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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 28248/2026

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sentenza del 18/06/2025 della SEzione Quinta penale Corte dicassazioneudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi straordinari;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 18 giugno 2025 e depositata il 29 luglio2025, la Sezione Quinta penale di questa Corte, per quanto qui d'interesse, harigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposti avverso la sentenzacon la quale la Corte di appello di Ancona, in data 18 novembre 2024, avevaconfermato la condanna della prima, quale amministratore di diritto, e delsecondo, quale amministratore di fatto, della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 4aprile 2017, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamentealla distrazione della somma di € 113.500,00 [di cui alla seconda parte del punto1) dell’imputazione] e alla distrazione della somma di € 128.300,00 [di cui allaseconda parte del punto 2) dell’imputazione], e aveva conseguentementerideterminato la pena principale e le pene accessorie fallimentari loro applicate,con concessione della sospensione condizionale della pena.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a firma del difensore di fiducia avv.Airaudo, hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc.pen. avverso la sentenza indicata, deducendo un articolato motivo di seguitoriassunto, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.I ricorrenti denunciano l'errore percettivo indotto dall'omessa lettura edisamina critica delle prove e della documentazione oggetto di esplicito richiamonei ricorsi per cassazione proposti nell’interesse degli imputati; errore percettivoche si denuncia avere carattere decisivo, perché pertinente alla provadell'insussistenza di condizioni ostative al riconoscimento della c.d. bancarottariparata.2.1.

Segnatamente, nell’atto di ricorso, dopo una breve premessa sullavicenda processuale, richiama (§ 1) gli approdi cui la Corte di appello èpervenuta in virtù della relazione del curatore fallimentare e della consulenzatecnica del prof.

Savioli, attestanti che le caparre e gli acconti di prezzo versatiper effetto dei contratti preliminari di compravendita immobiliare di cui alleimputazioni 5) e 8) erano stati definitivamente incamerati dalla società fallita,tanto che gli imputati erano stati assolti con la formula perché il fatto nonsussiste. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva qualificato gli apporti in parola come«risorse finanziarie rimaste di fatto all’interno della fallita, divenendo poi capitaledella stessa (vicende di cui ai punti 6) e 7) o venendo incamerate comecorrispettivo della vendita di altri appartamenti (nel caso di cui al punto 5)».Ciò – osserva il ricorrente – sarebbe indicativo del fatto che la stessa Cortedi appello aveva accertato che le caparre e gli acconti versati dallesocietàpromittenti l’acquisto, proprio perché mai restituiti, avevano quale unicoscopo quello di “capitalizzare” [OSCURATO:SOCIETA]. in un momento di difficoltàeconomico-finanziaria e, dunque, ben prima della declaratoria di fallimento.

Iricorrenti segnalano (§ 2) che la stessa Corte di appello (p. 16 e 17) avevaritenuto che le società coinvolte dalla fallita nelle operazioni di capitalizzazioneerano tutte riconducibili agli imputati perché partecipate e gestite da lorofamiliari.2.2.

Nell’atto di ricorso si dà, poi, conto (§ 3 e § 4) del percorsomotivazionale su cui la Sezione Quinta di questa Corte ha fondato la pronuncia dirigetto dei ricorsi per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e deduce untriplice errore di fatto in cui la sentenza sarebbe incorsa.Il primo consisterebbe nel non avere la Sezione Quinta preso atto del fatto,invece ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di merito, che gli apporti finanziari di cui trattasiavevano quale unico scopo quello della “capitalizzazione” della [OSCURATO:SOCIETA]. eche ciò era avvenuto in epoca ben antecedente alla declaratoria di fallimento.

Ilsecondo errore di fatto, strettamente legato al primo, consisterebbe nel nonavere la Sezione Quinta «percepito che dette risorse avevano stabilmenteintegrato il patrimonio societario e che erano state apportate dagli imputati pereffetto del coinvolgimento nelle operazioni di finanziamento di società a lororiconducibili».

Infine, il terzo errore riguarderebbe l’erronea valutazione ditardività della deduzione dei ricorrenti della esistenza della cd. bancarottariparata, siccome avvenuta in sede di ricorso per cassazione, nonostante il temafosse stato introdotto con il terzo motivo dell’atto di appello, allegato al presentericorso straordinario ai fini della sua autosufficienza.

Errata sarebbel’affermazione della Sezione Quinta secondo cui la corrispondenza tra le sommeversate nelle casse sociali prima del fallimento, in termini esattamentecorrispondenti alle somme sottratte, era stata solo genericamente affermata dalricorrente e che tale corrispondenza non poteva essere dedotta per la primavolta in sede di legittimità.In definitiva, le motivazioni poste a fondamento del rigetto del ricorso percassazione sarebbero – secondo i ricorrenti – frutto di più errori di fatto cheavrebbero inciso sull’erroneità dell’affermazione della Sezione Quinta secondo cuigli apporti finanziari effettuati dagli imputati a beneficio della [OSCURATO:SOCIETA].,«sempre che abbiano avuto luogo nei termini illustrati in ricorso, non furonoeffettuati dagli imputati stessi, ma da società riconducibili a loro familiari o soci oper finalità solo genericamente indicate».2.3.

Nella parte conclusiva dell’atto di ricorso straordinario (§ 4) si ribadiscela decisività degli errori percettivi sin qui indicati, poiché attinenti allaconfigurabilità in favore degli imputati dell’istituto della cd. bancarotta riparata,essendo emerso che gli imputati, con largo anticipo rispetto alla dichiarazione difallimento, avevano “capitalizzato” la società versando nelle sue casse socialisomme per oltre due milioni di euro con le sole operazioni di finanziamento di cuiai punti 5) e 6) (da cui reati sono stati assolti), con ciò neutralizzandoampiamente il pericolo per le ragioni creditorie insito nelle condotte distrattive.L’istituto della bancarotta riparata avrebbe potuto applicarsi sia perché –come già detto – gli apporti avevano determinato una stabile reintegrazione delpatrimonio della società, sia perché non è necessario che le restituzioni sianomaterialmente effettuate dall’imputato con le proprie ricorse, come chiarito dallagiurisprudenza ampiamente citata nel ricorso straordinario.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta in data 17 marzo 2026, ha chiesto la declaratoriad’inammissibilità dei ricorsi straordinari.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi straordinari devono essere rigettati per le ragioni che s'indicano diseguito.1.

È stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 del26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280)che l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedioprevisto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causatoda una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nellalettura degli atti interni al giudizio stesso.Si è chiarito che, esulando dall'errore di fatto ogni profilo di diritto ovalutativo, esso coincide con l'errore revocatorio – secondo l'accezione che vedein esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" ovvero dell'"omissione"; errore ulteriormente connotato dall'influenza esercitata sul processoformativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanzeprocessuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbestata adottata senza di esso mentre, qualora la causa dell'errore verificatosi (oadditato come tale) non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediantel'impugnazione straordinaria.Il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. non rappresenta quindiuno strumento da adoperare per ottenere mere rivalutazioni, rispetto a quantodeciso dalla Corte di legittimità: non possono trovare ingresso le censure di tipogenericamente rivalutativo, pur in presenza di interpretazioni delle norme o deicontenuti delle decisioni di merito che si espongano a critiche.Tale assetto risulta, del resto, funzionale alla necessità di tutelare – entro ilimiti della ragionevolezza – il giudicato, quale fonte di certezza e stabilità delledecisioni giurisdizionali.3.

Alla stregua di tali principi, i proposti ricorsi straordinari non meritanoaccoglimento per un duplice ordine di ragioni.Secondo i ricorrenti l'affermazione della Sezione Quinta sull'impossibilità diconfigurare nel caso di specie la bancarotta riparata deriverebbedall’affermazione di quel Collegio – che si assume errata – che gli apportifinanziari effettuati dagli imputati a beneficio della [OSCURATO:SOCIETA]., «sempre cheabbiano avuto luogo nei termini illustrati in ricorso, non furono effettuati dagliimputati stessi, ma da società riconducibili a loro familiari o soci o per finalitàsolo genericamente indicate» e che la corrispondenza tra le somme versate nellecasse sociali prima del fallimento «non poteva essere dedotta per la prima voltain sede di legittimità».Si osserva sul punto che la Sezione Quinta, al §1. del «[OSCURATO:PERSONA] indiritto» (p. 3 e s. della sentenza oggetto di ricorso straordinario), ha in primoluogo ribadito la correttezza dell’indirizzo ermeneutico consolidato secondo cui «ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato dipericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo a esporrea pericolo l'entità del patrimonio della società, in relazione alla massa deicreditori, e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura dellaprocedura fallimentare» (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562;Sez. 5, n.50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437).Quindi, al §

2.3. del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto» (p. 6 e s. ) ha mostrato di averepreso in considerazione l’ipotesi difensiva della bancarotta riparata, ma hachiarito che «Ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata", non ènecessaria la restituzione dei singoli beni sottratti, ma occorre che i versamentinelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonioprecedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi inprecedenza perpetrati» (Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 –01; ma si veda altresì Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 –01), ciò in quanto la "riparazione" dev’essere integrale e in favore dell'interamassa creditoria.

Ha, infine, ritenuto che tale situazione non fosse ravvisabile nelcaso degli apporti finanziari effettuati dagli imputati a beneficio della EmpireS.r.l. poiché gli stessi, anche ove avessero avuto luogo nei termini illustrati inricorso per cassazione, non furono effettuati dagli imputati stessi, ma da societàriconducibili a loro familiari o soci per finalità solo genericamente indicate.Tale valutazione costituisce apprezzamento di merito e non errore percettivoche, difatti, non emerge dalla motivazione della sentenza della Sezione e, anzi, èrazionalmente sostenuto proprio dal passo della motivazione laddove si precisache «Tale rilievo vale ad escludere, inoltre, la pertinenza del riferimento allabancarotta riparata, di cui si può fare applicazione, onde escludere la sussistenzadel reato di bancarotta, solo laddove i versamenti nelle casse sociali, compiutiprima del fallimento per reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato,corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati (Sez. 5,n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 - 01): corrispondenzache nonpuò essere, oltretutto, dedotta per la prima volta in sede di legittimità».Sicché, contrariamente a quanto dedotto nell’atto di ricorso straordinario, lasentenza oggetto di ricorso straordinario non ha ritenuto tardiva la deduzionedell ’ ipotesi della cd. bancarotta riparata, bensì (p. 6) ha ritenutoinammissibilmente dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione il datodell’esatta corrispondenza tra i più volte menzionati apporti finanziari e l’oggettodella distrazione in danno della società.Va, inoltre, evidenziato che il tema che i ricorrenti affermano essere statooggetto di svista è, invece, puntualmente riportato nella sintesi dei motivi delricorso originario (p. 2 e 3), laddove si fa espresso riferimento alla tesi degliimputati secondo cui gli ingenti apporti finanziari, effettuati dagli imputati primadella dichiarazione di fallimento, avevano sostanzialmente “azzerato” la lesioneall’integrità del patrimonio sociale, ben potendosi fare applicazione dell’istitutodella cd bancarotta riparata.Conclusivamente, osserva il Collegio che il fatto che la Sezione Quinta abbiaritenuto corretta la motivazione della Corte di appello in punto di esclusionedell'istituto della bancarotta riparata rappresenta il frutto di una consapevolevalutazione giuridica che non può rappresentare l’oggetto del ricorsostraordinario, per le ragioni indicate in premessa.3.

I ricorsi devono essere, pertanto, respinti.Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 18/06/2025 della SEzione Quinta penale Corte dicassazioneudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi straordinari;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 18 giugno 2025 e depositata il 29 luglio2025, la Sezione Quinta penale di questa Corte, per quanto qui d'interesse, harigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposti avverso la sentenzacon la quale la Corte di appello di Ancona, in data 18 novembre 2024, avevaconfermato la condanna della prima, quale amministratore di diritto, e delsecondo, quale amministratore di fatto, della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 4aprile 2017, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamentealla distrazione della somma di € 113.500,00 [di cui alla seconda parte del punto1) dell’imputazione] e alla distrazione della somma di € 128.300,00 [di cui allaseconda parte del punto 2) dell’imputazione], e aveva conseguentementerideterminato la pena principale e le pene accessorie fallimentari loro applicate,con concessione della sospensione condizionale della pena.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a firma del difensore di fiducia avv.Airaudo, hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc.pen. avverso la sentenza indicata, deducendo un articolato motivo di seguitoriassunto, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.I ricorrenti denunciano l'errore percettivo indotto dall'omessa lettura edisamina critica delle prove e della documentazione oggetto di esplicito richiamonei ricorsi per cassazione proposti nell’interesse degli imputati; errore percettivoche si denuncia avere carattere decisivo, perché pertinente alla provadell'insussistenza di condizioni ostative al riconoscimento della c.d. bancarottariparata.2.1. Segnatamente, nell’atto di ricorso, dopo una breve premessa sullavicenda processuale, richiama (§ 1) gli approdi cui la Corte di appello èpervenuta in virtù della relazione del curatore fallimentare e della consulenzatecnica del prof. Savioli, attestanti che le caparre e gli acconti di prezzo versatiper effetto dei contratti preliminari di compravendita immobiliare di cui alleimputazioni 5) e 8) erano stati definitivamente incamerati dalla società fallita,tanto che gli imputati erano stati assolti con la formula perché il fatto nonsussiste. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva qualificato gli apporti in parola come«risorse finanziarie rimaste di fatto all’interno della fallita, divenendo poi capitaledella stessa (vicende di cui ai punti 6) e 7) o venendo incamerate comecorrispettivo della vendita di altri appartamenti (nel caso di cui al punto 5)».Ciò – osserva il ricorrente – sarebbe indicativo del fatto che la stessa Cortedi appello aveva accertato che le caparre e gli acconti versati dallesocietàpromittenti l’acquisto, proprio perché mai restituiti, avevano quale unicoscopo quello di “capitalizzare” [OSCURATO:SOCIETA]. in un momento di difficoltàeconomico-finanziaria e, dunque, ben prima della declaratoria di fallimento. Iricorrenti segnalano (§ 2) che la stessa Corte di appello (p. 16 e 17) avevaritenuto che le società coinvolte dalla fallita nelle operazioni di capitalizzazioneerano tutte riconducibili agli imputati perché partecipate e gestite da lorofamiliari.2.2. Nell’atto di ricorso si dà, poi, conto (§ 3 e § 4) del percorsomotivazionale su cui la Sezione Quinta di questa Corte ha fondato la pronuncia dirigetto dei ricorsi per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e deduce untriplice errore di fatto in cui la sentenza sarebbe incorsa.Il primo consisterebbe nel non avere la Sezione Quinta preso atto del fatto,invece ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di merito, che gli apporti finanziari di cui trattasiavevano quale unico scopo quello della “capitalizzazione” della [OSCURATO:SOCIETA]. eche ciò era avvenuto in epoca ben antecedente alla declaratoria di fallimento. Ilsecondo errore di fatto, strettamente legato al primo, consisterebbe nel nonavere la Sezione Quinta «percepito che dette risorse avevano stabilmenteintegrato il patrimonio societario e che erano state apportate dagli imputati pereffetto del coinvolgimento nelle operazioni di finanziamento di società a lororiconducibili». Infine, il terzo errore riguarderebbe l’erronea valutazione ditardività della deduzione dei ricorrenti della esistenza della cd. bancarottariparata, siccome avvenuta in sede di ricorso per cassazione, nonostante il temafosse stato introdotto con il terzo motivo dell’atto di appello, allegato al presentericorso straordinario ai fini della sua autosufficienza. Errata sarebbel’affermazione della Sezione Quinta secondo cui la corrispondenza tra le sommeversate nelle casse sociali prima del fallimento, in termini esattamentecorrispondenti alle somme sottratte, era stata solo genericamente affermata dalricorrente e che tale corrispondenza non poteva essere dedotta per la primavolta in sede di legittimità.In definitiva, le motivazioni poste a fondamento del rigetto del ricorso percassazione sarebbero – secondo i ricorrenti – frutto di più errori di fatto cheavrebbero inciso sull’erroneità dell’affermazione della Sezione Quinta secondo cuigli apporti finanziari effettuati dagli imputati a beneficio della [OSCURATO:SOCIETA].,«sempre che abbiano avuto luogo nei termini illustrati in ricorso, non furonoeffettuati dagli imputati stessi, ma da società riconducibili a loro familiari o soci oper finalità solo genericamente indicate».2.3. Nella parte conclusiva dell’atto di ricorso straordinario (§ 4) si ribadiscela decisività degli errori percettivi sin qui indicati, poiché attinenti allaconfigurabilità in favore degli imputati dell’istituto della cd. bancarotta riparata,essendo emerso che gli imputati, con largo anticipo rispetto alla dichiarazione difallimento, avevano “capitalizzato” la società versando nelle sue casse socialisomme per oltre due milioni di euro con le sole operazioni di finanziamento di cuiai punti 5) e 6) (da cui reati sono stati assolti), con ciò neutralizzandoampiamente il pericolo per le ragioni creditorie insito nelle condotte distrattive.L’istituto della bancarotta riparata avrebbe potuto applicarsi sia perché –come già detto – gli apporti avevano determinato una stabile reintegrazione delpatrimonio della società, sia perché non è necessario che le restituzioni sianomaterialmente effettuate dall’imputato con le proprie ricorse, come chiarito dallagiurisprudenza ampiamente citata nel ricorso straordinario.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta in data 17 marzo 2026, ha chiesto la declaratoriad’inammissibilità dei ricorsi straordinari.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi straordinari devono essere rigettati per le ragioni che s'indicano diseguito.1. È stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 del26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280)che l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedioprevisto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causatoda una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nellalettura degli atti interni al giudizio stesso.Si è chiarito che, esulando dall'errore di fatto ogni profilo di diritto ovalutativo, esso coincide con l'errore revocatorio – secondo l'accezione che vedein esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" ovvero dell'"omissione"; errore ulteriormente connotato dall'influenza esercitata sul processoformativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanzeprocessuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbestata adottata senza di esso mentre, qualora la causa dell'errore verificatosi (oadditato come tale) non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediantel'impugnazione straordinaria.Il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. non rappresenta quindiuno strumento da adoperare per ottenere mere rivalutazioni, rispetto a quantodeciso dalla Corte di legittimità: non possono trovare ingresso le censure di tipogenericamente rivalutativo, pur in presenza di interpretazioni delle norme o deicontenuti delle decisioni di merito che si espongano a critiche.Tale assetto risulta, del resto, funzionale alla necessità di tutelare – entro ilimiti della ragionevolezza – il giudicato, quale fonte di certezza e stabilità delledecisioni giurisdizionali.3. Alla stregua di tali principi, i proposti ricorsi straordinari non meritanoaccoglimento per un duplice ordine di ragioni.Secondo i ricorrenti l'affermazione della Sezione Quinta sull'impossibilità diconfigurare nel caso di specie la bancarotta riparata deriverebbedall’affermazione di quel Collegio – che si assume errata – che gli apportifinanziari effettuati dagli imputati a beneficio della [OSCURATO:SOCIETA]., «sempre cheabbiano avuto luogo nei termini illustrati in ricorso, non furono effettuati dagliimputati stessi, ma da società riconducibili a loro familiari o soci o per finalitàsolo genericamente indicate» e che la corrispondenza tra le somme versate nellecasse sociali prima del fallimento «non poteva essere dedotta per la prima voltain sede di legittimità».Si osserva sul punto che la Sezione Quinta, al §1. del «[OSCURATO:PERSONA] indiritto» (p. 3 e s. della sentenza oggetto di ricorso straordinario), ha in primoluogo ribadito la correttezza dell’indirizzo ermeneutico consolidato secondo cui «ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato dipericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo a esporrea pericolo l'entità del patrimonio della società, in relazione alla massa deicreditori, e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura dellaprocedura fallimentare» (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562;Sez. 5, n.50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437).Quindi, al § 2.3. del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto» (p. 6 e s. ) ha mostrato di averepreso in considerazione l’ipotesi difensiva della bancarotta riparata, ma hachiarito che «Ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata", non ènecessaria la restituzione dei singoli beni sottratti, ma occorre che i versamentinelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonioprecedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi inprecedenza perpetrati» (Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 –01; ma si veda altresì Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 –01), ciò in quanto la "riparazione" dev’essere integrale e in favore dell'interamassa creditoria. Ha, infine, ritenuto che tale situazione non fosse ravvisabile nelcaso degli apporti finanziari effettuati dagli imputati a beneficio della EmpireS.r.l. poiché gli stessi, anche ove avessero avuto luogo nei termini illustrati inricorso per cassazione, non furono effettuati dagli imputati stessi, ma da societàriconducibili a loro familiari o soci per finalità solo genericamente indicate.Tale valutazione costituisce apprezzamento di merito e non errore percettivoche, difatti, non emerge dalla motivazione della sentenza della Sezione e, anzi, èrazionalmente sostenuto proprio dal passo della motivazione laddove si precisache «Tale rilievo vale ad escludere, inoltre, la pertinenza del riferimento allabancarotta riparata, di cui si può fare applicazione, onde escludere la sussistenzadel reato di bancarotta, solo laddove i versamenti nelle casse sociali, compiutiprima del fallimento per reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato,corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati (Sez. 5,n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 - 01): corrispondenzache nonpuò essere, oltretutto, dedotta per la prima volta in sede di legittimità».Sicché, contrariamente a quanto dedotto nell’atto di ricorso straordinario, lasentenza oggetto di ricorso straordinario non ha ritenuto tardiva la deduzionedell ’ ipotesi della cd. bancarotta riparata, bensì (p. 6) ha ritenutoinammissibilmente dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione il datodell’esatta corrispondenza tra i più volte menzionati apporti finanziari e l’oggettodella distrazione in danno della società.Va, inoltre, evidenziato che il tema che i ricorrenti affermano essere statooggetto di svista è, invece, puntualmente riportato nella sintesi dei motivi delricorso originario (p. 2 e 3), laddove si fa espresso riferimento alla tesi degliimputati secondo cui gli ingenti apporti finanziari, effettuati dagli imputati primadella dichiarazione di fallimento, avevano sostanzialmente “azzerato” la lesioneall’integrità del patrimonio sociale, ben potendosi fare applicazione dell’istitutodella cd bancarotta riparata.Conclusivamente, osserva il Collegio che il fatto che la Sezione Quinta abbiaritenuto corretta la motivazione della Corte di appello in punto di esclusionedell'istituto della bancarotta riparata rappresenta il frutto di una consapevolevalutazione giuridica che non può rappresentare l’oggetto del ricorsostraordinario, per le ragioni indicate in premessa.3. I ricorsi devono essere, pertanto, respinti.Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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