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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 40708/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da Dejvis PREGU per ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione emesso in relazione alla pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen. con sentenza dello stesso G.i.p. in data 20.10.2021, irrevocabile il 6.11.2021; che il giudice dell'esecuzione ha disatteso, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, la tesi difensiva secondo la quale il riconoscimento in sentenza della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 avrebbe "neutralizzato" ogni effetto legato a quell'aggravante e, dunque, anche quelli stabiliti dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. circa l'ostatività di quel titolo di reato alla sospensione dell'ordine di esecuzione; LETTI il ricorso e la memoria aggiuntiva, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. e 4-bis Ord. pen., nonché con riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 80 d.P.R. n. 309/90 e 666 cod. proc. pen.; RILEVATO che il difensore del ricorrente ha, da un lato, opinato che il giudice di merito avrebbe applicato un indirizzo giurisprudenziale superato da successive pronunce, dall'altro, che il giudice medesimo avrebbe omesso di valutare la pericolosità del condannato e di notare che la sentenza in esecuzione non conteneva alcuna indicazione circa la sussistenza dell'aggravante in parola; RITENUTO che il ricorso è manifestamente infondato in diritto sul motivo principale, atteso che il giudice di Perugia si è conformato a un orientamento di legittimità mai superato (diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente), secondo il quale la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto - come nel caso di specie - l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 20796 del 12/4/2019, Bozzaotre, Rv. 276312: fattispecie relativa proprio a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2); che sono, allo stesso modo, manifestamente infondate le ulteriori censure, in quanto nella ipotesi di cui all'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. non è prevista qualsivoglia valutazione della pericolosità sociale del condannato, e cbe , contrariamente a quanto prospettato in ricorso, al quindicesimo e sedicesimo rigo della motivazione della sentenza di applicazione della pena emessa dal G.i.p. di Perugia in data 20.10.2021 vi è un chiaro riferimento all'aggravante dell'ingente quantitativo, riconosciuta in concreto per il "dato ponderale complessivo"; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da Dejvis PREGU per ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione emesso in relazione alla pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen. con sentenza dello stesso G.i.p. in data 20.10.2021, irrevocabile il 6.11.2021; che il giudice dell'esecuzione ha disatteso, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, la tesi difensiva secondo la quale il riconoscimento in sentenza della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 avrebbe "neutralizzato" ogni effetto legato a quell'aggravante e, dunque, anche quelli stabiliti dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. circa l'ostatività di quel titolo di reato alla sospensione dell'ordine di esecuzione; LETTI il ricorso e la memoria aggiuntiva, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. e 4-bis Ord. pen., nonché con riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 80 d.P.R. n. 309/90 e 666 cod. proc. pen.; RILEVATO che il difensore del ricorrente ha, da un lato, opinato che il giudice di merito avrebbe applicato un indirizzo giurisprudenziale superato da successive pronunce, dall'altro, che il giudice medesimo avrebbe omesso di valutare la pericolosità del condannato e di notare che la sentenza in esecuzione non conteneva alcuna indicazione circa la sussistenza dell'aggravante in parola; RITENUTO che il ricorso è manifestamente infondato in diritto sul motivo principale, atteso che il giudice di Perugia si è conformato a un orientamento di legittimità mai superato (diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente), secondo il quale la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto - come nel caso di specie - l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 20796 del 12/4/2019, Bozzaotre, Rv. 276312: fattispecie relativa proprio a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2); che sono, allo stesso modo, manifestamente infondate le ulteriori censure, in quanto nella ipotesi di cui all'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. non è prevista qualsivoglia valutazione della pericolosità sociale del condannato, e cbe , contrariamente a quanto prospettato in ricorso, al quindicesimo e sedicesimo rigo della motivazione della sentenza di applicazione della pena emessa dal G.i.p. di Perugia in data 20.10.2021 vi è un chiaro riferimento all'aggravante dell'ingente quantitativo, riconosciuta in concreto per il "dato ponderale complessivo"; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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