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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 10086/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n.sez.443/2026 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40466/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato all’atto di rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 15 ottobre 2025 il Tribunale del riesame di Roma, decidendo in seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 32058 del 2025, ha confermato l’ordinanza in data 10 marzo 2025 del G.i.p. del Tribunale di Roma che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione del ne bis in idem (primo motivo) e il vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura di massimo rigore (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] che la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10086/2026 Roma, lì, 16/03/2026 rinuncia non è stata giustificata ma ha comunque assolto una funzione deflattiva, si ritiene che il ricorrente, oltre alle spese processuali, versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n.sez.443/2026 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40466/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato all’atto di rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 15 ottobre 2025 il Tribunale del riesame di Roma, decidendo in seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 32058 del 2025, ha confermato l’ordinanza in data 10 marzo 2025 del G.i.p. del Tribunale di Roma che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione del ne bis in idem (primo motivo) e il vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura di massimo rigore (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] che la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10086/2026 Roma, lì, 16/03/2026 rinuncia non è stata giustificata ma ha comunque assolto una funzione deflattiva, si ritiene che il ricorrente, oltre alle spese processuali, versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]