CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 09/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 07/12/2020, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata truffa e danneggiamento. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme; che in particolare la corte di appello ha sottolineato l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o con plurimi argomenti esposti in assenza di qualsiasi illogicità; che altresì reiterativa appare la doglianza nella parte in cui contesta la consumazione della tentata truffa alla luce degli specifici argomenti esposti a pag. 4 della sentenza impugnata; che manifestamente infondata appare la doglianza in punto di omessa concessione dell'art. 131 bis cod.pen. stante le precise argomentazioni esposte dalla Corte di Appello a pag. 4 della motivazione; osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che del tutto generica è la prospettazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1I2L 202