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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21088/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, decidendo in seguito a rinvio disposto dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte con sentenza del 17 dicembre 2017, ha confermato la sentenza del giudice preliminare del Tribunale di Napoli del 3 luglio 2014 di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a una fattispecie di estorsione aggravata anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 203/91, fatto commesso nell'anno 1995.

A fondamento della condanna, la Corte ha evidenziato le dichiarazioni della parte offesa; le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia; le dichiarazioni rese dallo stesso imputato nell'anno 2003, benché successivamente ritrattate.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi di ricorso:

2.1. nullità della sentenza di appello per violazione del principio di specialità ex articolo 14 della Convenzione Europea di estradizione.

Il ricorrente afferma che il presente procedimento risulta essere stato proposto per fatti diversi rispetto a quelli per cui era stata concessa estradizione e precedenti rispetto alla stessa domanda di estradizione.

Ne consegue, che l'azione penale non poteva essere proposta in relazione ai fatti medesimi per improcedibilità dell'azione ribadendosi che nel corso dell'interrogatorio del 22 febbraio 2020 al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto, ai fini estradizionali, aveva formalmente rinunciato ad avvalersi del principio di specialità solo con riferimento a reati specifici e diversi da quello in esame; 2.2 violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione del reato di estorsione aggravata (art. 629, comma 2, cod. pen., tale a volerlo ritenere), prescrizione intervenuta, in relazione all'epoca di commissione del fatto, nell'anno 2020 e già eccepita dinanzi alla Corte di merito che, incorrendo in errore, non l'ha rilevata;

2.3. violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., per il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, inficiato, altresì, dalla contraddittorietà della motivazione rispetto ad un fatto definito dalla stessa Corte come vicenda non eclatante;

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione per diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. a fronte delle numerose sentenze che hanno riconosciuto l'attendibilità della collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], l'ultima delle quali intervenuta solo quattro mesi prima della sentenza impugnata e in una grave vicenda, la cd. strage di Pescopagano, che ne aveva riconosciuto la avvenuta e fattiva dissociazione [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati, in fatto o in diritto, come di seguito precisato. 2.E' aspecifico, pertanto generico, il primo motivo di ricorso.La Seconda Sezione di questa Corte aveva rilevato che non risultava presente in atti alcuna documentazione inerente alla richiesta di estradizione per il reato di estorsione oggetto di giudizio né ad alcuna estensione della estradizione successivamente intervenuta o accettazione espressa, da parte dell'imputato, a che si procedesse per fatti estranei a quelli per cui era stata concessa l'estradizione, come dallo stesso rivendicato.

Aveva, pertanto, disposto l'annullamento con rinvio dopo avere premesso che la mancata estensione alla estradizione, da parte dello Stato, incide sulla proponibilità e proseguibilità dell'azione penale posto che il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957, si configura come condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l'esercizio dell'azione penale per fatti commessi dall'estradato prima della consegna e diversi da quelli che hanno dato luogo all'estradizione e impedisce la prosecuzione dell'azione proposta.

La Corte di appello di Napoli ha dato atto che dalla documentazione prodotta dal Procuratore generale in udienza (in particolare dalla nota EXU 1996/0195/401034 del 21 febbraio 2011, riscontrata dalla Nota del Ministero della Giustizia italiano dell'8 marzo 2016) risultava che il Ministro della Sicurezza a Giustizia del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato l'espresso consenso all'estensione dell'azione penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati commessi prima della sua consegna, avvenuta nel 1997, reati tra i quali rientra, secondo le corrette conclusioni che la Corte di merito ne ha tratto, in ragione del tempus commissi delicti, anche il reato per cui si procede.

Tali affermazioni non sono contestate dal ricorrente, da qui la aspecificità del ricorso, che, nei motivi innanzi sintetizzati, ribadisce, ai fini della impossibilità di proseguire il processo a proprio carico, il mancato consenso all'estradizione per fatti diversi da quelli per i quali la stessa era stata concessa e di quelli ai quali l'imputato si era riportato nel corso dell'interrogatorio del 22 febbraio 2010: il ricorrente, in sede di interrogatorio, aveva infatti formalmente rinunciato ad avvalersi del principio di specialità ma solo ed esclusivamente con riferimento ai reati specificamente indicati nello stesso interrogatorio.

Diversi, rispetto alla rinuncia ad avvalersi del principio di specialità attribuita all'estradando, sono i presupposti di fatto ai quali la Corte di merito ha collegato l'effetto della legittimità dell'esercizio e prosecuzione dell'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione oggetto della condanna evidenziando che era intervenuto un provvedimento di estensione dell'estradizione, adottato dalla competente autorità dei [OSCURATO:PERSONA] che rende non operativo il principio di specialità di cui all'art. 721, comma 5, lett. a) cod. proc. pen..Rileva il Collegio che, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la rinuncia al principio di specialità e il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione, pur producendo l'effetto di rendere procedibile l'azione penale, costituisce fattispecie diversa rispetto alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti qualora lo Stato abbia esteso gli effetti della estradizione ad altri titoli di reato.

L'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, nel sancire il principio di "specialità", per cui la persona estradata non può essere "perseguita, giudicata, arrestata" per fatto anteriore alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, consente tuttavia l'estensione dell'estradizione già concessa, ove richiesta nelle forme e con il corredo della documentazione in generale prescritta al precedente art. 12, nonché di "un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato".

Si è altresì rilevato in giurisprudenza che, poiché la domanda di estradizione è atto dello Stato quale soggetto dotato di personalità nella sfera internazionale e compete, di regola, al Ministro della Giustizia (ai sensi dell'art. 720 cod. proc. pen.), il procedimento che conduce alla sua formazione e trasmissione allo Stato richiesto ha natura amministrativa ed è, come tale, sottratto alle garanzie giurisdizionali, applicabili soltanto alle attività presupposte compiute da autorità giudiziarie nazionali.

In particolare, è stato chiarito (cfr.

S.U. 28.2/24.5.2001, Ferrarese e altri, Rv. 218767) che la richiesta di estradizione suppletiva non configura esercizio del potere giurisdizionale, affermazione resa proprio nell'ambito della richiamata sentenza che ha ricostruito, inquadrandolo nella preclusione all'esercizio dell'azione penale, il principio di specialità in relazione ai fatti commessi prima della consegna per i quali l'estradizione non è stata concessa.

Quanto, poi, alla ritualità della procedura svoltasi presso il Ministero della Sicurezza e Giustizia dei [OSCURATO:PERSONA], è evidente che il principio di sovranità territoriale, sancito dall'ordinamento internazionale generale cui si conforma quello nazionale a norma dell'art. 10 della Costituzione, implica che le forme del controllo sulla legittimità della richiesta di estradizione siano esclusivamente regolate dalla legge dello Stato richiesto; solo dinanzi a tali autorità l'interessato avrebbe potuto far valere i suoi rilievi, come del resto si ricava espressamente dal disposto dell'art. 22 della Convenzione, rilievi che, come anticipato, neppure sono stati evidenziati con l'odierno ricorso poiché, a fronte degli elementi di fatto indicati dai giudici di merito e della ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricorso si attarda nel ribadire la improcedibilità dell'azione penale non avendo l'imputato rinunciato, in sede di estradizione, al principio di specialità in relazione al reato in esame.3.Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione del reato.

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen., art. 7 decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esclusa l'aggravante di avere agito in più persone riunite, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa inflittagli a titolo di aumento per continuazione rispetto alla condanna definitiva recata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 7 maggio 2021 (divenuta irrevocabile il 3 luglio 2022).

Premesso che a seguito della disciplina recata dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 il termine ordinario di prescrizione per il reato di estorsione aggravata è quello di anni venti al quale si somma sia l' aumento per la circostanza ordinaria (nel caso l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen.) che quello dipendente dall'aggravante ad effetto speciale recata dall'art. 7 d.l. 152 cit. e il raddoppio ai sensi dell'art. 157 comma 6, cod. pen., risulta certamente più favorevole per il ricorrente, in ogni caso, il termine di prescrizione recato dalle disposizioni vigenti al momento del fatto e che la Corte di merito ha correttamente individuato in quello di anni trenta.

Come noto, l'originaria disciplina codicistica consentiva di sterilizzare, ai fini del computo del termine di prescrizione, gli effetti dell'aggravamento della pena in relazione alle circostanze aggravanti per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti, nel caso non applicate, ma la durata della prescrizione ordinaria, calcolata sulla pena prevista per le aggravanti, come ritenute (la reclusione da sei a venti anni, prevista dall'art. 629, comma 2, cod. pen. in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3, cod. pen.), aumentata di un terzo per effetto della circostanza ordinaria (dunque, anni cinque, in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.) oltre all'ulteriore aumento per effetto della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 del d.l. 152 cit., (che, come noto, comporta l'aumento di pena della metà) comportava la necessità di operare il calcolo della prescrizione ordinaria ai sensi dell'art. 157, comma 1, n. 1 cod. pen. e, dunque, anni venti, sul quale andava computato l'aumento per effetto degli atti interruttivi (nella misura della metà) pervenendo al termine di prescrizione massima di trenta anni. 4.Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso perché la Corte di appello ha congruamente motivato la entità della pena inflitta — mesi dieci di reclusione - in aumento su precedente sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] sottolineando, anzi, la modestia della pena rispetto alla oggettiva gravità del fatto, aspetto, questo, sul quale la Corte territoriale si era concentrata con la diffusa motivazione sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando sia la particolare entità patrimoniale del danno, in un contesto che non avrebbe mai consentito alla vittima di sottrarsi alla richiesta rivoltagli senza andare incontro a serie rappresaglie personali, sia il concreto comportamento processuale dell'imputato che, dopo una iniziale equivoca ammissione storica nel 2003, aveva, poi, negato ogni aspetto penale della vicenda.

Alcuna contraddittorietà è rilevabile nel ragionamento della Corte di merito (che ha parlato di eclatante vicenda in relazione ad altro episodio, ma senza sminuire il presente) e che non ha ritenuto sussistente alcun elemento concreto per ritenere applicabili le circostanze generiche, conclusioni incensurabili in questa sede anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento, come in concreto avvenuto, a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

5. Non meritano miglior sorte le censure sulla mancata applicazione dell'attenuante della collaborazione.

E' dato pacifico quello secondo cui l'esame del giudice sulla ricorrenza dei presupposti della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ed oggi dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.), non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso, solo in relazione ai quali vengono in rilievo decisività e concretezza dell'apporto fornito, restando estraneo a tale esame il contributo offerto in altri procedimenti per vicende delittuose diverse (Sez. 2, n. 46385 del 15/10/2021, Zizzo, Rv. 282439).

Alla luce di tali coordinate, si rivelano generici e manifestamente infondati i rilievi del ricorrente nella parte in cui richiama la collaborazione fornita in altre vicende.

Vieppiù l'applicazione della circostanza della collaborazione è stata disattesa, con riferimento al reato per cui si procede, illustrando il concreto percorso giudiziario che aveva connotato la vicenda poiché, dopo l'iniziale ammissione dell'addebito, l'imputato aveva ritrattato la confessione e aveva continuato a negare il suo coinvolgimento, pure a fronte dei persuasivi elementi storico-narrativi emersi a suo carico e rimarcando non si è in presenza di un fatto isolato ma di un comportamento processuale ricorrente.

Le conclusioni raggiunte, sulla base delle descritte premesse in fatto evidenziate dalla Corte di merito, hanno fatto puntuale e coerente applicazione del richiamato principio di diritto escludendo la decisività e concreta rilevanza dell'apporto dichiarativo dell'imputato e sono, pertanto, incensurabili in questa sede. 5.Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo in seguito a rinvio disposto dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte con sentenza del 17 dicembre 2017, ha confermato la sentenza del giudice preliminare del Tribunale di Napoli del 3 luglio 2014 di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a una fattispecie di estorsione aggravata anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 203/91, fatto commesso nell'anno 1995. A fondamento della condanna, la Corte ha evidenziato le dichiarazioni della parte offesa; le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia; le dichiarazioni rese dallo stesso imputato nell'anno 2003, benché successivamente ritrattate. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi di ricorso: 2.1. nullità della sentenza di appello per violazione del principio di specialità ex articolo 14 della Convenzione Europea di estradizione. Il ricorrente afferma che il presente procedimento risulta essere stato proposto per fatti diversi rispetto a quelli per cui era stata concessa estradizione e precedenti rispetto alla stessa domanda di estradizione. Ne consegue, che l'azione penale non poteva essere proposta in relazione ai fatti medesimi per improcedibilità dell'azione ribadendosi che nel corso dell'interrogatorio del 22 febbraio 2020 al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto, ai fini estradizionali, aveva formalmente rinunciato ad avvalersi del principio di specialità solo con riferimento a reati specifici e diversi da quello in esame; 2.2 violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione del reato di estorsione aggravata (art. 629, comma 2, cod. pen., tale a volerlo ritenere), prescrizione intervenuta, in relazione all'epoca di commissione del fatto, nell'anno 2020 e già eccepita dinanzi alla Corte di merito che, incorrendo in errore, non l'ha rilevata; 2.3. violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., per il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, inficiato, altresì, dalla contraddittorietà della motivazione rispetto ad un fatto definito dalla stessa Corte come vicenda non eclatante; 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione per diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. a fronte delle numerose sentenze che hanno riconosciuto l'attendibilità della collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], l'ultima delle quali intervenuta solo quattro mesi prima della sentenza impugnata e in una grave vicenda, la cd. strage di Pescopagano, che ne aveva riconosciuto la avvenuta e fattiva dissociazione [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati, in fatto o in diritto, come di seguito precisato. 2.E' aspecifico, pertanto generico, il primo motivo di ricorso.La Seconda Sezione di questa Corte aveva rilevato che non risultava presente in atti alcuna documentazione inerente alla richiesta di estradizione per il reato di estorsione oggetto di giudizio né ad alcuna estensione della estradizione successivamente intervenuta o accettazione espressa, da parte dell'imputato, a che si procedesse per fatti estranei a quelli per cui era stata concessa l'estradizione, come dallo stesso rivendicato. Aveva, pertanto, disposto l'annullamento con rinvio dopo avere premesso che la mancata estensione alla estradizione, da parte dello Stato, incide sulla proponibilità e proseguibilità dell'azione penale posto che il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957, si configura come condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l'esercizio dell'azione penale per fatti commessi dall'estradato prima della consegna e diversi da quelli che hanno dato luogo all'estradizione e impedisce la prosecuzione dell'azione proposta. La Corte di appello di Napoli ha dato atto che dalla documentazione prodotta dal Procuratore generale in udienza (in particolare dalla nota EXU 1996/0195/401034 del 21 febbraio 2011, riscontrata dalla Nota del Ministero della Giustizia italiano dell'8 marzo 2016) risultava che il Ministro della Sicurezza a Giustizia del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato l'espresso consenso all'estensione dell'azione penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati commessi prima della sua consegna, avvenuta nel 1997, reati tra i quali rientra, secondo le corrette conclusioni che la Corte di merito ne ha tratto, in ragione del tempus commissi delicti, anche il reato per cui si procede. Tali affermazioni non sono contestate dal ricorrente, da qui la aspecificità del ricorso, che, nei motivi innanzi sintetizzati, ribadisce, ai fini della impossibilità di proseguire il processo a proprio carico, il mancato consenso all'estradizione per fatti diversi da quelli per i quali la stessa era stata concessa e di quelli ai quali l'imputato si era riportato nel corso dell'interrogatorio del 22 febbraio 2010: il ricorrente, in sede di interrogatorio, aveva infatti formalmente rinunciato ad avvalersi del principio di specialità ma solo ed esclusivamente con riferimento ai reati specificamente indicati nello stesso interrogatorio. Diversi, rispetto alla rinuncia ad avvalersi del principio di specialità attribuita all'estradando, sono i presupposti di fatto ai quali la Corte di merito ha collegato l'effetto della legittimità dell'esercizio e prosecuzione dell'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione oggetto della condanna evidenziando che era intervenuto un provvedimento di estensione dell'estradizione, adottato dalla competente autorità dei [OSCURATO:PERSONA] che rende non operativo il principio di specialità di cui all'art. 721, comma 5, lett. a) cod. proc. pen..Rileva il Collegio che, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la rinuncia al principio di specialità e il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione, pur producendo l'effetto di rendere procedibile l'azione penale, costituisce fattispecie diversa rispetto alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti qualora lo Stato abbia esteso gli effetti della estradizione ad altri titoli di reato. L'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, nel sancire il principio di "specialità", per cui la persona estradata non può essere "perseguita, giudicata, arrestata" per fatto anteriore alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, consente tuttavia l'estensione dell'estradizione già concessa, ove richiesta nelle forme e con il corredo della documentazione in generale prescritta al precedente art. 12, nonché di "un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato". Si è altresì rilevato in giurisprudenza che, poiché la domanda di estradizione è atto dello Stato quale soggetto dotato di personalità nella sfera internazionale e compete, di regola, al Ministro della Giustizia (ai sensi dell'art. 720 cod. proc. pen.), il procedimento che conduce alla sua formazione e trasmissione allo Stato richiesto ha natura amministrativa ed è, come tale, sottratto alle garanzie giurisdizionali, applicabili soltanto alle attività presupposte compiute da autorità giudiziarie nazionali. In particolare, è stato chiarito (cfr. S.U. 28.2/24.5.2001, Ferrarese e altri, Rv. 218767) che la richiesta di estradizione suppletiva non configura esercizio del potere giurisdizionale, affermazione resa proprio nell'ambito della richiamata sentenza che ha ricostruito, inquadrandolo nella preclusione all'esercizio dell'azione penale, il principio di specialità in relazione ai fatti commessi prima della consegna per i quali l'estradizione non è stata concessa. Quanto, poi, alla ritualità della procedura svoltasi presso il Ministero della Sicurezza e Giustizia dei [OSCURATO:PERSONA], è evidente che il principio di sovranità territoriale, sancito dall'ordinamento internazionale generale cui si conforma quello nazionale a norma dell'art. 10 della Costituzione, implica che le forme del controllo sulla legittimità della richiesta di estradizione siano esclusivamente regolate dalla legge dello Stato richiesto; solo dinanzi a tali autorità l'interessato avrebbe potuto far valere i suoi rilievi, come del resto si ricava espressamente dal disposto dell'art. 22 della Convenzione, rilievi che, come anticipato, neppure sono stati evidenziati con l'odierno ricorso poiché, a fronte degli elementi di fatto indicati dai giudici di merito e della ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricorso si attarda nel ribadire la improcedibilità dell'azione penale non avendo l'imputato rinunciato, in sede di estradizione, al principio di specialità in relazione al reato in esame.3.Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione del reato. Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen., art. 7 decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esclusa l'aggravante di avere agito in più persone riunite, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa inflittagli a titolo di aumento per continuazione rispetto alla condanna definitiva recata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 7 maggio 2021 (divenuta irrevocabile il 3 luglio 2022). Premesso che a seguito della disciplina recata dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 il termine ordinario di prescrizione per il reato di estorsione aggravata è quello di anni venti al quale si somma sia l' aumento per la circostanza ordinaria (nel caso l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen.) che quello dipendente dall'aggravante ad effetto speciale recata dall'art. 7 d.l. 152 cit. e il raddoppio ai sensi dell'art. 157 comma 6, cod. pen., risulta certamente più favorevole per il ricorrente, in ogni caso, il termine di prescrizione recato dalle disposizioni vigenti al momento del fatto e che la Corte di merito ha correttamente individuato in quello di anni trenta. Come noto, l'originaria disciplina codicistica consentiva di sterilizzare, ai fini del computo del termine di prescrizione, gli effetti dell'aggravamento della pena in relazione alle circostanze aggravanti per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti, nel caso non applicate, ma la durata della prescrizione ordinaria, calcolata sulla pena prevista per le aggravanti, come ritenute (la reclusione da sei a venti anni, prevista dall'art. 629, comma 2, cod. pen. in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3, cod. pen.), aumentata di un terzo per effetto della circostanza ordinaria (dunque, anni cinque, in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.) oltre all'ulteriore aumento per effetto della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 del d.l. 152 cit., (che, come noto, comporta l'aumento di pena della metà) comportava la necessità di operare il calcolo della prescrizione ordinaria ai sensi dell'art. 157, comma 1, n. 1 cod. pen. e, dunque, anni venti, sul quale andava computato l'aumento per effetto degli atti interruttivi (nella misura della metà) pervenendo al termine di prescrizione massima di trenta anni. 4.Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso perché la Corte di appello ha congruamente motivato la entità della pena inflitta — mesi dieci di reclusione - in aumento su precedente sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] sottolineando, anzi, la modestia della pena rispetto alla oggettiva gravità del fatto, aspetto, questo, sul quale la Corte territoriale si era concentrata con la diffusa motivazione sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando sia la particolare entità patrimoniale del danno, in un contesto che non avrebbe mai consentito alla vittima di sottrarsi alla richiesta rivoltagli senza andare incontro a serie rappresaglie personali, sia il concreto comportamento processuale dell'imputato che, dopo una iniziale equivoca ammissione storica nel 2003, aveva, poi, negato ogni aspetto penale della vicenda. Alcuna contraddittorietà è rilevabile nel ragionamento della Corte di merito (che ha parlato di eclatante vicenda in relazione ad altro episodio, ma senza sminuire il presente) e che non ha ritenuto sussistente alcun elemento concreto per ritenere applicabili le circostanze generiche, conclusioni incensurabili in questa sede anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento, come in concreto avvenuto, a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. Non meritano miglior sorte le censure sulla mancata applicazione dell'attenuante della collaborazione. E' dato pacifico quello secondo cui l'esame del giudice sulla ricorrenza dei presupposti della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ed oggi dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.), non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso, solo in relazione ai quali vengono in rilievo decisività e concretezza dell'apporto fornito, restando estraneo a tale esame il contributo offerto in altri procedimenti per vicende delittuose diverse (Sez. 2, n. 46385 del 15/10/2021, Zizzo, Rv. 282439). Alla luce di tali coordinate, si rivelano generici e manifestamente infondati i rilievi del ricorrente nella parte in cui richiama la collaborazione fornita in altre vicende. Vieppiù l'applicazione della circostanza della collaborazione è stata disattesa, con riferimento al reato per cui si procede, illustrando il concreto percorso giudiziario che aveva connotato la vicenda poiché, dopo l'iniziale ammissione dell'addebito, l'imputato aveva ritrattato la confessione e aveva continuato a negare il suo coinvolgimento, pure a fronte dei persuasivi elementi storico-narrativi emersi a suo carico e rimarcando non si è in presenza di un fatto isolato ma di un comportamento processuale ricorrente. Le conclusioni raggiunte, sulla base delle descritte premesse in fatto evidenziate dalla Corte di merito, hanno fatto puntuale e coerente applicazione del richiamato principio di diritto escludendo la decisività e concreta rilevanza dell'apporto dichiarativo dell'imputato e sono, pertanto, incensurabili in questa sede. 5.Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 21088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris