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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17062/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

Ritenuto che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella reiterazione delle doglianze proposte con la prima impugnazione e non si confronta con le ragioni poste a sostegno della conferma di responsabilità dalla Corte territoriale.

Segnatamente: (a) con riferimento alle doglianze proposte nei confronti della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato la Corte offriva una motivazione inattaccabile rilevando come il telefono fosse stato rinvenuto nella disponibilità del ricorrente e fosse stato dallo stesso plurime volte utilizzato, mentre la consapevolezza della provenienza illecita veniva confortata oltre che dalla mancanza di giustificazioni, anche dal fatto che il codice Imei era evidentemente indicativo della appartenenza del bene ad altra persona; (b) la Corte territoriale offriva una ineccepibile motivazione anche con riferimento al diniego dell'attenuante, in allora, prevista dall'art. 648 comma 2, in quanto rilevava come il valore del cellulare ricettato non fosse affatto esiguo; (c) per quanto concerne la recidiva veniva messo in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] fosse gravato da numerosi precedenti e e come lo stesso non avesse tratto alcun giovamento dalle pregresse vicende giudiziarie, circostanza che induceva a ritenere l'accrescimento specifico della pericolosità e della colpevolezza necessari per il riconoscimento dell'aggravante contestata; (d) anche il trattamento sanzionatorio veniva giustificato con motivazione ineccepibile in quanto veniva rilevato come dalla processo non fossero messi elementi positivi valutabili per l'attenuazione della pena e come il ricorrente non avesse mostrato alcun segno di resipiscenza.

Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella reiterazione delle doglianze proposte con la prima impugnazione e non si confronta con le ragioni poste a sostegno della conferma di responsabilità dalla Corte territoriale. Segnatamente: (a) con riferimento alle doglianze proposte nei confronti della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato la Corte offriva una motivazione inattaccabile rilevando come il telefono fosse stato rinvenuto nella disponibilità del ricorrente e fosse stato dallo stesso plurime volte utilizzato, mentre la consapevolezza della provenienza illecita veniva confortata oltre che dalla mancanza di giustificazioni, anche dal fatto che il codice Imei era evidentemente indicativo della appartenenza del bene ad altra persona; (b) la Corte territoriale offriva una ineccepibile motivazione anche con riferimento al diniego dell'attenuante, in allora, prevista dall'art. 648 comma 2, in quanto rilevava come il valore del cellulare ricettato non fosse affatto esiguo; (c) per quanto concerne la recidiva veniva messo in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] fosse gravato da numerosi precedenti e e come lo stesso non avesse tratto alcun giovamento dalle pregresse vicende giudiziarie, circostanza che induceva a ritenere l'accrescimento specifico della pericolosità e della colpevolezza necessari per il riconoscimento dell'aggravante contestata; (d) anche il trattamento sanzionatorio veniva giustificato con motivazione ineccepibile in quanto veniva rilevato come dalla processo non fossero messi elementi positivi valutabili per l'attenuazione della pena e come il ricorrente non avesse mostrato alcun segno di resipiscenza. Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris