CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 09343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROchato--erev-ise-a-l+e-peFti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso in esame, proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], è stata Achl3Atà impugnata la 5e-rrter-p pronunciata in data 24.6.2021 dalla Corte di appello di Catanzaro. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma 6-ho c alla Cassa delle ammende, determinabile in 5::Cne9 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .5-00,ec spese processuali e della somma di euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Am9— -5 [OSCURATO:PERSONA] C C ELLE