Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26689/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla non pertinenza del luogo all'abitazione dell'imputato ai fini dell'integrazione del reato di evasione applicazione (vedi pp. 6,7); avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, ritenuto che anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ripropone censure non pertinenti al caso in esame per il riferimento errato alla guida di un ciclomotore rispetto ad un fatto diverso e considerato che le valutazioni espresse in punto di durata dell'allontanamento non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla non pertinenza del luogo all'abitazione dell'imputato ai fini dell'integrazione del reato di evasione applicazione (vedi pp. 6,7); avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, ritenuto che anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ripropone censure non pertinenti al caso in esame per il riferimento errato alla guida di un ciclomotore rispetto ad un fatto diverso e considerato che le valutazioni espresse in punto di durata dell'allontanamento non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 26689/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris