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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27252/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza 12 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXXaccordava a XXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione di pena per il delitto di attipersecutori ai danni della moglie, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la misura alternativadella detenzione domiciliare, da eseguirsi presso l’abitazione della madre delcondannato.2.Con successivo provvedimento 4 febbraio 2026 il locale Magistrato disorveglianza ricusava di dare corso alla revoca della misura alternativa indiscorso, invocata dalla vittima del reato, rilevando:- l’assenza di elementi di novità sopravvenuti rispetto alla originariadecisione, idonei a mutare il giudizio prognostico che la sosteneva;- l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 58-sexies Ord. pen., qualeintrodotto dall’art. 5, comma 1, lett. c), della legge 2 dicembre 2025, n. 181,richiamato dall’istante – che pone a carico della magistratura di sorveglianzaobblighi informativi, in favore della vittima del reato suindicato, aventi apresupposto l’avvenuta ammissione del reo a misure alternative alla detenzione– in quanto disposizione entrata in vigore successivamente all’adozionedell’ordinanza concessiva di cui era domandata la revoca, nonché disposizioneche subordina, in ogni caso, l’assolvimento dei menzionati obblighi informativialla preventiva richiesta dell’interessato, nella specie mai formulata.3.

Avverso tale decisione, XXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione,con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sullabase di cinque motivi di seguito illustrati in conformità all’art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Primo motivo.

Violazione degli art. 111, sesto comma, Cost., 6 CEDU e125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.Quest’ultima sarebbe totalmente inappagante, a cospetto dei menzionatiparametri normativi, perché non conterrebbe alcun richiamo al tenore delleprescrizioni imposte all’atto della concessione della misura alternativa, néchiarirebbe come fosse stato successivamente verificato il rispetto di taliprescrizioni, e come fosse stato ab origine valutato il rischio di reiterazione.Il provvedimento impugnato non si confronterebbe con le corpose deduzionisvolte a sostegno dell’istanza di revoca della misura alternativa, tramite le qualisarebbe stata, tra l’altro, segnalata l’inosservanza delle prescrizioni in discorsoad opera del condannato e si sarebbe puntualmente argomentato sullaretroattività delle previsioni recate dall’art. 58-sexies Ord. pen.3.2.

Secondo motivo.

Violazione degli artt. 666 cod. proc. pen., 69 Ord. pen.e 6 CEDU.Non sarebbero state osservate le norme procedimentali regolanti la materiae sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, tutelato anche a livellosopranazionale.Nella rimanente parte, il motivo replica le censure di cui al motivoprecedente.3.3.

Terzo motivo.

Violazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sullaprevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenzadomestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 (ratificata e resa esecutiva conlegge 23 giugno 2013, n. 77) e della giurisprudenza europea e nazionale ad essapertinente.L’art. 51 della citata Convenzione imporrebbe agli Stati contraenti diadottare, a fronte di atti criminosi di quel genere, le misure, legislative o di altrotipo, «necessarie per consentire alle Autorità competenti di valutare il rischio diletalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamentiviolenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinatodi sicurezza e di sostegno».Il successivo art. 52 imporrebbe agli Stati contraenti, in caso di adozione dimisure nei confronti degli autori di quegli atti criminosi, di «dare priorità allasicurezza delle vittime o delle persone in pericolo».La Corte EDU avrebbe sviluppato una giurisprudenza consolidata inproposito, nel motivo richiamata.

E anche la Corte di cassazione italianapretenderebbe, con le pronunce nel motivo segnalate, che le esigenze cautelari,nei confronti degli autori degli atti criminosi in discorso, siano valutate con rigoree rapportate al pericolo concreto di recidiva, come non sarebbe avvenuto nellaspecie.3.4.

Quarto motivo.

Violazione degli artt. 111, settimo comma, Cost., 6CEDU e 568, comma 2, cod. proc. pen., sotto il profilo del risultante sostanzialediniego del diritto della parte interessata ad un’impugnazione effettiva.3.5.

Quinto motivo.

Violazione dell’art. 628-bis cod. proc. pen. e dei principidella Convenzione EDU in tema di apprestamento di rimedi effettivi atti adovviare, nel diritto interno, alle violazioni della stessa Convenzione, aventevalore cogente quale parametro interposto integrativo dell’art. 117, primocomma, Cost.4.

La difesa ricorrente ha successivamente depositato ampia memoria,illustrativa dei motivi sopra formulati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, derivando tale conseguenza dall’inammissibilitàdell’originaria istanza (arg. ex Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv.273650-01), intesa alla revoca di misura alternativa e rivolta al giudice disorveglianza dalla persona offesa dal reato.2.

Nel sistema processuale vigente, infatti, la vittima del reato non ha titoloné per partecipare al procedimento di sorveglianza, in cui si discuta dellaconcessione al reo di misure alternative, né per impugnare la relativa decisione,né per domandarne formalmente la revoca.Una tale legittimazione non è espressamente conferita da alcuna normadell’ordinamento, né essa può farsi implicitamente discendere, come opina partericorrente, dall’art. 58-sexies Ord. pen., di nuovo conio, che si limita a regolareobblighi giudiziali di comunicazione e informazione a beneficio della vittima chene abbia fatto preventiva richiesta, da assolvere a posteriori, aventi ad oggetto iprovvedimenti con i quali venga disposto l’accesso a misure alternative alladetenzione (o ad altri benefici analoghi, che comportino l’uscita dall’istituto dipena) di condannati o internati per una serie di delitti di matrice violenta opersecutoria.Il rimedio – strettamente funzionale alla messa in guardia della vittima,onde consentirle anche di richiedere, in caso di necessità, il tempestivointervento dell’Autorità di pubblica sicurezza – replica quello, di sovrapponibilecontenuto, previsto dalla legge processuale in ogni caso in cui, a cospetto deidelitti suddetti, sia disposta la liberazione del loro autore per cessata espiazionedi pena o di misura di sicurezza detentiva (v., già, comma 1-bis dell’art. 659 cod.proc. pen., introdotto con l’art. 15, comma 5, della legge 19 luglio 2019, n. 69, eabrogato dall’art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 2023, n. 168,contestualmente all’integrazione, di eguale orientamento finalistico, dell’art. 90-ter, comma 1, cod. proc. pen.).Il rimedio ricalca, altresì, il modello istituito dal comma 2-bis dell’art. 299del codice di rito (quale introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. b, n. 1, d.l. 14agosto 2013, n. 93, conv. dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), con il quale èstato previsto, in capo alla vittima di reati violenti e persecutori, il diritto di costeidi essere informata nei casi di revoca o attenuazione del regime di cautelapersonale riguardante l’imputato.3.

Proprio nel sottosistema cautelare, in cui è rinvenibile la matrice originariadell’istituto, la previsione di adempimenti conoscitivi di tal genere è stata ritenutanon idonea a fondare il diritto di impugnazione in capo alla persona offesa, né adquelli espressamente previsti dalla legge processuale (Sez.

U, n. 36754 del14/07/2022, O., Rv. 283509-01).La soluzione appare valida, a fortiori, nella fase processuale successiva allaformazione del giudicato.Come ricorda il massimo Consesso di legittimità nell’arresto appenamenzionato, lo spazio che l’ordinamento processuale assegna alla persona offesaè episodico e circoscritto alle iniziative processuali che la legge direttamente epuntualmente le riserva, per lo più confinate nell’ambito delle indaginipreliminari.La cautela legislativa trova razionale giustificazione «nella dubbiaaccettabilità» di situazioni in cui l’assetto punitivo incidente sulla libertàpersonale, anche nei confronti di soggetti autori di reati allarmanti per lasicurezza individuale, e magari già raggiunti da provvedimenti restrittivi, possaessere conseguenza di atti di impulso, freno o controllo sottratti alla iniziativaesclusiva della parte pubblica, cui i moderni sistemi giudiziari assicurano ilmonopolio dell’azione penale, inclusa la sua proiezione in executivis (par. 7.1 delConsiderato in diritto).4.

L’esclusione di ulteriori poteri e facoltà, in capo alla persona offesa,rispetto a quelli tassativamente stabiliti, non pone il sistema in frizione con lanormativa sovranazionale, secondo quanto argomento dalle stesse Sezioni Uniteal par. 8 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, con specifico riferimento alle fonti europee quirilevanti (la [OSCURATO:PERSONA] 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia didiritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché, in seno al Consigliod’Europa, la Convenzione di Istanbul11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lottacontro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata eresa esecutiva con legge n. 77 del 2013).[OSCURATO:PERSONA] 2012/29/UE si limita ad osservare che «le vittime dovrebberoessere informate in merito all’eventuale diritto di presentare ricorso avverso unadecisione di scarcerazione dell’autore del reato, se tale diritto esistenell’ordinamento nazionale» (Considerando 33).

Essa ha dunque rimesso allascelta dei singoli ordinamenti interni l’attribuzione del diritto alla contestazione oall’impugnazione del provvedimento in materia di libertà personale dell’imputatoo del condannato, che non si impone come requisito minimo di garanzia delleragioni della vittima.Allo stesso modo, la Convenzione di Istanbul fa carico agli Stati di adottarele misure necessarie a garantire alle vittime non solo di essere ascoltate, di poterfornire elementi di prova e di presentare le loro opinioni, esigenze epreoccupazioni, ma anche che «i loro pareri siano esaminati e presi inconsiderazione» (art. 56, § 1, lett. d).

Queste forme di compartecipazione dellapersona offesa alla decisione sono garantite, nel giudizio di cognizione, dalgenerale diritto di presentare memorie e dalla generale facoltà, con l’esclusionedel giudizio di Cassazione, di indicare elementi di prova, a norma dell’art. 90 delcodice di rito, salve le ulteriori e specifiche forme di intervento previste dadisposizioni particolari; ma il presidio convenzionale non si traduce, pernecessità, nella previsione dell’immanenza della persona offesa nella fasesuccessiva alla definizione del processo, ben potendo il suo ruolo trovare, negliordinamenti statuali, altre forme di concretizzazione nella fase medesima.Non può neanche dubitarsi della compatibilità costituzionale della soluzioneaccolta.La scelta di non assegnare alla persona offesa il potere di impugnazione o direvisione delle ordinanze emesse dal giudice di sorveglianza, o diritti dipartecipazione diretta al relativo procedimento, è frutto di insindacabilediscrezionalità legislativa, posto che i modi e le forme con cui realizzare la tuteladella posizione della vittima nei diversi stati e gradi del processo, e in faseesecutiva, salvaguardano il criterio-guida fondamentale, già sopra evocato, diriservare alla parte pubblica il ruolo di contraddittore istituzionale rispetto adecisioni destinate a comprimere il bene fondamentale della libertà personale.5.

La fase dell’esecuzione penale segue, del resto, il definitivo accertamentodel reato e l’adozione delle dovute statuizioni restitutorie e/o risarcitorie.In tale fase, pur nell’ambito della polifunzionalità della pena, è preminentel’esigenza di rieducazione e risocializzazione del reo.L’incontro con la vittima, e la tutela delle sue ragioni ed aspettative, possonoancora, e certamente, giocare un ruolo importante, ma il coinvolgimento di lei sideclina secondo modelli consoni alla fase stessa, e oggi in particolare attraversogli strumenti di giustizia riparativa di recente messi a punto dal d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, senza che debba necessariamente postularsi il coinvolgimentoformale della persona offesa nel procedimento di sorveglianza.L’atteggiamento del condannato nei confronti della vittima apparecertamente, in sede penitenziaria, un metro di valutazione importante adimostrazione della sua volontà di risocializzazione (Sez. 1, n. 40577 del25/09/2024, Orlando, Rv. 287143-01; Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele,Rv. 271226-01; Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano, Rv. 237740-01),senza che ciò implichi l’apertura di una previa fase di confronto e contraddittorioprocessuale, istituzionalmente prodromici alla delibazione delle istanze di beneficipenitenziari.Resta ferma la possibilità della stessa persona offesa di segnalare alleAutorità competenti, giudiziarie e di polizia, i comportamenti del condannato,restituito in libertà, con o senza obblighi, che risultino violativi di legge, o delleeventuali prescrizioni adottate, e in grado di porre in pericolo l’incolumitàpersonale o la libertà morale di autodeterminazione del soggetto passivo delreato, e ciò in vista dell’adozione degli opportuni interventi cautelativi e/orepressivi.6.

Il radicale difetto di legittimazione della ricorrente a porsi come direttainterlocutrice, in argomento, della magistratura di sorveglianza – come soggettoda preventivamente consultare, o come soggetto impugnante, o altrimentiistante per la successiva revoca della misura alternativa – preclude il validoingresso, in sede di legittimità, delle censure svolte nei motivi in scrutinio,facendo premio su ogni altra considerazione riguardante la latitudine applicativa,anche in chiave di diritto intertemporale, dell’art. 58-sexies Ord. pen., eriguardante la stessa investitura funzionale del giudice a quo, che avrebbedovuto essere altrimenti negata in quanto spettante piuttosto all’organocollegiale.7.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassadelle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stimaequo determinare in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza 12 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXXaccordava a XXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione di pena per il delitto di attipersecutori ai danni della moglie, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la misura alternativadella detenzione domiciliare, da eseguirsi presso l’abitazione della madre delcondannato.2.Con successivo provvedimento 4 febbraio 2026 il locale Magistrato disorveglianza ricusava di dare corso alla revoca della misura alternativa indiscorso, invocata dalla vittima del reato, rilevando:- l’assenza di elementi di novità sopravvenuti rispetto alla originariadecisione, idonei a mutare il giudizio prognostico che la sosteneva;- l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 58-sexies Ord. pen., qualeintrodotto dall’art. 5, comma 1, lett. c), della legge 2 dicembre 2025, n. 181,richiamato dall’istante – che pone a carico della magistratura di sorveglianzaobblighi informativi, in favore della vittima del reato suindicato, aventi apresupposto l’avvenuta ammissione del reo a misure alternative alla detenzione– in quanto disposizione entrata in vigore successivamente all’adozionedell’ordinanza concessiva di cui era domandata la revoca, nonché disposizioneche subordina, in ogni caso, l’assolvimento dei menzionati obblighi informativialla preventiva richiesta dell’interessato, nella specie mai formulata.3. Avverso tale decisione, XXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione,con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sullabase di cinque motivi di seguito illustrati in conformità all’art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.3.1. Primo motivo. Violazione degli art. 111, sesto comma, Cost., 6 CEDU e125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.Quest’ultima sarebbe totalmente inappagante, a cospetto dei menzionatiparametri normativi, perché non conterrebbe alcun richiamo al tenore delleprescrizioni imposte all’atto della concessione della misura alternativa, néchiarirebbe come fosse stato successivamente verificato il rispetto di taliprescrizioni, e come fosse stato ab origine valutato il rischio di reiterazione.Il provvedimento impugnato non si confronterebbe con le corpose deduzionisvolte a sostegno dell’istanza di revoca della misura alternativa, tramite le qualisarebbe stata, tra l’altro, segnalata l’inosservanza delle prescrizioni in discorsoad opera del condannato e si sarebbe puntualmente argomentato sullaretroattività delle previsioni recate dall’art. 58-sexies Ord. pen.3.2. Secondo motivo. Violazione degli artt. 666 cod. proc. pen., 69 Ord. pen.e 6 CEDU.Non sarebbero state osservate le norme procedimentali regolanti la materiae sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, tutelato anche a livellosopranazionale.Nella rimanente parte, il motivo replica le censure di cui al motivoprecedente.3.3. Terzo motivo. Violazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sullaprevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenzadomestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 (ratificata e resa esecutiva conlegge 23 giugno 2013, n. 77) e della giurisprudenza europea e nazionale ad essapertinente.L’art. 51 della citata Convenzione imporrebbe agli Stati contraenti diadottare, a fronte di atti criminosi di quel genere, le misure, legislative o di altrotipo, «necessarie per consentire alle Autorità competenti di valutare il rischio diletalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamentiviolenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinatodi sicurezza e di sostegno».Il successivo art. 52 imporrebbe agli Stati contraenti, in caso di adozione dimisure nei confronti degli autori di quegli atti criminosi, di «dare priorità allasicurezza delle vittime o delle persone in pericolo».La Corte EDU avrebbe sviluppato una giurisprudenza consolidata inproposito, nel motivo richiamata. E anche la Corte di cassazione italianapretenderebbe, con le pronunce nel motivo segnalate, che le esigenze cautelari,nei confronti degli autori degli atti criminosi in discorso, siano valutate con rigoree rapportate al pericolo concreto di recidiva, come non sarebbe avvenuto nellaspecie.3.4. Quarto motivo. Violazione degli artt. 111, settimo comma, Cost., 6CEDU e 568, comma 2, cod. proc. pen., sotto il profilo del risultante sostanzialediniego del diritto della parte interessata ad un’impugnazione effettiva.3.5. Quinto motivo. Violazione dell’art. 628-bis cod. proc. pen. e dei principidella Convenzione EDU in tema di apprestamento di rimedi effettivi atti adovviare, nel diritto interno, alle violazioni della stessa Convenzione, aventevalore cogente quale parametro interposto integrativo dell’art. 117, primocomma, Cost.4. La difesa ricorrente ha successivamente depositato ampia memoria,illustrativa dei motivi sopra formulati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, derivando tale conseguenza dall’inammissibilitàdell’originaria istanza (arg. ex Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv.273650-01), intesa alla revoca di misura alternativa e rivolta al giudice disorveglianza dalla persona offesa dal reato.2. Nel sistema processuale vigente, infatti, la vittima del reato non ha titoloné per partecipare al procedimento di sorveglianza, in cui si discuta dellaconcessione al reo di misure alternative, né per impugnare la relativa decisione,né per domandarne formalmente la revoca.Una tale legittimazione non è espressamente conferita da alcuna normadell’ordinamento, né essa può farsi implicitamente discendere, come opina partericorrente, dall’art. 58-sexies Ord. pen., di nuovo conio, che si limita a regolareobblighi giudiziali di comunicazione e informazione a beneficio della vittima chene abbia fatto preventiva richiesta, da assolvere a posteriori, aventi ad oggetto iprovvedimenti con i quali venga disposto l’accesso a misure alternative alladetenzione (o ad altri benefici analoghi, che comportino l’uscita dall’istituto dipena) di condannati o internati per una serie di delitti di matrice violenta opersecutoria.Il rimedio – strettamente funzionale alla messa in guardia della vittima,onde consentirle anche di richiedere, in caso di necessità, il tempestivointervento dell’Autorità di pubblica sicurezza – replica quello, di sovrapponibilecontenuto, previsto dalla legge processuale in ogni caso in cui, a cospetto deidelitti suddetti, sia disposta la liberazione del loro autore per cessata espiazionedi pena o di misura di sicurezza detentiva (v., già, comma 1-bis dell’art. 659 cod.proc. pen., introdotto con l’art. 15, comma 5, della legge 19 luglio 2019, n. 69, eabrogato dall’art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 2023, n. 168,contestualmente all’integrazione, di eguale orientamento finalistico, dell’art. 90-ter, comma 1, cod. proc. pen.).Il rimedio ricalca, altresì, il modello istituito dal comma 2-bis dell’art. 299del codice di rito (quale introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. b, n. 1, d.l. 14agosto 2013, n. 93, conv. dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), con il quale èstato previsto, in capo alla vittima di reati violenti e persecutori, il diritto di costeidi essere informata nei casi di revoca o attenuazione del regime di cautelapersonale riguardante l’imputato.3. Proprio nel sottosistema cautelare, in cui è rinvenibile la matrice originariadell’istituto, la previsione di adempimenti conoscitivi di tal genere è stata ritenutanon idonea a fondare il diritto di impugnazione in capo alla persona offesa, né adquelli espressamente previsti dalla legge processuale (Sez. U, n. 36754 del14/07/2022, O., Rv. 283509-01).La soluzione appare valida, a fortiori, nella fase processuale successiva allaformazione del giudicato.Come ricorda il massimo Consesso di legittimità nell’arresto appenamenzionato, lo spazio che l’ordinamento processuale assegna alla persona offesaè episodico e circoscritto alle iniziative processuali che la legge direttamente epuntualmente le riserva, per lo più confinate nell’ambito delle indaginipreliminari.La cautela legislativa trova razionale giustificazione «nella dubbiaaccettabilità» di situazioni in cui l’assetto punitivo incidente sulla libertàpersonale, anche nei confronti di soggetti autori di reati allarmanti per lasicurezza individuale, e magari già raggiunti da provvedimenti restrittivi, possaessere conseguenza di atti di impulso, freno o controllo sottratti alla iniziativaesclusiva della parte pubblica, cui i moderni sistemi giudiziari assicurano ilmonopolio dell’azione penale, inclusa la sua proiezione in executivis (par. 7.1 delConsiderato in diritto).4. L’esclusione di ulteriori poteri e facoltà, in capo alla persona offesa,rispetto a quelli tassativamente stabiliti, non pone il sistema in frizione con lanormativa sovranazionale, secondo quanto argomento dalle stesse Sezioni Uniteal par. 8 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, con specifico riferimento alle fonti europee quirilevanti (la [OSCURATO:PERSONA] 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia didiritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché, in seno al Consigliod’Europa, la Convenzione di Istanbul11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lottacontro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata eresa esecutiva con legge n. 77 del 2013).[OSCURATO:PERSONA] 2012/29/UE si limita ad osservare che «le vittime dovrebberoessere informate in merito all’eventuale diritto di presentare ricorso avverso unadecisione di scarcerazione dell’autore del reato, se tale diritto esistenell’ordinamento nazionale» (Considerando 33). Essa ha dunque rimesso allascelta dei singoli ordinamenti interni l’attribuzione del diritto alla contestazione oall’impugnazione del provvedimento in materia di libertà personale dell’imputatoo del condannato, che non si impone come requisito minimo di garanzia delleragioni della vittima.Allo stesso modo, la Convenzione di Istanbul fa carico agli Stati di adottarele misure necessarie a garantire alle vittime non solo di essere ascoltate, di poterfornire elementi di prova e di presentare le loro opinioni, esigenze epreoccupazioni, ma anche che «i loro pareri siano esaminati e presi inconsiderazione» (art. 56, § 1, lett. d). Queste forme di compartecipazione dellapersona offesa alla decisione sono garantite, nel giudizio di cognizione, dalgenerale diritto di presentare memorie e dalla generale facoltà, con l’esclusionedel giudizio di Cassazione, di indicare elementi di prova, a norma dell’art. 90 delcodice di rito, salve le ulteriori e specifiche forme di intervento previste dadisposizioni particolari; ma il presidio convenzionale non si traduce, pernecessità, nella previsione dell’immanenza della persona offesa nella fasesuccessiva alla definizione del processo, ben potendo il suo ruolo trovare, negliordinamenti statuali, altre forme di concretizzazione nella fase medesima.Non può neanche dubitarsi della compatibilità costituzionale della soluzioneaccolta.La scelta di non assegnare alla persona offesa il potere di impugnazione o direvisione delle ordinanze emesse dal giudice di sorveglianza, o diritti dipartecipazione diretta al relativo procedimento, è frutto di insindacabilediscrezionalità legislativa, posto che i modi e le forme con cui realizzare la tuteladella posizione della vittima nei diversi stati e gradi del processo, e in faseesecutiva, salvaguardano il criterio-guida fondamentale, già sopra evocato, diriservare alla parte pubblica il ruolo di contraddittore istituzionale rispetto adecisioni destinate a comprimere il bene fondamentale della libertà personale.5. La fase dell’esecuzione penale segue, del resto, il definitivo accertamentodel reato e l’adozione delle dovute statuizioni restitutorie e/o risarcitorie.In tale fase, pur nell’ambito della polifunzionalità della pena, è preminentel’esigenza di rieducazione e risocializzazione del reo.L’incontro con la vittima, e la tutela delle sue ragioni ed aspettative, possonoancora, e certamente, giocare un ruolo importante, ma il coinvolgimento di lei sideclina secondo modelli consoni alla fase stessa, e oggi in particolare attraversogli strumenti di giustizia riparativa di recente messi a punto dal d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, senza che debba necessariamente postularsi il coinvolgimentoformale della persona offesa nel procedimento di sorveglianza.L’atteggiamento del condannato nei confronti della vittima apparecertamente, in sede penitenziaria, un metro di valutazione importante adimostrazione della sua volontà di risocializzazione (Sez. 1, n. 40577 del25/09/2024, Orlando, Rv. 287143-01; Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele,Rv. 271226-01; Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano, Rv. 237740-01),senza che ciò implichi l’apertura di una previa fase di confronto e contraddittorioprocessuale, istituzionalmente prodromici alla delibazione delle istanze di beneficipenitenziari.Resta ferma la possibilità della stessa persona offesa di segnalare alleAutorità competenti, giudiziarie e di polizia, i comportamenti del condannato,restituito in libertà, con o senza obblighi, che risultino violativi di legge, o delleeventuali prescrizioni adottate, e in grado di porre in pericolo l’incolumitàpersonale o la libertà morale di autodeterminazione del soggetto passivo delreato, e ciò in vista dell’adozione degli opportuni interventi cautelativi e/orepressivi.6. Il radicale difetto di legittimazione della ricorrente a porsi come direttainterlocutrice, in argomento, della magistratura di sorveglianza – come soggettoda preventivamente consultare, o come soggetto impugnante, o altrimentiistante per la successiva revoca della misura alternativa – preclude il validoingresso, in sede di legittimità, delle censure svolte nei motivi in scrutinio,facendo premio su ogni altra considerazione riguardante la latitudine applicativa,anche in chiave di diritto intertemporale, dell’art. 58-sexies Ord. pen., eriguardante la stessa investitura funzionale del giudice a quo, che avrebbedovuto essere altrimenti negata in quanto spettante piuttosto all’organocollegiale.7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassadelle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stimaequo determinare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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