CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25079/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O IN FATTO1. Il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato l’istanza proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX, diriconoscimento del vincolo della continuazione in executivis tra i reati di cui allasentenza n. 1894/2023 e la sentenza sub 5 casellario dell’8 gennaio 2002 nonchéle sentenze sub 6 e sub 8 riportate sul certificato del casellario tra le quali erastata già riconosciuta la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non sussistano gli elementi della continuazione trai reati di cui alle suindicate sentenze osservando che: la sentenza sub 8 delcasellario è relativa a condanna per la partecipazione ad un’associazione ex art.74 d.P.R. n. 309 del 1990 operante dal dicembre 2000 al marzo 2001; lasentenza sub 6 del casellario riguarda un episodio ex art. 73 d.P.R. n. 309 del1990 del marzo 2001; la sentenza sub 5 riguarda un episodio ex art. 73 d.P.R. n.309 del 1990 del 30 settembre 2001 ritenuto “successivo all’alveo temporale dioperatività dell’associazione” e quindi non reato fine della medesima, conconseguente esclusione del vincolo; quanto alla sentenza n. 1894/2023,riguardante un episodio di detenzione a fini di spaccio accertato in data 16febbraio 2023, il lasso temporale ultraventennale esclude in radice laconfigurabilità dell’identità del disegno criminoso.Ha quindi affermato che la medesima tipologia di reato denota semmai unaprofessionalità della XXXXXXXXXX nel settore della droga, inidonea, per isuddetti motivi, a fondare il riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art.81, secondo comma, cod. pen.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo difensore, affidato a tre motivi, di seguitotrascritti negli stretti limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza dell’art. 81, secondocomma, cod. pen. per avere il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ancorato l’esclusione delvincolo a criteri non conformi al paradigma dell’identità del disegno criminoso,che è stata esclusa sulla base di elementi apodittici e/o logicamente non decisivi,dando rilievo esclusivo al criterio cronologico e/o sociologico (il tempo trascorso ela supposta “professionalità” nel crimine) estranei alla verifica della sussistenzadi un programma criminoso unitario.2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 671 cod.proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione, peravere il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione omesso di applicare il criterio normativo cheimpone di valutare la consumazione di più reati in relazione allo stato ditossicodipendenza.Si prospetta che, nonostante nell’istanza difensiva si fosse argomentatocome la condizione di tossicodipendenza cronica da cocaina e la coesistentepatologia psichiatrica della condannata – affetta da disturbo bipolare polarizzatosul polo depressivo con psicosi di tipo schizoaffettiva con associati disturbi delcomportamento e con tendenza a mettere in atto gesti anticonservativiespressione di una condizione psichiatrica di tipo severo – costituissero il collantedelle sue condotte criminose, l’ordinanza impugnata ha rigettato la richiestalimitandosi ad evidenziare il lasso temporale ultraventennale senza confrontarsicon la presenza di un documentato stato di tossicodipendenza. Sebbene lapatologia psichiatrica non sia menzionata nell’art. 671 cod. proc. pen., tuttaviaessa va considerata come elemento che influenza la genesi e la reiterazione dellecondotte criminali: nella specie, la patologia psichiatrica di cui è affetta laricorrente può generare bisogni o compulsioni costanti e può essere vista come ilsubstrato unificante di una serie di reati commessi per farvi fronte.2.3. Con il terzo motivo, infine, si denuncia mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione, per apoditticità delle affermazioni e per motivazionemeramente assertiva in punto di esclusione del vincolo della continuazione.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non si è confrontato con gli argomenti crucialiprospettati dalla difesa e con la produzione documentale ed ha trasformato unindice sintomatico relativo ad una causa di esclusione assoluta senza alcunaanalisi concreta del caso di specie.3. Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del6 maggio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso va dichiarato inammissibile perché deduce censure generiche erivalutative, come tali non consentite.1. Ai fini dell’esame dei motivi di doglianza – che possono essere trattaticongiuntamente in quanto connessi ovvero del tutto sovrapponibili – bisognapremettere che, in tema di reato continuato, le Sezioni Unite di questa Cortehanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sededi esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). Anche attraverso laconstatazione di alcuni soltanto di detti indici, purché pregnanti e idonei adessere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo inquestione (Sez. 1, n. 8513 del 9/1/2013, Cardinale, Rv. 254809-01; Sez. 1, n.44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01), il giudice deve accertare sesussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni(Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.; cfr. già Sez. 1, n. 1587 del20/4/2000, Rv. 215937-01).L’unicità del disegno criminoso richiede, dunque, un’anticipata ideazione dipiù violazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella lorospecificità, ancorché nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriorisintomatici del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4,n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632-01) e la verifica ditale preordinazione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamentosanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso anziché di spinte criminoseindipendenti e reiterate – è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamentodei fatti (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.).[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, nonpuò attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che siameramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dallacommissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loroconnotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico,ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596-01).L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793-01).La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reaticommessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862-01).Quanto allo stato di tossicodipendenza, a seguito della modifica dell'art. 671,comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006,nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice deveverificare che i reati siano frutto della medesima e preventiva risoluzionecriminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativacommissione, fosse tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sullacommissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali ladistanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, lasistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il beneprotetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, laconsumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Neconsegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elementoidoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che sianoad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art.81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 29726 del 13/6/2025, Plado, nonmass.; Sez. 2, n. 22493 del 21/3/2019, Avanzini, Rv. 275420-01; Sez. 1, n.20816 del 9/1/2017, Todaro, non mass.; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014,Iannella, Rv. 261490-01).Si è altresì condivisibilmente affermato che la previsione normativa delparametro di valutazione dello stato di tossicodipendenza ai fini dell’applicazionedella disciplina del reato continuato non stabilisce una presunzione iuris tantumin ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso relativamente ai reatiche servono all’approvvigionamento della droga o, comunque, di denaro peracquistarla (Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. non mass.; Sez. 6, n. 22553 del29/3/2017, Braguti, Rv. 270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv.261271-01).Pertanto, pur avendo l’anzidetta disposizione normativa valorizzatol’esigenza di attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoriaquando i diversi reati siano stati commessi da un soggetto tossicodipendente, ilgiudice dell’esecuzione, nel pronunciarsi a seguito di istanza di riconoscimentodel vincolo della continuazione, è chiamato a effettuare un completo e rigorosoaccertamento di tutti i concreti indicatori e a valorizzare gli stessi nelriconoscimento o meno del beneficio: lo stesso, dunque, dovrà confrontarsi congli elementi addotti dalla difesa nell’istanza e motivare adeguatamente le ragionidell’esclusione, qualora gli elementi non siano espressivi di un medesimo disegnocriminoso, bensì di un’abitualità a delinquere perché non può - in quanto lanorma dell'art. 671 cod. proc. pen., così come modificata, non glielo consente -sostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo "stile di vita" delsoggetto tossicodipendente.In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affattointrodotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti: ancheper tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa la necessità che i reatisiano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra enucleato(così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.).La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimitàquando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 44862 del5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01; Sez. 1, n. 44861 del 5/11/2008, nonmass.; Sez. 1, n. 5518 del 30/1/1995, Montagna, Rv. 200212; Sez. 5, n. 1060del 7/5/1992, Rv. 189980-01; Sez. 1, n. 2229 del 7/7/1994, Caterino).2. Ciò premesso, quanto al primo e terzo motivo di censura, che lamentanol’asserita apoditticità del rilievo cronologico nella specie valorizzato dal Giudicedell’esecuzione (laddove parla di distanza “ultraventennale” degli episodicriminosi: pag. prima ord. imp.), occorre ribadire che il decorso del tempocostituisce elemento di sicura rilevanza su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.,posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra leviolazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di unaprogrammazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali(Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287193-01; Sez. 1, n.44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984-01).L'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo,cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo dicommissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé“indizio necessario” dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così lanotevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia,indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lungascadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo,richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano che le possibilità diravvisare la sussistenza della continuazione normalmente si riducono fino adannullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoliepisodi criminosi (Sez. 1, n. 29732 del 26/6/2025, Stabile, non mass.).Sulla base di queste premesse ermeneutiche, appare del tutto logico econforme a diritto l’argomentare del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che, nell’evidenziarela distanza cronologica ultraventennale tra gli episodi giudicati con le sentenzeindicate nell’istanza difensiva, ha escluso in radice la configurabilità dellamedesimezza di disegno criminoso.Trattasi di una valutazione sul fatto non rivedibile in questa sede e, in ognicaso, non specificamente attaccata dal ricorso che, nell’invocare la condizione ditossicodipendenza cronica da cocaina e, soprattutto, nel dedurre la coesistentepatologia psichiatrica di cui è affetta la ricorrente (pag. 4 ricorso) – che, in thesi,fungerebbero da “collante” (pag. 3 ricorso) – neppure evidenzia la data diinsorgenza della malattia e, quindi, non correla la spiegata doglianza (che restadel tutto generica) alla puntuale ratio decidendi dell’ordinanza.Quanto, poi, alla dedotta condizione di tossicodipendenza, il riscontro dellaserie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – seriealtresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàdelle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado diriflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimitàquando, come nella specie, il convincimento del giudice sia sorretto da unamotivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1,n. 33142 del 1/7/2025, I., non mass.; Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv.187740-01).3. In conclusione, il ricorso è integralmente inammissibile, il che comporta,ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e nonché – per i profili di colpa correlati all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, èequo determinare in euro tremila.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalitàe gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 193 del 2003 e succ.modif. in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.