CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2025
Cassazione n. 40777/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 3283/2025 CC - 19/11/2025 R.G.N. 24407/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40777/2025 Roma, lì, 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha respinto l'istanza proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 30 aprile 2025, quale indagato per il delitto di cui agli artt. 110 e 630 cod. pen. commesso il 10 aprile 2025 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, riepilogati gli indizi di reato, consistenti nell'arresto in flagranza dell'istante, unitamente ai suoi complici, e nelle dichiarazioni del giovane sequestrato, [OSCURATO:PERSONA], e di suo fratello [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di questi ultimi, fondata sull'asserita qualità del primo di persona da sottoporre a indagini, rilevando che il suo coinvolgimento in azioni delittuose, dalle quali sarebbe provenuta la somma di denaro pretesa dai sequestratori, era stato affermato da uno solo di questi ultimi ma l'accusa era del tutto generica e priva di riscontri, e ritenendo inconsistente l'analoga eccezione relativa alle dichiarazioni del fratello della vittima, ed ha ribadito la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'emissione della misura cautelare, essendo stata la privazione della libertà, compiuta anche dall'istante, verificata dagli agenti intervenuti. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti, altresì, le esigenze cautelari non solo in applicazione della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche per il pericolo di reiterazione del reato, visti la notevole gravità della condotta tenuta, la pericolosità sociale dell'istante, l'emergere, allo stato, dell'inserimento di questi in un contesto di criminalità organizzata, e per il pericolo di inquinamento probatorio, avendo gli arrestati già tentato di fornire, nei loro interrogatori, una versione di comodo, e potendo essi, se liberi, avvicinare la persona offesa per ottenere, anche con minacce, la ritrattazione delle accuse. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'omessa applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. La vittima del sequestro, [OSCURATO:PERSONA], era già coinvolto nei fatti oggetto di indagine, per cui sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen., dal momento che egli già nelle prime dichiarazioni aveva ammesso di avere partecipato ai fatti sottesi alla vicenda, con la conseguenza che il mancato rispetto della norma comporta la inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni da lui rese. Esse sono state assunte anche in violazione dell'art. 350 cod. proc. pen., in quanto egli avrebbe dovuto essere assistito da un difensore. L'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni rende insufficiente il quadro indiziario a carico dell'istante. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., per l'omissione e l'arbitraria svalutazione di elementi a sé favorevoli dichiarati dall'indagato. L'ordinanza è nulla perché non riporta gli elementi a favore del ricorrente, emersi nel suo interrogatorio. Egli ha negato la propria responsabilità, fornendo una versione alternativa e un alibi riscontrato, ma l'ordinanza non ne fa menzione. In particolare ha fornito indicazioni precise di dove si trovasse al momento dei fatti, ha indicato possibili testimoni, e possibili riscontri documentali. Il Tribunale, invertendo l'onere della prova, ha affermato che era onere della difesa dimostrare immediatamente la fondatezza dell'alibi, ed ha valutato negativamente la tesi difensiva sul presupposto che essa non era immediatamente verificabile, invece di valutare la sua credibilità intrinseca. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., per l'omessa valutazione della contraddittorietà delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello. L'ordinanza ha errato gravemente nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di suo fratello, non rilevandone le evidenti contraddizioni e incongruenze circa la dinamica dei fatti, il ruolo dei partecipanti e i tempi e luoghi della vicenda, e non ha neppure tenuto conto dell'assenza di riscontri esterni a tali dichiarazioni, in particolare testimoni o documenti. Tali contraddizioni impongono di escludere la gravità del quadro indiziario, e la complessiva credibilità dei dichiaranti. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in merito alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza ha violato l'obbligo di motivazione, in quanto si è limitata a riportare formule stereotipate, senza individuare gli elementi concreti che dimostrano la sussistenza di tali esigenze e senza valutarli criticamente, ed ha affermato l'inadeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere senza fornire ragioni concrete e specifiche e senza motivare esplicitamente sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga senza alcun elemento a sostegno. Il pericolo di reiterazione del reato è motivato con formule stereotipate e senza fornire elementi concreti, dal momento che il ricorrente non ha precedenti penali specifici, non appartiene al crimine organizzato, le modalità del fatto non denotano serialità né professionalità criminale. Inoltre è stato violato il principio di proporzionalità, dal momento che il reato potrebbe essere sanzionato, in concreto, con una pena molto inferiore al massimo edittale e consentire la concessione della sospensione condizionale. Inoltre non è stata valutata l'applicabilità di una misura meno afflittiva, quali gli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico, avendo il ricorrente una dimora fissa e una stabilità familiare e lavorativa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nel complesso dei suoi motivi, deve essere rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. Il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che è stata ampiamente valutata nell'ordinanza impugnata e respinta con una motivazione approfondita, logica e conforme alle norme processuali e alla loro interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo l'ordinanza, infatti, l'assunzione del giovane a sommarie informazioni avvenne nell'immediatezza dell'arresto dei suoi sequestratori, quando egli risultava essere solo la vittima di un sequestro di persona, senza che fosse emerso alcun indizio di reità a suo carico. La mera ammissione, resa sia dal giovane sequestrato sia da suo fratello, che egli si era prestato a far transitare una somma di denaro sul suo conto postepay, non faceva sorgere concreti sospetti di reità, idonei per un'incriminazione, perché non vi erano elementi per ipotizzare che tale denaro avesse una provenienza illecita, avendo uno dei sequestratori giustificato tale movimento come un semplice favore da lui richiesto al giovane per poter ricevere il pagamento del salario, essendo egli sprovvisto di un conto corrente (così alla pag. 16 dell'ordinanza). La lettura delle dichiarazioni rese dalle due persone informate sui fatti, per le parti di esse riportate nell'ordinanza, confermano la logicità di tale valutazione, non emergendo da queste alcuno specifico indizio di reità. Il ricorrente ripropone l'eccezione in termini generici e senza confrontarsi approfonditamente con tale motivazione: egli si limita ad affermare che, quando venne sentito come persona informata sui fatti, il giovane [OSCURATO:PERSONA] «era già oggetto di indagini», ma tale affermazione è apodittica, non risultando che pendessero indagini penali nei suoi confronti, non essendo indicato alcun elemento che facesse sospettare il suo coinvolgimento in una qualunque attività illecita, e non essendo neppure evidenziato da quale, tra le prime dichiarazioni della vittima, sarebbero emersi indizi di reità a suo carico. Il ricorrente non si confronta neppure con la valutazione contenuta alla pag. 16 dell'ordinanza impugnata, secondo cui, se anche si ritenesse che dalle dichiarazioni della vittima emergevano indizi di commissione di un reato, l'omessa applicazione del disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen., che impone l'interruzione dell'esame e l'invito a nominare un difensore, comporterebbe l'inutilizzabilità delle stesse solo nei confronti del dichiarante, ai sensi del primo comma della norma stessa, ma non nei confronti dei terzi accusati. Tale valutazione appare corretta, perché dall'ordinanza non emergono elementi per ritenere che il giovane [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere sentito sin dall'inizio in qualità di persona sottoposta ad indagini: il ricorrente, anche in questo caso, afferma apoditticamente che egli rivestiva una simile qualità, ma non indica alcun elemento a sostegno di tale affermazione. né specifica quali dichiarazioni dello stesso avrebbero un contenuto auto-accusatorio. Del tutto infondata, infine, è l'affermazione di una violazione dell'art. 350 cod. proc. pen., che regola l'assunzione di informazioni da una persona già sottoposta ad indagini, non avendo il ricorrente indicato, anche nel formulare tale affermazione, gli elementi da cui desumere l'esistenza di indagini in corso a carico della vittima. Il rigetto dell'eccezione, da parte del Tribunale del riesame, appare pertanto motivata in modo logico, non contraddittorio e conforme alle risultanze processuali, non essendo emersi, allo stato, elementi dimostrativi dell'essere stata la persona offesa già raggiunta da indizi di reità quando venne assunta a sommarie informazioni in merito al delitto commesso in suo danno, e non risultando che tali elementi siano emersi durante la sua assunzione. Deve anche evidenziarsi che, non avendo il ricorrente sollevato analoga eccezione con riferimento alle dichiarazioni rese dal fratello della vittima, la sussistenza dei gravi indizi di reato, anche a carico del ricorrente, rimane confermata da tali dichiarazioni, oltre che dall'accertamento diretto del sequestro in corso compiuto dalla polizia, durante l'irruzione nella casa in cui il giovane [OSCURATO:PERSONA] veniva trattenuto contro la sua volontà. 3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta la omessa o inadeguata valutazione delle dichiarazioni da lui rese nel suo interrogatorio, in particolare di quelle a sé favorevoli, ma la mancata allegazione dell'atto impedisce ogni verifica circa la completezza del riassunto che ne viene fatto alle pagine 12 e 13 dell'ordinanza impugnata. Secondo tale riassunto, il ricorrente avrebbe ammesso di essersi recato a [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere una somma di denaro, proveniente da una truffa, accreditata sul conto postepay di [OSCURATO:PERSONA] e di cui questi si era appropriato, ma avrebbe detto di non conoscere, se non di vista, gli altri indagati, e di non avere assistito ad alcun atto di violenza o minaccia, o di privazione della libertà. Nel suo ricorso il ricorrente afferma, genericamente, di avere fornito un alibi circostanziato e di avere negato di avere partecipato ai fatti contestati, ma non riferisce il contenuto delle sue dichiarazioni e non contesta neppure come falso il riassunto di queste riportato nell'ordinanza, per cui tale sua affermazione risulta incomprensibile, non apparendo compatibile l'esistenza di un alibi con la sua presenza a fianco degli altri indagati durante il sequestro del giovane [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riferito da quest'ultimo e da suo fratello, ed accertato dalla polizia al momento dell'irruzione nella casa in cui il giovane era trattenuto. Anche l'affermazione di totale estraneità ai fatti appare non compatibile con le ammissioni che lo stesso ricorrente avrebbe fatto, di essersi recato da [OSCURATO:PERSONA] appositamente per recuperare il proprio denaro, di cui il giovane si sarebbe appropriato. Secondo l'ordinanza, inoltre, il coinvolgimento del ricorrente nei fatti accaduti sarebbe dimostrato anche dai pregressi rapporti economici che lo legano ad uno dei coindagati, il Bevilacqua, nella cui abitazione era trattenuta la vittima: il ricorrente non si confronta con tale affermazione, né la smentisce, per cui le sue censure in merito all'errata valutazione delle sue dichiarazioni difensive appaiono, anche per tale motivo, infondate. Questo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché non emerge, dagli atti, alcun vizio della motivazione in merito ad un'asserita, ma non provata e neppure specificamente dedotta, omessa valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente. Deve peraltro sempre ribadirsi che, nella valutazione della completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione di un'ordinanza emessa in fase cautelare, occorre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). 4. Il terzo motivo del ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per genericità. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, delle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni della persona offesa e di suo fratello, ma non le indica in modo specifico, e tanto meno ne indica la rilevanza. Nel ricorso si sostiene, genericamente, che nelle loro dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] e suo fratello avrebbero indicato tempi e luoghi geografici diversi, in cui si sarebbero svolti i fatti, o identificazioni diverse circa i soggetti coinvolti, ma tali difformità non emergono dalle dichiarazioni riportate, per stralcio, alle pagine da 4 a 11 dell'ordinanza, e l'assoluta genericità della doglianza impedisce di comprendere a quali divergenze il ricorrente faccia riferimento. Dalle dichiarazioni riportate nell'ordinanza, infatti, non emergono significative difformità quanto ai tempi e modi del denunciato sequestro di persona, quanto alla richiesta di denaro per la liberazione, quanto all'identità e alle condotte dei soggetti coinvolti, quanto agli spostamenti a cui il giovane sarebbe stato costretto né, infine, quanto al luogo in cui sarebbe stato trattenuto, che è stato individuato dalla polizia proprio attraverso le precise indicazioni fornite dal fratello della vittima. L'omessa indicazione delle asserite contraddittorietà delle dichiarazioni della vittima e di suo fratello impedisce, pertanto, sia di valutarne l'effettiva sussistenza e rilevanza, sia di valutare la loro idoneità a sovvertire la valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che consistono anche nel diretto accertamento, da parte della polizia, di una condizione di privazione della libertà in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della presenza del ricorrente presso l'abitazione in cui il sequestro era in corso, nonché della sua immediata fuga all'arrivo della polizia, da lui non giustificata. Il ricorso non effettua tale valutazione, né si confronta con gli altri elementi in base ai quali l'ordinanza fonda la sua affermazione di sussistenza di indizi gravi, idonei per l'emissione della misura cautelare, mentre il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché le asserite contraddizioni nelle dichiarazioni dei predetti soggetti siano tali da escludere non solo la rilevanza indiziaria di queste ultime, ma anche la sufficienza degli altri elementi per giustificare l'emissione della misura stessa. 5. Il quarto motivo del ricorso è infondato, e deve essere respinto. L'ordinanza ha motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari e la necessità di applicare la misura della custodia in carcere, non solo richiamando la presunzione relativa stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante in ragione del titolo di reato contestato, ma valutando specificamente la gravità delle esigenze stesse e la personalità del ricorrente. Ha valutato, infatti, sussistente il pericolo di reiterazione del reato, per la rilevante gravità del delitto commesso, ritenuto sintomatico di una forte propensione a delinquere di tutti gli indagati, per l'aggressività manifestata nei confronti di un soggetto molto giovane al solo fine di procurarsi il profitto presumibilmente derivante da un'attività illecita, e per il ritenuto inserimento di questo ricorrente in un contesto di criminalità organizzata, ipotizzato alla luce delle sue stesse dichiarazioni. Inoltre ha ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, per il tentativo già messo in atto, da parte di diversi indagati, di fornire versioni alternative, smentite dai primi accertamenti svolti, e per il sospetto di possibili azioni di pressione sulla vittima e sui suoi familiari per ottenere la ritrattazione delle accuse, sospetto derivante dalle modalità dell'aggressione già compiuta e dal contesto criminale in cui l'intera vicenda appare collocarsi. Il ricorrente oppone, a tale precisa valutazione, solo una doglianza generica, addirittura deducendo l'insussistenza del pericolo di fuga, benché tale esigenza cautelare non sia stata ravvisata dal Tribunale del riesame, omettendo del tutto di confrontarsi con il ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, e sostenendo probabile la concessione della sospensione condizionale della pena, senza confrontarsi con le ammissioni da lui stesso rese circa il proprio coinvolgimento in vicende truffaldine, che hanno indotto il Tribunale del riesame ad ipotizzare un suo inserimento in contesti criminali organizzati, e senza confrontarsi, soprattutto, con i limiti edittali della pena prevista per il reato contestato, che rendono, allo stato, molto difficile ipotizzare l'irrogazione di una pena non superiore a due anni di reclusione. Anche in ordine all'adeguatezza della misura applicata, la doglianza contenuta nel ricorso è del tutto generica, in quanto lamenta l'omessa valutazione di misure alternative alla custodia in carcere senza tenere conto della presunzione relativa operante, secondo cui, sussistendo le esigenze cautelari, deve essere applicata la misura più grave, a meno che emerga in concreto la possibilità di soddisfare tali esigenze con misure meno afflittive. L'ordinanza ha valutato tale possibilità, con riferimento agli arresti domiciliari, e l'ha esclusa, ritenendo tale misura inidonea a soddisfare le esigenze cautelari, per la gravità del reato commesso, le sue modalità, l'indole aggressiva e criminale del ricorrente e l'assenza di segni di resipiscenza: tale valutazione appare logica e adeguata, sia con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, stante la violenza esercitata per recuperare un preteso credito probabilmente derivante da attività illecite, sia con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, che non sarebbe escluso da una misura che potrebbe facilmente essere violata allo scopo di mantenere i contatti con i coindagati e di raggiungere la vittima stessa. In merito alla concedibilità degli arresti domiciliari, inoltre, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, della stabilità familiare e lavorativa dell'indagato, ma tali condizioni non sono verificabili da questa Corte, a causa dell'omessa allegazione di qualunque documentazione sul punto; la doglianza rimane, pertanto, del tutto generica. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La presente decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, per cui si impone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]