CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18384/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19708-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SANN A GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA](); - controrícorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 791/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza depositata il 24.2.2020, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il Fondo di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione del trattamento medesimo maturate dal luglio 2013 al giugno 2017; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, anch'esso successivamente illustrato con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza non partecipata; il [OSCURATO:PERSONA] Presidente, a cui è stato chiesto di rimettere la causa dinanzi alle Sezioni Unite sulla base di un affermato contrasto tra alcune pronunce di questa Corte di cassazione, con decreto del 10 marzo 2022, ha rigettato la richiesta ed ha disposto la restituzione del Ric. 2020 n. 19708 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- fascicolo a questa Sezione VI- Lavoro per la trattazione all'adunanza odierna già fissata; Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che l'adesione degli odierni controricorrenti alla c.d. capitalizzazione della prestazione a carico del Fondo complementare per gli ex dipendenti del [OSCURATO:SOCIETA] dovesse comportare l'infondatezza della pretesa di ottenere la perequazione del trattamento pensionistico relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione stessa, essendosi estinta l'obbligazione periodica alla quale la perequazione accedeva; con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto che le parti avessero sostituito il trattamento pensionistico a carico del Fondo con un'erogazione in capitale, con conseguente infondatezza di ogni pretesa connessa all'obbligazione originaria; in via preliminare, va disattesa la richiesta delle parti controricorrenti di disporre il rinvio alla pubblica udienza, posto che ciò il codice di rito, art. 380 bis c.p.c., prevede nell'ipotesi, qui non ricorrente, che il collegio ritenga che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5); sempre in via preliminare, quanto alle difese spiegate dalle parti controricorrenti in ordine alla corretta individuazione dell'oggetto della domanda spiegata nei gradi di merito, si sostiene che oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza n. 17809 del 1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal [OSCURATO:SOCIETA] e Ric. 2020 n. 19708 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- non certo differenze economiche sul trattamento pensionistico erogato nel periodo dedotto in causa e da ciò, sostanzialmente, deriverebbero tutti i vizi imputati alla sentenza impugnata sia relativi alla motivazione che ai profili di diritto sostanziale elencati nei diversi motivi oggetto di ricorso; tuttavia, è proprio l'interpretazione del giudicato posto a fondamento dell'azione che conduce al rigetto del ricorso; va ricordato che in conseguenza della c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la 1. 30 luglio 1990, n. 218, agli artt. 3, comma 3, e 6, delegò il Governo ad emanare decreti con valore di legge ordinaria, diretti, tra l'altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi o esonerati dall'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, in quanto la relativa materia era disciplinata, rispettivamente, dall'allegato T all'art. 39 della 1. 8 agosto 1895, n. 486 e dall'art. 15 della 1. 20 febbraio 1958, n. 55; all'interno di tale categoria si trovava anche il [OSCURATO:SOCIETA]; la delega fu esercitata con il d.lgs. n. 357 del 1990 che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi dei menzionati enti pubblici creditizi (art. 5, comma 1) e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza), a decorrere dal periodo di paga in corso al 10 gennaio 1991, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in una gestione speciale dell'Inps (art. 1, commi 1 e 2) all'uopo costituita; inoltre, il medesimo testo stabilì la contestuale trasformazione dei fondi o casse degli ex regimi esonerati in fondi integrativi Ric. 2020 n. 19708 sez. ML - ud. 22-03-2022 -4- dell'assicurazione generale obbligatoria, con affidamento agli stessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro - della funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio O in pensione al 31 dicembre 1990 (rispettivamente, art. 5, comma 2, e art. 4); con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della L n. 218 del 1990 (cioè al 21 agosto 1990), è stato previsto che la gestione speciale assumesse a proprio carico una quota del trattamento, determinata secondo le misure percentuali indicate, per ciascuno dei regimi soppressi, nella tabella allegata al d.lgs. n. 357 del 1990 (art. 3, comma 2, primo periodo); ancora, è stato previsto che i fondi integrativi o i datori di lavoro assumessero a proprio carico la differenza tra tale quota - incrementata per effetto della disciplina della perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria (art. 3, comma 3) - e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi (artt. 3, comma 4, e 4, comma 2). L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 357 del 1990, stabilì, testualmente, che "La gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto. [...1"; è pacifico, quanto al tema della presente fattispecie, che con la sentenza n. 17809 del 1994, passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte di cassazione n. 9024 del 2001, si riconobbe che il dante causa delle ricorrenti, che fruiva del trattamento pensionistico erogato ai dipendenti del [OSCURATO:SOCIETA] da epoca precedente alla data del 31 dicembre 1990, non aveva diritto alla Ric. 2020 n. 19708 sez. ML - ud. 22-03-2022 -5- perequazione con aggancio alla retribuzione del pari grado per tutto il 1993 ai sensi della legge n. 438 del 1992, ma tale diritto competeva dal 1 gennaio 1994 al 26 luglio 1996, data a decorrere dalla quale è stata disposta la sospensione dei meccanismi perequativi relativamente alle pensioni integrative e sostitutive e alle quote di pensione poste a carico del [OSCURATO:SOCIETA], meccanismi definitivamente soppressi dal 1 gennaio 1998 ai sensi della legge n. 449 del 1997; i motivi possono essere trattati con proprio Corte cassazione n. 1957 del 2001, che ha concorso a determinare il formarsi del giudicato invocato, ha chiarito che " con l'art. 4 ( d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357) è stato stabilito che per i soggetti iscritti nella gestione speciale costituita presso l'INPS e indicati negli artt. 2 e 3 "è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore" previsto dalle forme esclusive ed esonerative, le quali, per tali effetti, ",continuano ad operare" (primo comma) e che "la differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale incrementate per effetto della disciplina della perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1". Con l'art. 5 è stata disposta la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi (quelli del [OSCURATO:SOCIETA] e del Banco di Sicilia) nonché di quelli esonerativi e i fondi o casse sono stati trasformati in "fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art. 4 " (commi primo e secondo)"; dunque, deve ritenersi pacifico che oggetto del giudicato qui invocato è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell'importo della quota del trattamento Ric. 2020 n. 19708 sez. ML - ud. 22-03-2022 -6- pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla gestione speciale dell'INPS, posta a carico del fondo integrativo dell'ago; non può dunque esservi dubbio sul fatto che qualsiasi effetto ricollegabile al giudicato (che questa Corte di cassazione — vd. 19825/2011, 22269/2013; 5247/2013, 6496/2021 e le altre ricordate dalle stesse ricorrenti- ha riconosciuto prevalere sulla disciplina derivante D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 9 e 11, come interpretati autenticamente dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55), non possa che inerire alla quota di pensione integrativa, trattandosi di un meccanismo di perequazione, annoverabile fra le discipline di maggior favore fatte salve nei sensi di cui sopra, connesso alla stessa e non di un diritto autonomo o comune alla pensione a carico della gestione speciale INPS; diventa dunque centrale ed inevitabile affrontare la questione degli effetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa, senza che in ciò si possano ravvisare errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta sulla richiesta di condanna, della ex datrice di lavoro e del fondo, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale successivo alla capitalizzazione; tale ragionamento, contrariamente all'assunto delle contro ricorrenti, non frustra in alcun modo eventuali aspettative legate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, posto che occorre distinguere tra le doglianze destinate ad essere fatte valere con riferimento ai ratei di pensione integrativa erogati prima della capitalizzazione, come anche quelle relative al criterio di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione (entrambe assenti dall'oggetto del giudizio), e quelle strumentali alla rivendicazione di Ric. 2020 n. 19708 sez. ML - ud. 22-03-2022 -7- maggiori importi sul trattamento pensionistico erogato successivamente a tale momento, posto che tali ratei sono quelli posti a carico della gestione speciale INPS da sempre caratterizzata dal meccanismo legale di perequazione e mai interessato dal giudicato; tutto ciò chiarito, i motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte, concernenti l'interpretazione che i giudici territoriali hanno dato della clausola contenuta nell'art. 47, comma 1, dello Statuto del Fondo, che prevede in favore dei percettori del trattamento pensionistico integrativo la facoltà di optare per la sua corresponsione in una somma capitale una tantum, "con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco avuto riguardo al trattamento integrativo" (così la disposizione negoziale controversa, debitamente trascritta a pag. 5 del ricorso per cassazione); al riguardo, va premesso che per le forme pensionistiche integrative istituite D.Lgs. n. 357 del 1990, ex art. 5 e risultanti dalla soppressione dei fondi esonerativi ed esclusivi degli istituti di credito di diritto pubblico oggetto del processo di privatizzazione, la facoltà di capitalizzazione del trattamento pensionistico è stata mantenuta, là dove prevista dai rispettivi regolamenti precedenti, non oltre i limiti già fissati dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7, comma 6, ossia nel limite massimo del 50% della pensione, con possibilità di capitalizzare l'intero trattamento nel caso in cui esso risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7; è stato documentato nel giudizio di merito che tutti gli odierni contro ricorrenti hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare rivenienti dal loro diritto a mantenere la perequazione Ric. 2020 n. 19708 sez. ML - ud. 22-03-2022 -8- anche in data successiva all'entrata in vigore della norma d'interpretazione autentica costituita dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, siccome sancito con sentenza passata in giudicato (cfr. sul punto le deduzioni di pagg. 6 e 10-14 del ricorso per cassazione); essendosi realizzata l'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7, lett. a), (oggi abrogato per effetto del D.Lgs. n. 252 del 2005), che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l'estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato, erroneamente la Corte di merito ha interpretato la clausola contenuta nell'art. 47 dello Statuto del Fondo dianzi cit., non avendo assegnato al disposto negoziale il significato risultante dalla "comune intenzione delle parti" (art. 1362 c.c.); questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. civ. Sez. lavoro, 25- 10-2021, n. 29915; n. 30518 del 2021) nonché con riguardo a fattispecie relativa ad altro istituto di credito, che la richiesta di percepire il trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina, con effetto dal momento della corresponsione del pattuito, l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (così Cass. n. 25215 del 2020, p.p. 14 ss. della parte motiva); pertanto, la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del Ric. 2020 n. 19708 sez. ML - ud. 22-03-2022 -9- computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell'intero trattamento pensionistico integrativo; la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa com