CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria con la quale la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art.581 bis cod. pen., l'appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Potenza in data 12/10/2022, di condanna dell'imputato per il reato di tentata truffa aggravata, commessa a Melfi il 7 ottobre 2016. 12. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta contraddittorietà e/0 illogicità, in relazione all'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen. Assume la difesa che la Corte territoriale non si sarebbe soffermata sulle doglianze prospettate con l'appello, che non si risolvevano in una contestazione generica in quanto censuravano la condanna per il delitto di tentata truffa, argomentando che le risultanze processuali sarebbero lacunose e che, semmai, la condotta sarebbe stata tcrivibile al delitto di ricettazione. Parimenti, con riguardo all'invocata assoluzione per particolare tenuità del fatto e alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la difesa, rimandando all'atto di appello, ribadisce che aveva argomentato le ragioni di diritto e di fatto specifiche e dettagliate poste a base della richiesta con il dovuto confronto con le ragioni della sentenza di primo grado e che la Corte territoriale avrebbe invece valutato il fondamento dell'impugnazione, che esula dal sindacato di inammissibilità (p. 6 ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato per le ragioni che seguono. 2. La sentenza impugnata ha correttamente fatto ricorso alla categoria dell'inammissibilità . a fronte di motivi di appello formulati in termini giuridicamente non consentiti secondo i parametri devolutivi in concreto applicabili. 2.1. E' d'uopo rammentare che questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto .di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/1072017, Galtelli, Rv. 268822). In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", impone di contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte. Ancora di recente questa Corte di legittimità ha ribadito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi di gravame difettino di specificità ovvero quando essi non affrontino il percorso motivazionale speso nella sentenza impugnata (Sez. 5, .n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 2273778). L'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede a pena di inammissibilità che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste. L'art. 33, comma 1, lett. d) del D.L. vo 10 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto l'art. 581 comma 1-bis cod. proc. pen., ha ulteriormente delineato il concetto di "specificità" che deve connotare l'atto di appello, prevedendone l'inammissibilità quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. 2.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato, con argomentazioni non apparenti ed esenti da errori logici e giuridici, come l'atto di gravame non si sia effettivamente confrontato con le ragioni poste a fondamento della pronuncia di primo grado. L'appellante, secondo la Corte di merito, si è limitato a reiterare deduzioni già compiutamente esaminate e disattese dal primo giudice, omettendo di sviluppare specifiche censure idonee a incrinare la coerenza logico-giuridica del percorso argomentativo seguito dal Tribunale e. a prospettare, con adeguato supporto critico, l'asserita erroneità o inadeguatezza della ricostruzione fattuale recepita in sentenza (cfr. pagg. 4-5 della sentenza oggetto di ricorso). La decisione di primo grado, invero, si fondava sulla denuncia-querela della persona offesa, riscontrata da elementi oggettivi, nonché sulla corretta individuazione degli artifici e raggiri ascrivibili all'imputato. Quest'ultimo, a fronte dell'offerta di vendita all'ingrosso di prodotti alimentari rivelatasi falsa e proveniente da società inesistente (come emerso dagli accertamenti svolti dalla p.g. con acquisizione anche di documentazione presso le Poste italiane), otteneva l'invio da parte della persona offesa di un assegno contraffatto (mediante la sostituzione del nome del ricorrente a quello dell'inesistente società beneficiaria) che per due volte Nuzzo tentava di incassare presso l'ufficio postale di Napoli (viale dei [OSCURATO:PERSONA] n. 36) e che veniva respinto per contraffazione, così realizzando una condotta idonea a trarre in inganno la persona offesa sulla affidabilità della compravendita. Il primo giudice aveva, altresì, puntualmente spiegato come le risultanze processuali - inesistenza della società venditrice e plurimi tentativi di incassare l'assegno contraffatto recante il proprio nome - convergessero univocamente nell'individuare l'imputato quale responsabile delle condotte di artifici e raggiri. Parimenti, la sentenza di primo grado aveva rigettato, per ritenuta carenza dei relativi presupposti, sia l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le richieste così avanzate con l'atto d'appello, riproposte con il motivo di ricorso, appaiono del tutto reiterative, assertive e generiche; non si confrontano con le argomentazioni del giudice di primo grado, non contenendo alcuna critica specifica alle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado e, nella sostanza, costituiscono una mera sollecitazione al giudice di secondo grado a rivedere la 3decisione sulla invocata tenuità della condotta ovvero la quantificazione della pena, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. 2.2. L'esame dell'atto di appello consente di rilevare come il gravame proposto nell'interesse del Nuzzo fosse affetto da una originaria e intrinseca inammissibilità. Dalla lettura dell'impugnazione emerge, infatti, che l'appellante si è limitato a reiterare doglianze già compiutamente scrutinate e disattese dal Tribunale, senza articolare specifiche censure volte a incrinare la tenuta logico-giuridica della decisione impugnata. In particolare, l'atto di gratame non contiene un effettivo confronto critico con le ragioni poste a fondamento della pronuncia di primo grado né prospetta argomentazioni, in fatto o in diritto, idonee a scalfire l'accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. L'impugnazione difetta, dunque, di quella necessaria specificità che, secondo il costante orientamento di questa Corte sopra richiamato, costituisce requisito indefettibile ai fini dell'ammissibilità del mezzo di gravame, non potendo risolversi in una statica riproposizione delle medesime deduzioni già vagliate e ritenute infondate dal primo giudice, ma deve contenere una critica mirata e puntuale, atta, a dimostrare l'erroneità o incompletezza del percorso logico-giuridico seguito nella sentenza appellata. Il mancato sviluppo di una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata si traduceva, pertanto, in una carenza strutturale dell'atto di appello, tale da determinare inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità del gravame, in quanto privo della necessaria attitudine devolutiva con conseguente manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso. 3. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. • P.Q.M