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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 09341/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato in quanto, pur a fronte della omessa considerazione del certificato alla cui produzione era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ancorata alle risultanze del verbale di sequestro, ove sono stati descritti non solo le quantità della sostanza rinvenuta, ma anche i diversi luoghi dell'abitazione ove la stessa è stata rinvenuta (in parte in cucina, in parte occultata in un quadro e in altra parte su un letto all'interno di un ripostiglio), ha adeguatamente argomentato sulla sua incompatibilità con la destinazione ad un consumo esclusivamente personale (cfr. le pagine 1 e 2 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato in quanto, pur a fronte della omessa considerazione del certificato alla cui produzione era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ancorata alle risultanze del verbale di sequestro, ove sono stati descritti non solo le quantità della sostanza rinvenuta, ma anche i diversi luoghi dell'abitazione ove la stessa è stata rinvenuta (in parte in cucina, in parte occultata in un quadro e in altra parte su un letto all'interno di un ripostiglio), ha adeguatamente argomentato sulla sua incompatibilità con la destinazione ad un consumo esclusivamente personale (cfr. le pagine 1 e 2 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.