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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09377/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14050/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, –controricorrente– e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege. -resistente- Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 6831/21/2015, depositata in data 17 dicembre 2015.

Cartella di pagamento IRPEF anni 2001 e 2002 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Rilevato che:

1. In data 12 aprile 2012 l’Agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 09720129023515581, con la quale l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma III – chiedeva il pagamento della somma complessiva pari a €1.547.058,08, relativa alla cartella esattoriale n. 09720070135224351, notificata in data 21 aprile 2007 ed emessa ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2001 e 2002.

2. Avverso la cartella e l’intimazione di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituivano in giudizio sia l’Agente che l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo, ciascuno con riferimento al proprio ambito, la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 23010/06/2014, dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente per avvenuta notifica della cartella.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituivano in giudizio sia l’Agente che l’Ufficio, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 6831/21/2015, depositata in data 17 dicembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame del contribuente, compensando tra le parti le spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 per la quale il P.G. e il contribuente ha nno depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 140 cod. proc. civ., 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 58 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Agente della riscossione lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che, per il perfezionamento e la regolarità della notifica secondo il rito dell’irreperibilità relativa, fosse necessaria l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione nonché la tardività della spedizione dell’avviso di deposito, in questo modo applicando, però, la pronuncia della Corte Cost. n. 258 del 22 novembre 2012 a una cartella di pagamento che aveva a presupposto un rapporto ormai esaurito; così come ha affermato che la notifica era nulla per via dell’avviso spedito oltre trenta giorni il trasferimento del contribuente, non tenendo conto del fatto che: la raccomandata non poteva che essere spedita allo stesso indirizzo ove si era tentata la notifica a mani; le cause di variazione del domicilio fiscale hanno efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Agente della riscossione lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato la nullità della notifica della cartella, in questo modo pronunciandosi su una domanda nuova: la non ritualità della notifica, infatti, non era stata esplicitata dal contribuente nel suo ricorso introduttivo (ma solamente con successiva memoria).

2. Il primo motivo di ricorso, con cui l’Agente della riscossione si duole della ritenuta applicabilità del rito notificatorio della irreperibilità relativa ad una cartella di pagamento avente quale presupposto un rapporto già esaurito, è infondato.

L’atto impugnato dalla parte privata nel presente giudizio non è la cartella di pagamento ma l’intimazione ad adempiere di cui si fa valere la nullità “derivata” per invalidità della notificazione della prodromica cartella di pagamento, in conformità all’art. 19 comma 3 che consente di impugnare l’atto prodromico invalidamente notificato unitamente alla impugnazione dell’atto consequenziale.

La pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 2012) esplica i propri effetti su tutti i rapporti non esauriti; il rapporto tributario relativo alla valida notificazione della cartella prodromica alla intimazione di pagamento, ancora “sub iudice”, non può ritenersi esaurito.

2.1. La Corte costituzionale, invero, con sentenza n. 258 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma terzo (corrispondente al vigente comma quarto), d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabiliva che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

Segnatamente, «L'irragionevolezza deriverebbe dal fatto che la notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione del relativo avviso nell'albo comunale, benché originariamente prevista per l'ipotesi in cui v'è «impossibilità pratica di notificazione presso il domicilio fiscale» (data la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, come precisato al primo comma, alinea e lettera e, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973), si applica, in forza del richiamo contenuto nel denunciato terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche alla ben diversa ipotesi in cui sussiste ancora la suddetta possibilità di notificazione (data la mancanza, l'incapacità od il rifiuto, al momento dell'accesso in loco del notificatore, di soggetti legittimati alla ricezione dell'atto).

L'ingiustificata disparità di trattamento, sempre ad avviso del rimettente, deriverebbe invece dal fatto che, con riguardo all'ipotesi di irreperibilità cosiddetta "relativa" del destinatario e degli altri soggetti legittimati alla ricezione, trovano irragionevolmente applicazione due diversi procedimenti notificatori, a seconda che la notificazione riguardi un atto di accertamento od una cartella di pagamento: a) con riferimento all'atto di accertamento, infatti, si applica la disciplina di cui all'art.140 cod. proc. civ. (come «correttamente [...] la giurisprudenza di legittimità ritiene»), con conseguente perfezionamento della notificazione al momento del ricevimento della lettera contenente l'avviso di deposito (nei sensi precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010), secondo un criterio di effettiva conoscibilità dell'atto (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973); b) con riferimento alla cartella di pagamento, invece, si applica la disciplina censurata, secondo un criterio legale tipico di conoscenza.

Il rimettente sottolinea che l'omogeneità di tali due situazioni (riguardanti entrambe rapporti «autoritativi, caratterizzati dalla soggezione all'unilaterale potere autoritativo dell'ente impositore») non giustifica la indicata difformità di disciplina e che le disposizioni censurate non garantiscono al destinatario l'effettiva conoscenza degli atti notificati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi, posto che l'applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. anche alla notificazione della cartella di pagamento non provocherebbe alcun aggravio procedimentale rispetto alle modalità di notificazione degli atti di accertamento previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (viene citata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007)».

2.2. Dalla ritenuta applicabilità della pronuncia in questione anche al rapporto di cui è causa, discende la correttezza dell’operato dei Giudici di seconde cure nella parte in cui hanno ritenuto che «Nella fattispecie, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta a mezzo di messo comunale, il quale, non avendo rinvenuto il destinatario, né altro soggetto tra quelli menzionati dall'art. 139 c.p.c., ha depositato il plico in Comune, affiggendo all'albo comunale l'avviso di deposito e informando il destinatario del deposito e dell' affissione con raccomandata con avviso di ricevimento: la raccomandata c.d. informativa non è stata ricevuta dal destinatario, poiché risultato sconosciuto.

La procedura di notificazione è illegittima per entrambi i motivi dedotti in sede di gravame.

In primo luogo, non è stato affisso l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, derivandone la nullità della notifica (Cass., n. 11713/2011).

In secondo luogo, la raccomandata informativa non è stata ricevuta dal destinatario, poiché al momento della spedizione della stessa (23.05.2007) erano trascorsi oltre trenta giorni dalla richiesta di trasferimento della residenza in altro comune da parte del destinatario (03.04.2007).

In tale ipotesi, il destinatario non ha potuto fruire dell'ulteriore cautela prevista dalla legge a suo favore, ovvero della messa a conoscenza, a mezzo posta, dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale.

In un caso simile, è stato evidenziato che l'attestazione postale doveva quanto meno ingenerare il dubbio dell'effettiva corrispondenza delle risultanze anagrafiche ala realtà, e indurre al rinnovo della notifica, se necessario nelle forme dell'art. 143 c.p.c., considerando la notifica affetta da nullità (Cass., n. 3552/2014)».

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui l’Agente della riscossione censura l’operato della C.t.r. per essersi pronunciata circa la nullità della notifica della cartella (domanda nuova), è inammissibile.

3.1. In base all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517).

Infatti, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296).

3.2. Nella fattispecie in esame, nel corpo del motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole che la C.t.r., nell'affermare che in primo grado il ricorrente avrebbe depositato memoria illustrativa a sostegno del motivo di ricorso ossia della non ritualità della notifica della cartella, non si era accorta che in realtà tale non ritualità della notifica della cartella non era stata mai esplicitata in ricorso, ma solamente con la memoria illustrativa e quindi costituiva una domanda nuova.

Orbene, il ricorrente non esplicita o indica gli atti attraverso i quali disaminare tale asserita questione nuova per cui non sono individuabili univocamente gli elementi della fattispecie concreta che sono stati presi effettivamente in considerazione dall'Amministrazione e dalla sentenza impugnata, né quelli che, secondo l'Equitalia, avrebbero dovuto piuttosto essere considerati

3.3. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603).

3.2. Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa, la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 13.300,00, ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14050/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, –controricorrente– e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege. -resistente- Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6831/21/2015, depositata in data 17 dicembre 2015. Cartella di pagamento IRPEF anni 2001 e 2002 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1. In data 12 aprile 2012 l’Agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 09720129023515581, con la quale l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma III – chiedeva il pagamento della somma complessiva pari a €1.547.058,08, relativa alla cartella esattoriale n. 09720070135224351, notificata in data 21 aprile 2007 ed emessa ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2001 e 2002. 2. Avverso la cartella e l’intimazione di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituivano in giudizio sia l’Agente che l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo, ciascuno con riferimento al proprio ambito, la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 23010/06/2014, dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente per avvenuta notifica della cartella. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituivano in giudizio sia l’Agente che l’Ufficio, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 6831/21/2015, depositata in data 17 dicembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame del contribuente, compensando tra le parti le spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 per la quale il P.G. e il contribuente ha nno depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 140 cod. proc. civ., 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 58 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Agente della riscossione lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che, per il perfezionamento e la regolarità della notifica secondo il rito dell’irreperibilità relativa, fosse necessaria l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione nonché la tardività della spedizione dell’avviso di deposito, in questo modo applicando, però, la pronuncia della Corte Cost. n. 258 del 22 novembre 2012 a una cartella di pagamento che aveva a presupposto un rapporto ormai esaurito; così come ha affermato che la notifica era nulla per via dell’avviso spedito oltre trenta giorni il trasferimento del contribuente, non tenendo conto del fatto che: la raccomandata non poteva che essere spedita allo stesso indirizzo ove si era tentata la notifica a mani; le cause di variazione del domicilio fiscale hanno efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Agente della riscossione lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato la nullità della notifica della cartella, in questo modo pronunciandosi su una domanda nuova: la non ritualità della notifica, infatti, non era stata esplicitata dal contribuente nel suo ricorso introduttivo (ma solamente con successiva memoria). 2. Il primo motivo di ricorso, con cui l’Agente della riscossione si duole della ritenuta applicabilità del rito notificatorio della irreperibilità relativa ad una cartella di pagamento avente quale presupposto un rapporto già esaurito, è infondato. L’atto impugnato dalla parte privata nel presente giudizio non è la cartella di pagamento ma l’intimazione ad adempiere di cui si fa valere la nullità “derivata” per invalidità della notificazione della prodromica cartella di pagamento, in conformità all’art. 19 comma 3 che consente di impugnare l’atto prodromico invalidamente notificato unitamente alla impugnazione dell’atto consequenziale. La pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 2012) esplica i propri effetti su tutti i rapporti non esauriti; il rapporto tributario relativo alla valida notificazione della cartella prodromica alla intimazione di pagamento, ancora “sub iudice”, non può ritenersi esaurito. 2.1. La Corte costituzionale, invero, con sentenza n. 258 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma terzo (corrispondente al vigente comma quarto), d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabiliva che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600». Segnatamente, «L'irragionevolezza deriverebbe dal fatto che la notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione del relativo avviso nell'albo comunale, benché originariamente prevista per l'ipotesi in cui v'è «impossibilità pratica di notificazione presso il domicilio fiscale» (data la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, come precisato al primo comma, alinea e lettera e, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973), si applica, in forza del richiamo contenuto nel denunciato terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche alla ben diversa ipotesi in cui sussiste ancora la suddetta possibilità di notificazione (data la mancanza, l'incapacità od il rifiuto, al momento dell'accesso in loco del notificatore, di soggetti legittimati alla ricezione dell'atto). L'ingiustificata disparità di trattamento, sempre ad avviso del rimettente, deriverebbe invece dal fatto che, con riguardo all'ipotesi di irreperibilità cosiddetta "relativa" del destinatario e degli altri soggetti legittimati alla ricezione, trovano irragionevolmente applicazione due diversi procedimenti notificatori, a seconda che la notificazione riguardi un atto di accertamento od una cartella di pagamento: a) con riferimento all'atto di accertamento, infatti, si applica la disciplina di cui all'art.140 cod. proc. civ. (come «correttamente [...] la giurisprudenza di legittimità ritiene»), con conseguente perfezionamento della notificazione al momento del ricevimento della lettera contenente l'avviso di deposito (nei sensi precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010), secondo un criterio di effettiva conoscibilità dell'atto (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973); b) con riferimento alla cartella di pagamento, invece, si applica la disciplina censurata, secondo un criterio legale tipico di conoscenza. Il rimettente sottolinea che l'omogeneità di tali due situazioni (riguardanti entrambe rapporti «autoritativi, caratterizzati dalla soggezione all'unilaterale potere autoritativo dell'ente impositore») non giustifica la indicata difformità di disciplina e che le disposizioni censurate non garantiscono al destinatario l'effettiva conoscenza degli atti notificati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi, posto che l'applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. anche alla notificazione della cartella di pagamento non provocherebbe alcun aggravio procedimentale rispetto alle modalità di notificazione degli atti di accertamento previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (viene citata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007)». 2.2. Dalla ritenuta applicabilità della pronuncia in questione anche al rapporto di cui è causa, discende la correttezza dell’operato dei Giudici di seconde cure nella parte in cui hanno ritenuto che «Nella fattispecie, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta a mezzo di messo comunale, il quale, non avendo rinvenuto il destinatario, né altro soggetto tra quelli menzionati dall'art. 139 c.p.c., ha depositato il plico in Comune, affiggendo all'albo comunale l'avviso di deposito e informando il destinatario del deposito e dell' affissione con raccomandata con avviso di ricevimento: la raccomandata c.d. informativa non è stata ricevuta dal destinatario, poiché risultato sconosciuto. La procedura di notificazione è illegittima per entrambi i motivi dedotti in sede di gravame. In primo luogo, non è stato affisso l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, derivandone la nullità della notifica (Cass., n. 11713/2011). In secondo luogo, la raccomandata informativa non è stata ricevuta dal destinatario, poiché al momento della spedizione della stessa (23.05.2007) erano trascorsi oltre trenta giorni dalla richiesta di trasferimento della residenza in altro comune da parte del destinatario (03.04.2007). In tale ipotesi, il destinatario non ha potuto fruire dell'ulteriore cautela prevista dalla legge a suo favore, ovvero della messa a conoscenza, a mezzo posta, dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale. In un caso simile, è stato evidenziato che l'attestazione postale doveva quanto meno ingenerare il dubbio dell'effettiva corrispondenza delle risultanze anagrafiche ala realtà, e indurre al rinnovo della notifica, se necessario nelle forme dell'art. 143 c.p.c., considerando la notifica affetta da nullità (Cass., n. 3552/2014)». 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui l’Agente della riscossione censura l’operato della C.t.r. per essersi pronunciata circa la nullità della notifica della cartella (domanda nuova), è inammissibile. 3.1. In base all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). Infatti, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296). 3.2. Nella fattispecie in esame, nel corpo del motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole che la C.t.r., nell'affermare che in primo grado il ricorrente avrebbe depositato memoria illustrativa a sostegno del motivo di ricorso ossia della non ritualità della notifica della cartella, non si era accorta che in realtà tale non ritualità della notifica della cartella non era stata mai esplicitata in ricorso, ma solamente con la memoria illustrativa e quindi costituiva una domanda nuova. Orbene, il ricorrente non esplicita o indica gli atti attraverso i quali disaminare tale asserita questione nuova per cui non sono individuabili univocamente gli elementi della fattispecie concreta che sono stati presi effettivamente in considerazione dall'Amministrazione e dalla sentenza impugnata, né quelli che, secondo l'Equitalia, avrebbero dovuto piuttosto essere considerati 3.3. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). 3.2. Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa, la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790). 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 13.300,00, ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 09377/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris