CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33985/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MA il 20/09/1957avverso la sentenza del 09/09/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;esaminati sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso, presentatocongiuntamente nell’interesse dei due imputati;rilevato che - con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata all’esito digiudizio abbreviato - il Tribunale di Latina in composizione monocratica haritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all’art. 651cod. pen. (perché, richiesti dai Carabinieri della Stazione di Aprilia, rifiutavano didare indicazioni sulla propria identità) e, per l’effetto, li ha condannati alla penadi euro sessanta di ammenda ciascuno, oltre che al pagamento delle speseprocessuali;rilevato che hanno proposto appello - poi riqualificato in ricorso percassazione - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore avv.insufficiente e/o assente motivazione, nonché erronea valutazione della prova, inpunto di mancata applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen., dolendosipoi anche della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;ritenuto che l’impugnazione non sia inammissibile, almeno quanto alprimo motivo di ricorso, risultando completamente carente – nell’impugnatadecisione - la motivazione in ordine all’invocata applicazione dell’istituto di cuiall’art. 131-bis cod. pen., oggetto di specifica richiesta difensiva in sede diconclusioni;ritenuto che, dunque, debba valutarsi il profilo inerente alla possibilità diproseguire l’azione penale, risultando spirato il termine di improcedibilità fissatodall’art. 344-bis cod. proc. pen. già in data 08/03/2026, ossia in epocaantecedente rispetto al 25/05/2026, giorno della trasmissione degli atti a questaCorte;ritenuto, quindi, che l’esito non possa che essere quello dell’annullamentosenza rinvio della impugnata decisione, stante il superamento dei termini diprocedibilità afferenti al giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' l'azione penale non puòessere proseguita ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]