CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07228/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale di questa Corte, G. Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv.ti, G. Careddu e L. Soro, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l a sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Nuoro, in data 24 luglio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di tentato omicidio in concorso, ai danni d i [OSCURATO:PERSONA] (capo a) , nonché violazione della normativa in tema di armi (capi b) e c), ricettazione e illecita detenzione di cartucce cal. 12 a pallettoni (capo e) alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, ritenuta la continuazione, con la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile e il riconoscimento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, pari ad euro cinquemila. Le sentenza di merito hanno evidenziato che le dichiarazioni della vittima e gli accertamenti successivi avevano dato modo di accerta re che il veicolo , a bordo del quale la persona offesa transitava,nella sera del 15 marzo 2020, era stato attinto da tre fucilate a pallettoni che avevano raggiunto,la prima, la base del parabrezza passando a pochi centimetri dal conducente, le altre due, il paraurti anteriore all'altezza della targa e lo spigolo anteriore del lato passeggero, all'altezza del faro e del cofano . Immediatamente , secondo la ricostruzione recepita dai provvedimenti di merito, la vittima si era rifugiata presso la proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e il giorno dopo si era recato in P rocura per denunciare l'accaduto. La persona offesa aveva dichiarato di avere rapporti di contrasto con suoi vicini, in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] confinanti, nonché con i [OSCURATO:PERSONA], definendo i rapporti con costoro non buoni per questioni che non li riguardavano direttamente ma che avevano interessato le proprie famiglie eche erano accadute molto tempo prima . Le convergenti sentenze di merito hanno ritenuto provati fatti ascritti all'imputato, condividendo la qualificazione giuridica del delitto contestato al capo a), ritenendo l’assoluta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, fin nella denuncia effettuata subito dopo l'episodio , c onsiderate corroborate dagli esiti delle intercettazioni t ra la vittima e le persone con cui questasi era confidata, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], concludendo nel senso che a sparare contro la persona offesa,la sera del 15 marzo 2020, era stato un unico fucile, calibro 12 marca Franchi, poi sequestrato , in data 30 a prile 2020 , nell'ovile “ principale ” dei fratelli S edda , mentre [OSCURATO:PERSONA] S edda lo stava trasferendo dal nascondiglio interno alla proprietà ad un punto esterno alla stessa. La pronuncia di primo grado ha rilevat o che l'arma reperita era stata utilizzata per il tentato omicidio come acclarato attraverso gli accertamenti tecnici eseguiti sul fucile in sequestro,comparato con il bossolo rinvenuto sul luogo indicato dalla persona offesa in data 9 maggio 2020, grazie al metal detectorin occasione di un sopralluogo approfondito sul posto. Le pronunce danno conto dell’avvio delle indagini, segnalando due momenti che la persona offesa aveva indicato alle Forze dell’Ordine: un primo episodio , risalente al 24 marzo 2020,nel corso del quale la vittima aveva trovato l'accesso sul suo terreno ostruito dal furgone dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e in quel contesto aveva potuto constatare l'estremo imbarazzo mostrato da uno dei fratelli, nonché un secondo episodio,consistito nella conversazione del 25 m arzo 2020 i ntercors a tra la vittima e l'amico [OSCURATO:PERSONA], intercettata a bordo della vettura della persona offesa. La sentenza di primo grado segnala, in particolare, che , al di là delle reticenze mostrate dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al dibattimento, questi avevano confermato il racconto riferendoche, in data 16 m arzo 2020 alle 12:45,[OSCURATO:PERSONA] M ula aveva dialogato con il figlio [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva detto di aver visto,il giorno successivo all'attentato, avvenuto la sera del 15 marzo 2020, una campagnola verdolina che si era fermata per pochi secondi nel punto che , nell'immediatezza del fatto,la vittima aveva indicato a [OSCURATO:PERSONA] come possibile luogo da cui erano partiti i colpi che lo avevano attinto.Il racconto veniva ritenuto dai giudici di merito particolarmente significativo perché la persona offesa, la sera dell’attentato, si era rifugiata proprio dai [OSCURATO:PERSONA], unici nella prima fase a essere a conoscenza dell’attentato successivamente denunciato. Il racconto della persona offesa, anche con riferimento al movente del tentato omicidio, le dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA], gli accertamenti tecnici svolti, in uno agli esiti delle conversazioni intercettate dopo i fatti, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le attività di perquisizione e sequestro di cui il teste di Polizia giudiziaria ha deposto al dibattimento, hanno consentito di concludere, secondo i giudici di merito, per la certa riferibilità dell’attentato a [OSCURATO:PERSONA], giungendo a escludere la partecipazione all’azione del fratello [OSCURATO:PERSONA], mandato assolto dai reati ascrittigli per non aver commesso ilfatto con la sentenza di primo grado. 2. Avverso il provv e dimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, denunciando con tre motivi di ricorso plurimi vizi, in sostanza assumendo che i due dati posti a base della condanna (l’ arma del delitto ritenuta riferibile ad [OSCURATO:PERSONA] e l’ auto che è transitatasui luoghi del delitto ritenuta corrispondente a quella a questi in uso ) , non sono indizi univoci e, anzi, sarebbero stati valorizzati con motivazione illogica e viziata da plurimi travisamenti del “fatto”. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, travisamento “del fatto”, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, le convergenti sentenze di merito danno atto che vi è stato un unico attentatore e che questi ha esploso tre colpi, in rapida successione, utilizzando un fucile semiautomatico, cal. 12 marca Franchi modello 48/al, come emerso da accertamenti balistici. Il fucile con le indicate caratteristiche è stato trovato, in data 30 a prile 2020,nelle campagne di Orani, nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] S edda , fratello dell'imputato assolto nel primo grado di giudizio. La sentenza impugnata,rispetto allo specifico motivo di appello con il quale si chiedeva di spiegare le ragioni per le quali era stato ritenuto responsabile il ricorrente, èpriva di reale giustificazione ma si limita a esporre che entrambi i fratelli erano a conoscenza della detenzione del fucile. Con il motivo di appello si evidenziava che la ricostruzione della prima sentenza era frutto di travisamento del fatto perché non vi era agli atti alcuna prova dell'accordo per depistare i Carabinieri assunto da entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, pur ammettendo che nessun accordo vi era stato tra i fratelli, haesposto che entrambi erano a conoscenza della disponibilità di armi e che l’imputato, prendendo l'iniziativa, nel corso della perquisizione del 30 aprile 2020,di accompagnare i Carabinieri in un altro ovile , aveva lasciato al fratello il compito di disfarsi delle armi. Si tratta di circostanza travisata perché priva di effettiva motivazione i n quanto non vi sono elementi che possono legare il ricorrente alle armi rinvenute, le quali, anzi, a parere del ricorrente,erano riferibili solo al fratello [OSCURATO:PERSONA] , come dimostrail fatto che, nell'immediatezza , l'illecita detenzione era stata contestata soltanto ad [OSCURATO:PERSONA] e non anche a l ricorrente ritenuto evidentemente estranei ai fatti. La sentenza travisa i fatti nella parte in cui espone che il fucile,usato per il tentato omicidio,era custodito all'interno dell'ovile “principale” e che per questa ragione [OSCURATO:PERSONA] ne era a conoscenza. Si deduce c h e il M aresciallo dei Carabinieriescusso come teste sulle circostanze di fatto acclarate nel corso della perquisizione, aveva riferito di aver visto [OSCURATO:PERSONA] prendere i fucili all'esterno mentre si avvicinava all’ovile principale, dunque , i fucili erano stati custoditi sicuramente da [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell'ovile e,quindi, non vi non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] nefosse a conoscenza. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione,inosservanza ed erronea applicazione dell'art 192 del codice di rito. A parere del ricorrente mancano elementi per collegare l'imputato all'arma del delitto che è stata rinvenuta nelle mani del fratelloAngelo. A ciò la sentenza di secondo grado ovvia attribuendo all'imputato un ulteriore dato, quello dellatitolarità della vettura che , il giorno dopo dei fatti , era stata vista transitare sui luoghi dell'attentato, come da avvistamento effettuato in data 16 marzo 2020, riferito dal testeFrancesco [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che,invece, fonte primaria di conoscenza di questa circostanza non poteva trarsi dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],il quale non aveva mai affermato, né nel dibattimento , né nel corso delle sommarie informazioni testimoniali,di aver visto una campagnola verde, né tantomeno che quella fosse la macchina dell'imputato. Questi, per il ricorrente, si era limitato a dichiarare di aver visto una macchina color nocciola e di aver pensato che si trattasse di un mezzo appartenente alle Forze dell'Ordine. Non è vero, secondo il ricorrente, che l'auto vettura , vista il giorno dopo l'attentato,è stata indicata come di colore verde chiaro dal teste ma quella parte della testimonianza dove si indica il colore verdeper un veicolo, da parte d i [OSCURATO:PERSONA] , si riferirebbe ai mezzi normalmente utilizzati dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA],tra cui il teste aveva annoverato una c ampagnola di colore verde, come emergerebbe da llo stralcio della dichiarazione testimoniale riportata allepp. 6 e 7 del ricorso . Inoltre,si rileva che la Corte territoriale ha reputato inattendibile [OSCURATO:PERSONA] con argomenti inconsistenti, valorizzando una contraddizione in realtà inesistente come emergerebbe dallo stralcio della deposizione riportato alle pp.8 e 9 del ricorso. Il teste, secondo il ricorrente, non si è mai soffermato sul fatto che la vettura si era o meno fermata , ma ha sempre dichiarato che sui luoghi si era trattenuta pochissimo tempo, circostanza che non implica necessariamente una sosta. La sentenza afferma che maggiore forza probatoria deve essere attribuita all'intercettazione ambientale avvenuta, nell'immediatezza dei fatti , all'interno dell’autovettura e all'insaputa degli interlocutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma, secondo il ricorrente, proprio questa conversazione intercettata è stata oggetto di uno specifico argomento devoluto in sede di gravame che non è stato considerato dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente visto la macchina di [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe quantomeno detto al figlio [OSCURATO:PERSONA] durante la conversazione confidenziale intervenuta tra i due prima della intercettazione ambientale. Si segnala lo stretto rapporto tra la vittima e iMula , tanto che la persona offesa,nell'immediatezza dei fatti, si era subito rifugiato da questi ; dunque , si deve ritenere che i tre abbiano parlato di quanto accaduto e che abbiano cercato di individuare i possibili responsabili. [OSCURATO:PERSONA] avesse visto effettivamente la macchina di [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe detto,invece, nella confidenza di un colloquio riservato non si spinge aipotizzare di chi fosse la macchina avvistata , limitandosi a dire di aver visto una campagnola verdolina. La Corte territoriale descrive il dialogo, e in particolare l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA],come prudente; invece , la difesa osserva che questi cerca di convincere la vittima con tutta la sua capacità argomentativa. Inoltre, la difesa evidenzia che vi è un insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza e le risultanze processuali, con particolare riferimento al progr. n. 33 tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa i quali si confrontano su orari e giorni e che termina con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che si convince delle ragioni della vittima e che afferma che l'auto vista passare era quella della Digos. La sentenza, poi , sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui attribuisce valore al fatto che,dall'autovettura avvistata da M ula , era stato visto scendere un individuo. [OSCURATO:PERSONA] sul punto la Corte territoriale assume che deve riconoscersi maggiore forza probatoria all'intercettazione ambientale piuttosto che alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] ma dalla stessa intercettazione, secondo la difesa , non emerge che dalla vettura sia sceso qualcuno. Né altri testi -il figlio [OSCURATO:PERSONA] o lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - hanno affermato di aver visto qualcuno scendere dall'auto avvis t ata il giorno dopo dei fatti. La Corte territoriale recupera la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ha affermato di aver detto alla vittima che una persona era scesa dall'auto, così facendo superare il contenuto delle intercettazioni ambientali da quanto affermato nella dichiarazione testimoniale. Circa la durata della sosta, [OSCURATO:PERSONA] M ula parla di pochissimo tempo , [OSCURATO:PERSONA] parla di due secondi mentre la Corte territoriale trae da tale sosta la prova che il conducente dell'auto aveva svolto un controllo dei luoghi, teso a verificare se si riuscivano a recuperare i bossoli esplosi. Non vi è tuttavia prova della ragione del passaggio del veicolo, trattandosi peraltro di strada di penetrazione agraria normalmente percorsa da un numero indefinito di soggetti. Si era inoltre posto,con l’appello, il tema del la illogicità della ricostruzione del primo giudice nella parte in cui ritiene possibile che l'imputato,pur avendo nella sua disponibilità un furgoncino bianco, abbia scelto di salire a bordo di un'autovettura più riconoscibile e che aveva, all’epoca, oggettivi problemi al motore. Né vi sarebbe stato bisogno,da parte dell'imputato, di svolgere un contorto tragitto che avrebbe attirato -come poi sarebbe stato per la campagnola verde - l'attenzione di tutti i proprietari della zona. Gli argomenti svolti dalla Corte territoriale (p. 48) sarebbero insostenibili perché la Corte territoriale finisce per sostenere che il soggetto,per costituirsi la difesa,ha deciso di utilizzare l'unico mezzo che però poteva a lui ricondurre le investigazioni. Si tratta , peraltro , di una zona di campagna in cui S edda non aveva né terreni né bestiame e, quindi , non av rebbe avuto senso attrarre l'attenzione passando per quella zona, peraltro,utilizzando una macchina unica nel suo genere certamente a lui riferibile. È emerso, poi, che la campagnola dell’imputato aveva degli oggettivi problemi al motore in quel periodo e che il percorso che è stato descritto da [OSCURATO:PERSONA] non è certamente breve ma, al contrario , si snoda per divers i chilometri lungo una strada scoscesa in forte pendenza, avendo la vettura ripercorso, secondo il teste, lo stesso percorso che la sera dell'attentato aveva fatto la vittima. La Corte territoriale poi esclude che vi sia prova della distanza e del tipo di strada percorsa; il che , invece , emerge pacificamente trattandosi della stessa strada che aveva fatto la vittima, quindi , trattandosi di un tratturo in forte pendenza,estremamente sconnesso che , per tali ragioni avrebbe condotto a un sopralluogo che non poteva essere veloce,se si considera che il M aresciallo dei Carabinieri solo per percorrerlo in discesa aveva impiegato nove minuti. Con i motivi di appello si era chiesto alla Corte territoriale di specificare se vi fosse prova certa che la macchina,avvistata il giorno dopo il fatto, fosse quella di [OSCURATO:PERSONA] ma tale domanda non ha avuto alcuna risposta; inoltre non vienespecificato neppure chi fosse a bordo di quella autovettura . 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai motivi di appello relativi all'assenza di movente in capo all'imputato. La Corte territoriale avrebbe reso, sul punto , una motivazione apparente sostenendo che l'assenza di movente è irrilevante allorché vi sia la prova della attribuibilità dell'azione all'imputato. Per contro nel caso di specie, a parere del ricorrente,manca la prova della certa riferibilità della condotta all'imputato tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità dell'arma trovata nelle mani del fratello [OSCURATO:PERSONA] e tenuto conto del fatto che la circostanza che questi avesse conoscenza di quell'arma è una mera supposizione della pronuncia di merito. L'arma del delitto è stata trovata nella disponibilità del fratello dell'imputato, quarantacinquegiorni dopo i fatti e se, dunque , può essere certamente messa in relazione al delitto,non può dirsi chi a distanza di due mesi quell'arma deteneva. La Corte territoriale avrebbe poi trascurato le ipotesi alternative che erano state prospettate dalla difesa con i motivi di gravame, tenuto conto che la persona offesa non aveva buoni rapporti con tutti i vicini di pascolo , in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](per la sparizione di alcune mucche poi riapparse dopo domande fatte ai [OSCURATO:PERSONA])o con i fratelli Lai. Anzi, si riferisce di una discussione con un dipendente di [OSCURATO:PERSONA] e di una discussione con [OSCURATO:PERSONA] per una sorgente d’acqua di cui si contendevano l’utilizzo. 3.L’Avvocato generale della Procura generale di questa C orte, G. Mazzotta, ha concluso, all ’esito della discussione orale tempestivamente richiesta dalla difesa, riportandosi anche alla memoria fatta pervenire, chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. 1.1.1. In primo luogo, si deve notare che tutti i motivi di ricorso, in massima parte, si richiamano al contenuto di prove dichiarative o agli esiti di intercettazioni e confrontano il contenuto della motivazione a queste prove peraltroriportate per stralcio, denunciando travisamento “del fatto”. Si tratta, nel caso al vaglio, di cd. doppia conforme a ffermazione di responsabilità, caso in cui il travisamento rigua r dante la prova può essere dedotto nei noti limiti segnati dalla giurisprudenza di legittimità e, comunque,il travisamento del “fatto” non è motivo ammissibile in cassazione. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in relazione ai vizi deducibili con il ricorso di legittimità, anche inseguito alle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, non è consentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 ; conf. n . 27429 del 2006 , Rv. 234559; n. 39048 del 2007, Rv. 238215 ; n. 25255 del 2012 , Rv. 253099), mentre può essere dedotto il vizio di"travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quelloreale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementidi prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, bensì diverificarne la sussistenza. Tuttavia, tale travisamento, quanto alle circostanze denunciate con il primo motivo di ricorso, non ricorre perché nessuna prov a che riferisc e fatti che si assumono travisati è stata assunt a , per la prima volta, nel giudizio di secondo grado nel quale non vi è stata alcuna istruttoria.Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013,dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n.5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). 1.1.2. In secondo luogo, sotto il profilo del denunciato vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, va rilevato che prova dichiarativa significativa, valutata dalle convergenti sentenze di merito, è quella rappresentata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa (v. p. 2 e ss. della sentenza di secondo grado), la cui attendibilità risulta debitamente vagliata, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo. Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come è noto, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez . 2 , n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01 ; Sez. 2 , n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 -01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 , dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730 - 01). Si osserva, inoltre, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice di merito sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit. ; Sez. 7 , n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948 - 01; Sez. 2 , n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01 ) che, nella specie, non si riscontrano. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. Ciò posto, deve riscontrarsi che le sentenze di merito rendono conto, con ragionamento lineare e immune da vizi di ogni tipo, dell'esito della perquisizione svolta in data 30 aprile 2020 dai Carabinieri presso l'ovilecd. secondario dove si trovavano, al momento del soprallu ogo, entrambi i fratelli S edda . Si evidenzia che, nel corso della perquisizione, erano stati rinvenuti dei passamontagna, 8 cartucce cariche a pallettoni chiuse all'interno di un guanto, il tutto in un casolare di pertinenza dell'ovile seconda r io . Inoltre, si segnala che , nel corso della perquisizione,[OSCURATO:PERSONA] S edda aveva condotto i militari presso un altro ovile , del quale i Carabinierioperanti non erano a conoscenza , che si trovava distante dal luogo dove, invece , era sito l'ovile cd. “ principale ” , presso il quale i nsisteva l’abitazione dell’imputatotrattandosi del luogo dove, di norma, Andr ea [OSCURATO:PERSONA] restava a dormire. Le sentenze evidenziano, comunque , c he personale dei Carabinieri era rimasto appostato in un punto dal quale era stato possibile notare ( e filmare) che,in quel lo stesso momento , [OSCURATO:PERSONA] S edda , rimasto nell'ovile secondario , si allontanava di corsa, in direzione dell'ovile “ principale ” , d ove raccoglieva qualcosa all'interno prelevando un involucro ingombrante, scavalcava il muretto in pietra e posizionava l’oggetto al di fuori del muro di confine dell'ovile.In quel punto, venivano reperiti due fucili , uno a canne sovrapposte , uno semiautomatico con matricola abrasa; inoltre , nell'abitazione veniv a reperito , sotto un materasso,un fucile legalmente denunciato. Infine, le sentenze segnalano che erastato trovato , in data 9 maggio 2020, nel luogo da cui sono esplosi icolpi secondo il racconto della vittima, un bossolo la cui presenza è stata rivelata grazie al metal detector , proprio in un posto compatibile con il punto dal quale la vittima aveva riferito provenissero gli spari. Si tratta di un proiettile risultato , poi , con certezza esploso dal fucile semiautomatico,calibro 12 marca F ranchi , con matricola abrasa , rinvenuto nel corso della perquisizione del 30 aprile 2020. Appare, dunque, immune da illogicità manifesta la motivazione nella parte in cui r eputa strumentale il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] , nel corso della perquisizione, nel momento in cui aveva invita to i militari operanti a raggiungere un luogo distantedall'ovile “principale ”, onde consentire al fratello , contemporaneamente,di raggiungere il luogo non ancora ispezionato per portare le armi all'esterno. Così come appare immune da illogicità manifesta la conclusione a cui giungono i giudici di merito nel senso di ritenere riferibiliquelle armi reperite,tra cui il fucile utilizzato per l'attentato, al ricorrente che nell'ovil e “principale” abitava. Immune da vizi di ogni tipo, appare,dunque, la motivazione nella parte in cui attribuisce significato pregnante alla condotta tenuta durante la perquisizione daAndrea [OSCURATO:PERSONA], a l qual e era stato chiesto di condurre le Fo rze dell’Ordine negli ovili in uso e che, a loro conoscenza, erano un ovile secondario e unovile “principale”. [OSCURATO:PERSONA], invece, secondo le sentenze di merito, aveva condotto gli operanti in un ovile diverso da quello “ principale ” , sito in una località ben distante dal luogo in cui si trovavano denominataSpiritu Santu, onde consentire al fratello [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi delle armi che si trovavano invece nell'ovile “principale”, luogo dove l'imputato dormiva ogni notte, dunque , dimora di [OSCURATO:PERSONA]. Né può essere dirimente il fatto che non vi era stato l'immediato arresto dell'imputato, nel momento della perquisizione , visto che , materialmente, le armi erano state reperite nella materialità di [OSCURATO:PERSONA], per questo tratto in arresto e che il complesso di elementi indiziari a carico dell’imputato erano stati complessivamente raccolti in più momenti. 1.2. Il secondo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] per il secondo motivo si richiama il ragionamento svolto in premessa al § 1.1.1., con riferimento al denunciato travisamento del “ f atto ” e c on la segnalata contraddizione derivante dal confronto tra le prove raccolte e la motivazione della sentenzaimpugnata. Le sentenze di merito evidenziano che la persona offesa aveva riferito che, in data 25 marzo 2020, durante un breve incontro con i fratelli S edda , aveva notato dei comportamenti che lo avevano insospettivo, avendo notato lo stato di agitazione di uno dei due fratelli, che era diventato tutto rosso, e che i due gli avevano ostruito il passaggio della sua proprietà con un Fiorino. Ancora, si rimarca che, nella stessa data, la persona offesa aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva raccontato un fatto,notato dal padre Franc esco il giorno successivo all’attentato(quindi il 16 m arzo 2020 ) , come da trascrizione riportata a pagina 6 e ss. della sentenzaimpugnata. La conversazione faceva riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricordato alla vittima che il padre [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di aver visto, il giorno dopo l'attentato,verso le 13:00 una c ampagnola verde , verdolina chiara (v. p. 7 della sentenza di appello), che si era fermata , per pochi secondi , nel punto che, nell'immediatezza il fatto , la vittima aveva indicato a M ula come luogo da cui erano partiti i colpi che lo avevano raggiunto. In tale conversazione, quindi , anche la vittima aveva riportato a [OSCURATO:PERSONA] l'episodio avvenuto il giorno prima,quando aveva trovato i fratelli [OSCURATO:PERSONA] a bordo del Fiorino. Così,a seguito di tale ulteriore episodio, evidentemente allarmat a , la persona offesa si era rivolta al [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri che stava svolgendo le indagini per riferiredell'episodio avvenuto la sera precedente con i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Le sentenze di merito rendono conto degli accertamenti successivi e delle indagini che avevano consentito di accertare che l'odierno ricorrente era proprietario di un fuoristrada di colore verde che , all'epoca , risultava regolarmente assicurato, marciante e in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA] , dando altresì atto delfatto che, in data 30 a prile 2020 , erano stati reperit i fucili e altro materiale,in prossimità dell'ovile “principale” dei fratelli S edda , l uogo nel quale solo [OSCURATO:PERSONA] normalmente rimaneva a dormire. Si dà conto, poi, del sopralluogo , eseguito il 15 a prile 2020 , sull'area dell'attentato e della circostanza constatata dal M aresciallo dei Ca rabinieri , secondo il quale il percorso in macchina che era stato descritto dalla vittima come quello da lui fatto quel giorno, poteva essere percorso in 9 minuti e che il punto in cui [OSCURATO:PERSONA] lavorava era visibile dagli ovili di [OSCURATO:PERSONA], così come tutto il percorso in macchina,fino al punto i n cui erano stati sparati i colpi di fucile. La Corte territoriale, dunque, ha respinto l'impugnazione con argomenti che sono immuni daillogicità manifesta (v. p. 39 e ss.). La sentenza parte dall'esame testimoniale del [OSCURATO:PERSONA], reso all'udienza del 1° f ebbraio 2023 , il quale aveva segnalato che i [OSCURATO:PERSONA] erano apparsi reticenti:addirittura [OSCURATO:PERSONA] , in un primo momento , aveva anche negato di aver conversato nella captazione ambientale con la persona offesa e negato che questa fosse mai avvenuta.[OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un atteggiamento reticente e di chiusura che aveva reso necessarie contestazioni da parte del Pubblico ministero. La sentenza di secondo gradospiega, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, che [OSCURATO:PERSONA] M ula , al dibattimento , avev a cercato di modificare la descrizione del colore dell'auto che suo padre gli aveva raccontato di aver visto mentre, la sentenza di appello segnala che, nella conversazione intercettata , si fa palese e testuale riferimento a un'auto verdolina chiara(v. p. 7 della sentenza di appello), colore che secondo i giudici di secondo grado diviene al dibattimento colore nocciolina (… verde grigia , non si capiva ) . La sentenza evidenzia che il teste aveva anche negato che l'auto si fosse fermata nel luogo indicato dalla persona offesa come quello d a cui erano partiti i colpi la sera dell'attentato e aveva reso dichiarazioni non decise quanto alla durata della sosta. Si riassumono anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e si sottolinea che queste, secondo lo stesso il [OSCURATO:PERSONA] G ranocchia , erano risultat e reticenti e comunque avevano tentato di ridimensionare le dichiarazioni precedentemente rese quanto al contenuto della conversazione che, però , viene indicata di con tenuto univoco , come da trascrizione della intercettazione. Contale esauriente motivazione, non illogica e comunque non censurabile nella presente sedeperché attinente alla valutazione non incongrua e completa dell’attendibilità dei testimoni, la Corte territoriale ha giustifica to in modo ineccepibilela ragione per la quale ha attribuito maggiore valenza al contenuto della conversazione intercettata, peraltro, di significato tutt ’ altro che neutro (v. p. 45). Il ragionamento non manifestamente illogico dei giudici di secondo grado evidenzia che si tratta di conversazione avvenuta, nell'immediatezza dei fatti , all'interno della vettura in un momento in cui i conversanti non erano al corrente dell'attivazione della registrazione. [OSCURATO:PERSONA], in quella sede, aveva cerca to di richiamare l'attenzione dell'amico sul fatto che l'auto che era stata vista passare sul posto, il giorno dopo , non pote sse appartenere alle F orze dell' O rdine domandando a chi appartenesse un a vettura di quel tipo , cercando di far comprendere a [OSCURATO:PERSONA] che non poteva essere una vettura appartenente agli investigatori. A ciò si aggiunga che il G iudice di primo grado ha riportato tutta la conversazione e ne ha interpretato il contenuto in modo conforme a quello svolto dalla Corte d'appello. Peraltro, la sentenza di secondo grado effettivamente ha reso conto del fatto che M ula av ev a concluso la di chiarazione assumendo che allora erano le Forze dell'Ordine, la Digos, ma si tratta di affermazione,secondo lo stesso giudice di appello,del tutto incoerente con il complessivo contenuto della conversazione intercettata,essendo questa d iretta , anzi, espressamente a far capire all'amico che non si trattava di auto istituzionale perché si sarebbe recata sul posto in un momento addirittura precedente rispettoa quello in cui era stata resa la denuncia dalla persona offesa,intervenuta il 16 marzo 2020 . [OSCURATO:PERSONA] il riferimento all’indicazione dei due secondi offerta da [OSCURATO:PERSONA], secondo la Corte territorialenon poteva essere presa alla lettera perché il tempo di due secondi non sarebbe stato sufficiente neppure ad arrestare l'auto; si tratta, per la motivazione non manifestamente illogica dei giudici di merito , di mera esemplificazione per indicare un tempo breve. Inoltre, si riporta la circostanza difatto che dall'autovettura era scesa una persona, come acclarat o a seguito della dichiarazione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], resa nell'udienza del 29 marzo 2022,a seguito di contestazione. L'osservazione contenuta nel ricorso secondo la quale sarebbe stato imprudente per l'imputato utilizzare un'auto così facilmente individuabile e comunque a lui riferibile è stata già svolta con i motivi di appello e a tale sollecitazione la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta(v. p. 48) non rivedibile nella presente sede di legittimità. Dunque,appare immune da vizi di ogni tipo la conclusione cui sono giunti i convergenti provvedimenti di merito secondo i quali non residuano dubbi di sorta circa il fatto che si sia trattato di un attentato senz’altro riferibile all’imputato. Invero, l ’a zione è stata dimostrata e anche il punto dove si trovava lo sparatore. Inoltre, non residuano dubbiche a sparare sia stato uno dei fucili che erano custoditi presso l’ovile “principale”, ove [OSCURATO:PERSONA] dormiva ogni notte. Il punto in cui è avvenuto lo sparo è stato riscontrato dal rinvenimento del bossolo,da parte dei Carabinieri, in data 9 maggio 2020 , risulta to , a ll'esito delle prove di compatibilità, esploso dal fucile reperito presso l'ovile dell'imputato e che corrisponde per calibro e tipo a quello da cui sono risultati esplosi i colpi che hanno raggiunto la vettura della parte lesa,il giorno del tentato omicidio. Il sopralluogo,nelle immediatezze, svolto dal conducente di una campagnola di colore verdino,corrispondente a quella, marciante e in uso ad [OSCURATO:PERSONA] S ed da , è avvenuto, secondo la motivazione ineccepibile dei provvedimenti di merito, proprionel luogo ove si trovava lo sparatore, la mattina dopo l’agguato e prima ancora che la persona offesa denunciasse il fatto . L ’auto si era fermata, la persona era scesa e poi risalita, come affermato dal teste [OSCURATO:PERSONA] . Sul punto, il ricorso non appare specifico postoche il ricorrente afferma che vi sono innumerevoli ipotesi del motivo di tale condotta, ma non ne indica alcuno. 1.3. Il terzo motivoè infondato. Sul movente la Corte territoriale richiama un indirizzo assoluta mente condivisibile di questa Corte (Sez.1, n. 31449 del 14/02/2012 , Rv. 254143 – 01) secondo il quale l 'assenza di prova sul movente non si risolve nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, né tanto meno di assenza di coscienza e volontà dell'azione, consistita nell'esplosione di un colpo d'arma da fuoco causativo della morte della vittima.In senso conforme si è affermato (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021 , Arcieri, Rv. 281109 – 01 ) che l'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione. In ogni caso, nella specie, la vittima ha dichiarato al dibattimento che vi erano vecchie questioni familiari che avevano inciso sui rapporti con i [OSCURATO:PERSONA] definiti non buoni,come quelli con i vicini [OSCURATO:PERSONA] e Lai. La persona offesa con riferimento ai [OSCURATO:PERSONA] ha, comunque, descritto l ’esistenza di dissidi tra le famiglie, risalenti a quando lui era bambino, che avevano portato all'interruzione dei rapporti per via di un terreno che avrebbe voluto acquistare suo padre e che, invece,era stato acquistato dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Del resto,appare dirimente il dato della riferibilità del fucile dal quale sono risultati esplosi i colpi all'indirizzo della vittima, alla persona di [OSCURATO:PERSONA] S edda , perché trovato nel suo ovile nell