contenuto dell’atto di donazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sua incidenza sulla definizione delle parti comuni, chiedendone una diversa a loro favorevole ; - la decisione di legittimità, preso atto che dalla sentenza d’appello emergeva, sulla base della svolta c.t.u., che il passetto era accessorio al solo appartamento degli appellati, essendo collocato a loro piano e che ad esso si accedeva mediante una porta in ferro, assicurata da chiusura, la cui chiave era nel possesso di quest’ultimi e che, pertanto, il giudice di merito [aveva fatto] corretta applicazione del principio secondo cui per l’affermazione della natura condominiale di un bene è necessario che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente, con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini (Cass. 2 marzo 2016 n. 4127; Cass. 7 maggio 2020 n. 11195; Cass. 22 agosto 2002 n. 12436; Cass. 1° dicembre 2000 n. 15372).

Se la relazione funzionale interessa una singola unità immobiliare in proprietà esclusiva, nel senso che la cosa risulta destinata al solo servizio di questa, la natura condominiale del bene deve escludersi .

In conclusione, poiché l’affermazione della Corte d’appello aveva a base l’accertamento dei luoghi e l’esame dei titoli, la doglianza evocava un inammissibile riesame di merito; - con nuovo ricorso Francesco esposito e [OSCURATO:PERSONA] chiedono revocarsi, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l’ordinanza di legittimità che ha definito il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] un primo profilo i ricorrenti lamentano che questa Corte non ha percepito il motivo del primigenio ricorso con il quale si era contestata da parte della Corte locale la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 1117 cod. civ.

Assumono i ricorrenti che con il ricorso per cassazione si era denunciata l’erroneità della statuizione d’appello per avere giudicato inammissibile la domanda di condominialità del passetto, poiché non trattavasi domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.

Concludono essere evidente quindi l’errore di percezione del trascritto motivo di ricorso e che la declaratoria di inammissibilità [risultava ] basata su un inesistente motivazione della sentenza della Corte di Appello distrettuale che, di contro, sulla condominialità del passetto, si limita ad affermare la “prospettazione inammissibile” che non esclude la attitudine funzionale del passetto in contesa anche al lastrico solare come emergente dagli atti del processo .

Con un secondo profilo i ricorrenti lamentano che questa Corte non ha percepito il motivo di ricorso nella parte in cui denunciava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Assumono i ricorrenti che questa Corte è incorsa nell’errore di trascurare completamente il motivo di ricorso riguardante la relazione funzionale del passetto al lastrico solare, giammai esclusa dal giudice d’appello, dato che il motivo (solo elencato nella prima parte della motivazione) non è stato preso in considerazione né esplicitamente né implicitamente e nemmeno è stata trattata, in alcun punto della motivazione in diritto, la questione del collegamento strumentale, materiale e funzionale del passetto con il lastrico solare.

Il risultato che si è avuto è analogo a quello che si determina con l’errore percettivo sull’esistenza di uno o più motivi di ricorso .

Ciò trovava riscontro nel non avere l’ordinanza di legittimità indicato l’art. 115 cod. proc. civ..

Era evidente l’errore di fatto consistente nell’errore di percezione, o in una mera svista materiale, che ha indotto il giudice a non comprendere nelle unità immobiliari presenti nel condominio ancheil lastrico solare nel mentre risulta, in modo incontestabile, accertato in base agli atti, ai documenti di causa ed all’espletata C.T.U., che il lastrico solare non comune di cui si discute è unità immobiliare a sé stante sul quale è consentito la sopraelevazione da parte del proprietario esclusivo e lo stesso può formare oggetto autonomo di un negozio di trasferimento a favore di altro condomino o di terzi e allo stesso si accede tramite il passetto del secondo piano e tale fatto non ha costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si è pronunciato e non è stato esaminato con chiara e precisa motivazione dal giudice .

Il ricorso è inammissibile.

L’errore di fatto revocatorio ricorre, come risulta dalla piana descrizione normativa, “quandola decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”; cioè deve annidarsi in una oggettiva dispercezione da parte del Giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d’appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione è eccezionalmente giudice del fatto); e certamente tale non può considerarsi un apprezzamento o una conseguenza giuridica, come nel caso di specie, non potendo il Giudice della legittimità essere chiamato a decidere nuovamente la causa in una sorta di anomalo nuovo giudizio, a seguito d’una impropria opposizione.

L'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questionirilevabili di ufficio, e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima.

Ne consegue che, ove il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti esaminati dal giudice di merito, o che quest'ultimo avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione, ex artt. 394, primo comma, n. 4, e 398, cod. proc. civ., contro la decisione di merito, non essendole consentito addurre tale errore in un momento successivo (Sez. l. n. 3820, 18/2/2014, Rv. 629917; conf.

Cass. n. 26643/20189.

Questa Corte reiteratamente ha avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Sez.

U, n. 8984, 11/04/2018, Rv. 648127; cfr., anche, Sez.

U., n. 30994, 27/12/2017; Sez. 6, n. 14937, 15/6/2017).

Questa Corte, con l’ordinanza di cui qui si discute, ha reputato insindacabilmente che il ricorso ipotizzasse un complesso censuratorio implicante nuovo e diverso apprezzamento di merito sulla ricostruzione del fatto, estraneo al giudizio di legittimità.

I ricorrenti avevano prospettato sussistere un fatto diverso da quello accertato dal giudice del merito, il quale aveva operato diversa ricostruzione sulla base degli atti di causa (titoli e accertamento della situazione fattuale), così smentendo la tesi oggi ancora una volta riproposta (il lastrico era accessibile solo attraverso il balcone del piano di sopra, non erano stati correttamente valutati i titoli, il passetto pensile non costituiva la parte finale del ballatoio).

Va, pertanto, richiamato il già enunciato principio, a tenore del quale in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati (Sez. 3, n. 19510, 04/08/2017, Rv. 645388).

Esclusala sussistenza dell’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per revocazione non può che essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14116-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l'ordinanza n. 8261/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - questa Corte, con ordinanza n. 8261, pubblicata il 24/3/2021, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 18/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte d’appel lo, per quel che qui rileva, rigettando l’impugnazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’Esposito, confermò la sentenza di primo grado, che ne aveva disatteso la domanda; -gli attori, esponendo di essere proprietari di un appartamento e del sovrastante lastrico solare, che al loro immobile erano derivati danni da infiltrazioni dal lastrico, al quale non avevano potuto accedere, poiché anni prima i convenuti, realizzando una veranda al secondo piano, avevano ostruito il passaggio con una porta, avevano chiesto il risarcimento del danno per le spese e per il mancato godimento del lastrico, avendo i lavori effettuati dalla controparte leso il loro diritto di proprietà; - avverso la sentenza di primo grado gli appellanti avevano prospettato tre motivi d’appello: 1) per avere il Tribunale escluso la condominialità del passetto; 2) per non essere stato riconosciuto il risarcimento dei danni causati dall’impedito accesso; 3) per essere stata rigettata la domanda di ripristino del preesistente muro divisorio; - la Cort e d’appello di Napoli, per quel che qui residua d’utilità, rigettò il primo motivo poiché gli attori nona avevano assolto all’onere di provare di essere comproprietari del passetto (i due appartamenti si trovavano su piani diversi e in precedenza giammai gli attori medesimi avevano allegato che il passetto fosse di comproprietà condominiale, ma solo ordinaria); - avverso la decisione d’appello gli attori proponevano ricorso per cassazione sulla base d’unitaria censura, con la quale denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, n. 4, cod. proc. civ.; 1100, 1101, 1117 e 2697 cod. civ.; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, criticando, come scrive l’ordinanza di questa Corte di cui sopra, l’interpretazione delle risultanze istruttorie operata dai giudici di merito, in particolare il contenuto dell’atto di donazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sua incidenza sulla definizione delle parti comuni, chiedendone una diversa a loro favorevole ; - la decisione di legittimità, preso atto che dalla sentenza d’appello emergeva, sulla base della svolta c.t.u., che il passetto era accessorio al solo appartamento degli appellati, essendo collocato a loro piano e che ad esso si accedeva mediante una porta in ferro, assicurata da chiusura, la cui chiave era nel possesso di quest’ultimi e che, pertanto, il giudice di merito [aveva fatto] corretta applicazione del principio secondo cui per l’affermazione della natura condominiale di un bene è necessario che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente, con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini (Cass. 2 marzo 2016 n. 4127; Cass. 7 maggio 2020 n. 11195; Cass. 22 agosto 2002 n. 12436; Cass. 1° dicembre 2000 n. 15372). Se la relazione funzionale interessa una singola unità immobiliare in proprietà esclusiva, nel senso che la cosa risulta destinata al solo servizio di questa, la natura condominiale del bene deve escludersi . In conclusione, poiché l’affermazione della Corte d’appello aveva a base l’accertamento dei luoghi e l’esame dei titoli, la doglianza evocava un inammissibile riesame di merito; - con nuovo ricorso Francesco esposito e [OSCURATO:PERSONA] chiedono revocarsi, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l’ordinanza di legittimità che ha definito il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] un primo profilo i ricorrenti lamentano che questa Corte non ha percepito il motivo del primigenio ricorso con il quale si era contestata da parte della Corte locale la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 1117 cod. civ. Assumono i ricorrenti che con il ricorso per cassazione si era denunciata l’erroneità della statuizione d’appello per avere giudicato inammissibile la domanda di condominialità del passetto, poiché non trattavasi domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. Concludono essere evidente quindi l’errore di percezione del trascritto motivo di ricorso e che la declaratoria di inammissibilità [risultava ] basata su un inesistente motivazione della sentenza della Corte di Appello distrettuale che, di contro, sulla condominialità del passetto, si limita ad affermare la “prospettazione inammissibile” che non esclude la attitudine funzionale del passetto in contesa anche al lastrico solare come emergente dagli atti del processo . Con un secondo profilo i ricorrenti lamentano che questa Corte non ha percepito il motivo di ricorso nella parte in cui denunciava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Assumono i ricorrenti che questa Corte è incorsa nell’errore di trascurare completamente il motivo di ricorso riguardante la relazione funzionale del passetto al lastrico solare, giammai esclusa dal giudice d’appello, dato che il motivo (solo elencato nella prima parte della motivazione) non è stato preso in considerazione né esplicitamente né implicitamente e nemmeno è stata trattata, in alcun punto della motivazione in diritto, la questione del collegamento strumentale, materiale e funzionale del passetto con il lastrico solare. Il risultato che si è avuto è analogo a quello che si determina con l’errore percettivo sull’esistenza di uno o più motivi di ricorso . Ciò trovava riscontro nel non avere l’ordinanza di legittimità indicato l’art. 115 cod. proc. civ.. Era evidente l’errore di fatto consistente nell’errore di percezione, o in una mera svista materiale, che ha indotto il giudice a non comprendere nelle unità immobiliari presenti nel condominio ancheil lastrico solare nel mentre risulta, in modo incontestabile, accertato in base agli atti, ai documenti di causa ed all’espletata C.T.U., che il lastrico solare non comune di cui si discute è unità immobiliare a sé stante sul quale è consentito la sopraelevazione da parte del proprietario esclusivo e lo stesso può formare oggetto autonomo di un negozio di trasferimento a favore di altro condomino o di terzi e allo stesso si accede tramite il passetto del secondo piano e tale fatto non ha costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si è pronunciato e non è stato esaminato con chiara e precisa motivazione dal giudice . Il ricorso è inammissibile. L’errore di fatto revocatorio ricorre, come risulta dalla piana descrizione normativa, “quandola decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”; cioè deve annidarsi in una oggettiva dispercezione da parte del Giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d’appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione è eccezionalmente giudice del fatto); e certamente tale non può considerarsi un apprezzamento o una conseguenza giuridica, come nel caso di specie, non potendo il Giudice della legittimità essere chiamato a decidere nuovamente la causa in una sorta di anomalo nuovo giudizio, a seguito d’una impropria opposizione. L'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questionirilevabili di ufficio, e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. Ne consegue che, ove il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti esaminati dal giudice di merito, o che quest'ultimo avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione, ex artt. 394, primo comma, n. 4, e 398, cod. proc. civ., contro la decisione di merito, non essendole consentito addurre tale errore in un momento successivo (Sez. l. n. 3820, 18/2/2014, Rv. 629917; conf. Cass. n. 26643/20189. Questa Corte reiteratamente ha avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Sez. U, n. 8984, 11/04/2018, Rv. 648127; cfr., anche, Sez. U., n. 30994, 27/12/2017; Sez. 6, n. 14937, 15/6/2017). Questa Corte, con l’ordinanza di cui qui si discute, ha reputato insindacabilmente che il ricorso ipotizzasse un complesso censuratorio implicante nuovo e diverso apprezzamento di merito sulla ricostruzione del fatto, estraneo al giudizio di legittimità. I ricorrenti avevano prospettato sussistere un fatto diverso da quello accertato dal giudice del merito, il quale aveva operato diversa ricostruzione sulla base degli atti di causa (titoli e accertamento della situazione fattuale), così smentendo la tesi oggi ancora una volta riproposta (il lastrico era accessibile solo attraverso il balcone del piano di sopra, non erano stati correttamente valutati i titoli, il passetto pensile non costituiva la parte finale del ballatoio). Va, pertanto, richiamato il già enunciato principio, a tenore del quale in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati (Sez. 3, n. 19510, 04/08/2017, Rv. 645388). Esclusala sussistenza dell’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per revocazione non può che essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei
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