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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09722/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 09/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 07/12/2020, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata truffa e danneggiamento.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme; che in particolare la corte di appello ha sottolineato l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o con plurimi argomenti esposti in assenza di qualsiasi illogicità; che altresì reiterativa appare la doglianza nella parte in cui contesta la consumazione della tentata truffa alla luce degli specifici argomenti esposti a pag. 4 della sentenza impugnata; che manifestamente infondata appare la doglianza in punto di omessa concessione dell'art. 131 bis cod.pen. stante le precise argomentazioni esposte dalla Corte di Appello a pag. 4 della motivazione; osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che del tutto generica è la prospettazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1I2L 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 09/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 07/12/2020, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata truffa e danneggiamento. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme; che in particolare la corte di appello ha sottolineato l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o con plurimi argomenti esposti in assenza di qualsiasi illogicità; che altresì reiterativa appare la doglianza nella parte in cui contesta la consumazione della tentata truffa alla luce degli specifici argomenti esposti a pag. 4 della sentenza impugnata; che manifestamente infondata appare la doglianza in punto di omessa concessione dell'art. 131 bis cod.pen. stante le precise argomentazioni esposte dalla Corte di Appello a pag. 4 della motivazione; osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che del tutto generica è la prospettazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1I2L 202
Sentenza Cassazione n. 09722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris