CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04610/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIA - sez. riesame misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per l'indagato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, sezione riesame misure cautelari, ha annullato l'ordinanza con la quale, in data 23/07/2021, il G.i.p. del Tribunale di Vicenza ha disposto l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere ed estorsione, tentata e consumata (capi 2 e 10). 1.1. A fondamento dell'annullamento dell'ordinanza coercitiva, il Tribunale ha valorizzato essenzialmente il fatto che le dichiarazioni delle pp.00. non potrebbero da sole integrare il necessario quadro indiziario, in presenza di una accesa e documentata conflittualità inter partes. 2. Contro questo provvedimento, il P.m. ricorre, deducendo plurime violazioni di legge e vizi di motivazione (il Tribunale non avrebbe considerato, con riguardo al reato associativo, che le acquisite dichiarazioni testimoniali documenterebbero di una pur rudimentale struttura stabilmente dedita alla commissione perlopiù di reati contro il patrimonio, e che dalle videoriprese allegate agli atti emergerebbe l'adozione indiscriminata di un modus operandi aggressivo in danno anche di soggetti terzi diversi dai denuncianti; con riguardo all'estorsione di cui al capo 10, le precise dichiarazioni della p.o. circa la condotta in concreto tenuta dall'indagato, peraltro corroborate da numerosi elementi di riscontro). 2.1. In udienza, è stata presentata, nell'interesse dell'indagato, una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato: l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia, sezione riesame misure cautelari. 1. Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione ma non autorizza la produzione di documenti che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281047 - 02; conforme, quanto al deposito di mere memorie non contenenti motivi nuovi, Sez. 2, n. 12680 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 276325 - 01, per la quale, in tema di ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare del tribunale del riesame, devono trovare applicazione le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella dell'art. 121 cod. proc. pen., in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 311, comma 5, cod. proc. pen., sicchè le eventuali memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria "fino a cinque giorni prima dell'udienza" a pena di inammissibilità). 1.1. Ne consegue che la memoria depositata tardivamente in udienza nell'interesse dell'indagato non può essere esaminata. 2. Deve, inoltre, prendersi atto del fatto che il ricorso non contiene doglianze specifiche riguardanti l'estorsione di cui al capo 2. 3. Il Tribunale ha fondato la contestata statuizione, quanto al reato associativo, essenzialmente sulla convinzione dell'inattendibilità delle dichiarazioni dei denuncianti, che farebbero parte di un gruppo rivale di quello cui apparterrebbero l'indagato ed i coindagati separatamente sottoposti a cautela per le medesime imputazioni, con il quale si contenderebbe il controllo del territorio di riferimento. 3.1. Quanto all'estorsione di cui al capo 10, ha, inoltre, ritenuto che l'indagato non ha compiuto "alcuna azione idonea ad integrare la condotta estorsiva, posto che nella ricostruzione dell'episodio offerta dal Mititelu, il Ciurar non aveva accettato alcuna somma di denaro, limitandosi a rimanere seduto accanto a [OSCURATO:PERSONA] a cui invece sarebbe stato consegnato il denaro. A fronte dell'assenza di alcun contributo, anche solo agevolatore, non può non accogliersi l'alternativa ricostruttiva della difesa di una mera connivenza non punibile". 4. Queste motivazioni sono viziate sotto plurimi profili. 4.1. Vi è mancanza di motivazione nella parte in cui il Tribunale non considera che le dichiarazioni dei denuncianti in ordine al controllo del territorio esercitato dai coindagati sono in parte significativa corroborate da videoriprese, che documentano alcune delle condotte oggetto di denuncia (osserva il P.m. ricorrente che i video oggetto di traduzione da parte dell'interprete nominato dalla Procura comprovano oggettivamente "da un lato, il vincolo associativo tra gli indagati, e dall'altro, l'utilizzo da parte degli stessi di un atteggiamento fortemente intimidatorio nei confronti delle persone offese, sia mediante l'utilizzo di espressioni minatorie e violente sia mediante l'ostentazione di armi, munizioni e comunque strumenti atti ad offendere"). Il Tribunale ha reputato assertivamente le predette traduzioni inaffidabili, dimenticando che la loro attendibilità è allo stato corroborata dalle immagini 2 í- (comunque di per sé rilevanti, anche a prescindere dalle traduzioni degli "audio") che mostrano effettivamente gli indagati ostentare la disponibilità di armi, munizioni e comunque strumenti atti ad offendere. 4.2. Vi è mancanza di motivazione nella parte in cui il Tribunale trascura l'intervenuta documentazione da parte del P.m. di richieste estorsive e spedizioni punitive in danno anche di soggetti diversi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rispetto ai denuncianti (facenti al contrario parte della famiglia rom [OSCURATO:PERSONA]). 4.3. Vi è mancanza di motivazione anche nella parte in cui, a fronte di risultanze anche documentali, come le predette videoriprese, il Tribunale reputa inattendibili le dichiarazioni dei denuncianti per il rilievo che essi sarebbero da tempo in faida nei confronti dei coindagati, senza considerare che questo elemento non implica di necessità l'inattendibilità dei denuncianti e non impedisce la configurabilità dell'ipotizzata associazione per delinquere, ben potendo anche i denuncianti essere a loro volta responsabili di delitti allo stato non contestati, ed in particolare essere costituiti in avversa associazione per delinquere in cruento conflitto con quella oggetto d'indagine, come le cronache giudiziarie documentano accadere con frequenza. 4.4. Vi è, infine, mancanza di motivazione, questa volta quanto all'estorsione di cui al capo 10, nella parte in cui si trascura che - secondo la ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa ed accolta dal Tribunale - sarebbe rimasta inspiegata la ragione per la quale l'indagato avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] in casa della vittima, non essendosi, peraltro, verificato se egli sapesse del proposito criminoso del predetto. 4.4.1. In riferimento alla medesima imputazione provvisoria, vi è, inoltre, violazione degli artt. 110/629 cod. pen., nella parte in cui il Tribunale ritiene che, per configurare l'ipotizzato concorso dell'indagato nel predetto reato, fosse necessaria la percezione materiale da parte sua della somma di denaro estorta alla vittima. E', infatti, pacifico che, in tema di concorso di persone nel delitto di estorsione, anche la semplice presenza (purché non meramente casuale) sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza, oltre che ad accrescere il metus della vittima (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979 - 01; conforme, Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807 - 01).5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà le lacune motivazionali fin qui evidenziate, e si conformerà al principio di diritto enunciato nel § 3.4.1. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. C