CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 13140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 120-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 226/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] DISTACCATA di PESCARA, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in leasing da Mediocredito italiano s.p.a. un immobile sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e si rendeva inadempiente al pagamento dei relativi canoni: di conseguenza la società di leasing Mediocredito italiano s.p.a. risolveva il relativo contratto ma la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] non riconsegnava l'immobile, che dunque rimaneva nel possesso di quest'ultima; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente Mediocredito italiano s.p.a. avverso avviso di accertamento per l'IMU relativo all'anno 2012 e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che la conduttrice, nella sua qualità di utilizzatrice dell'immobile di cui trattasi per effetto di un contratto di leasing, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, rimanesse obbligata al versamento dell'ICI sino al momento della concreta restituzione dell'immobile al concedente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la suddetta sentenza proponeva ricorso il comune di [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione Ric. 2021 n. 00120 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU non passa in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU, che sostituisce come imposta sugli immobili l'IC), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass.nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019; con particolare riferimento all'ICI Cass. n. 30193 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che la conduttrice, nella sua qualità di utilizzatrice dell'immobile di cui trattasi per effetto di un contratto di leasing, ,nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, rimanesse obbligata al versamento dell'ICI sino al momento della concreta restituzione dell'immobile al concedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - ha erroneamente ritenuto che la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] dovesse versare l'IMU nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile, Ric. 2021 n. 00120 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- quando invece, a seguito della risoluzione di tale contratto, soggetto passivo dell'imposta è la società di leasing Mediocredito italiano [OSCURATO:SOCIETA], ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso del comune di [OSCURATO:PERSONA] va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio dej 23 marzo 2022. Il P esidente M o Mocci-- [OSCURATO:PERSONA] o„ i