CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città con cui, a esito di ritc ordinario, [OSCURATO:PERSONA] era ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 392 e 624- bis cod. pen. e condannata alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Dal capo d'imputazione risulta che, al fine di impedire a [OSCURATO:PERSONA] -conduttore dell'appartamento di proprietà dell'imputata- di occupare e utilizzare l'immobile, l'imputata, pur potendo ricorrere al giudice, si faceva arbitrariamente ragione da sé con violenza consistita nel rendere alla persona offesa inaccessibile l'immobile, a mezzo di sostituzione della serratura della porta d'ingresso (capo a). Introducendosi nell'appartamento, l'imputata s'impossessava di mobilia, capi d'abbigliamento, tappeti, oggetti di valore e altri beni dettagliatamente descritti in rubrica (capo b). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai cinque motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. I primi tre motivi possono esporsi congiuntamente, insistendo essi sulla violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 135 cod. pen., e omessa motivazione. Osserva preliminarmente la difesa che il Giudice di primo grado ha correttamente individuato nel furto, ex art. 624 bis, il reato più grave; dopo aver determinato la pena base in anni uno ed euro 400 di multa, egli avrebbe però errato nel determinare l'aumento per la continuazione in ulteriori mesi tre ed euro 100 di multa, non considerando che il reato satellite (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) di cui all'art. 392 è punito con la sola multa. Pertanto, i iGiudici di merito avrebbero dovuto riconvertire l'aumento sulla pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 135 cod. pen. Inoltre, visto il tasso di conversione tra pena detentiva e pena sostitutiva pecuniaria, pari a euro 75, al massimo il giudice avrebbe potuto operare una continuazione di giorni sei (e non tre mesi). 2.2 Col quarto e quinto motivo, si eccepisce vizio di motivazione, in relazione alla mancata riassunzione della prova decisiva costituita dalla testimonianza della p.o., non avendo la Corte valutato in nessun modo quanto rilevato dal ricorrente, con atto d'appello, in relazione a un elemento di novità, vale a dire la testimonianza del marito dell'imputata in un altro procedimento, che lo vedeva imputato per lo stesso fatto e per lo stesso e per le medesime imputazioni della Errico. Anche in tale, sopravvenuto procedimento è stato ascoltato la p.o., che avrebbe reso una deposizione con la quale smentiva l'esistenza del' contratto di locazione tra le parti. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostil:uto Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per essere i reati estinti per prescrizione. Considerato in diritto 1. I primi tre motivi, concernenti la determinazione della pena, non appaiono manifestamente infondati, dal momento che, alla stregua di Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen. E, al riguardo, deve valutarsi la portata di Corte cost., sent. n. 28 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «MI valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.» Ciò posto, deve rilevarsi che entrambi i reati, commessi in data compresa tra il gennaio e il 28 febbraio 2015 risultano prescritti - il più recente in data 28 agosto 2022, con il decorso del termine di sette anni e mezzo, ex art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., e in assenza di cause di sospensione. Devono essere tuttavia delibati i restanti motivi„ per la presenza della parte civile, alla luce delle precisazioni di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01, secondo cui, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. 2. Il quarto e il quinto motivo sono infondati, dal momento che, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, ai fini della sussistenza dei fatti contestati, è del tutto irrilevante che il contratto di locazione sia stato redatto in forma scritta. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione. Il ricorso va, invece, rigettato agli effetti civili, con conseguente condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che si liquidano, alla luce delle questioni esaminate e dell'attività svolta, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre acc